>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

13 dicembre 2018 - Atto giudiziario PRIVATO
231 messaggi, letto 33615 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Da: aggiornatona 1  - 13/12/2018 16:05:14
TRIBUNALE DI ___________

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse di Tizio

Nella causa civile di primo grado n. ___________ R.G. - Giudice Istruttore Dott. ___________________, udienza del ___________, promossa da:

società Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. ___________________, con sede legale in ___________, rappresentato e difeso dall'Avv. ___________________ del Foro di ___________

- attrice -

contro

Sig. Tizio, rappresentato e difeso dall'Avv. ___________________ del Foro di ___________

- convenuto -

Il Sig. Tizio, nato a ___________ il ___________, C.F. ___________________, residente in ___________ via ___________________, n. ___, elettivamente domiciliato in ___________, via ___________________, n. ___, presso lo studio dell'Avv. ___________________ del Foro di ___________, C.F. ___________________, (P.E.C. ___________, fax n. ___________), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto

espone quanto segue.

Con atto di citazione notificato in data ___________, la società Alfa ha convenuto in giudizio il Sig. Tizio, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "…"

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso, chiedendo il rigetto delle domande attoree per le ragioni che di seguito si espongono.

FATTO

nel gennaio 2018 il sig. Tizio acquistava dalla società Alfa una macchina tipografica conservata nel negozio di quest'ultima;
nei mesi successivi, Alfa non rivolgeva al sig. Tizio alcuna diffida o intimazione formale a ricevere la consegna del bene acquistato;
infine, con atto di citazione notificato in data ___________, Alfa conveniva in giudizio il sig. Tizio, contestandogli l'inadempimento all'obbligo di ritirare la macchina tipografica, nonché chiedendo il risarcimento del danno asseritamente subito;
più precisamente, Alfa quantifica il pregiudizio subito in euro  6.000,00, pari ad una quota dei canoni di locazione dei predetti locali di vendita corrisposti dal gennaio 2018 alla data di notifica dell'atto di citazione, con riserva di richiedere i danni in seguito maturati, eventualmente in separato giudizio.
DIRITTO

1) Sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.

Preme anzitutto evidenziare che la presente controversia è soggetta al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. 132 del 2014, in quanto concernente una richiesta di pagamento di somme in denaro inferiore ai 50.000 euro .

Ciononostante, l'attore non ha previamente attivato tale meccanismo di risoluzione alternativa della controversia, con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità per la proposizione della presente domanda in giudizio.

***

2) Sull'infondatezza della domanda attorea.

Alfa agisce in giudizio per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del preteso inadempimento di Tizio all'obbligo di ritirare il bene acquistato.

Tale domanda appare, però, del tutto infondata, alla luce della disciplina in materia di mora del creditore di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.

Giova anzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 1477 c.c., grava sul venditore l'obbligazione di consegnare il bene compravenduto nello stato in cui si trovava al momento della vendita; l'adempimento di tale obbligo di consegna, a mente degli artt. 1182 e 1510 c.c., deve avvenire nel luogo in cui la cosa si trovava al tempo della vendita, ovvero presso il domicilio del venditore.

Ciò posto, va evidenziato che il creditore-compratore non è obbligato al risarcimento di alcun danno nel caso in cui non riceva la prestazione dovuta dal venditore, almeno fintantoché quest'ultimo non lo costituisca in mora accipiendi con le formalità prescritte dalla legge.

In linea generale, è ben vero che, ai sensi dell'art. 1206 c.c., il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.

È pure vero che tra gli effetti della mora accipiendi vi è, ai sensi dell'art. 1207 c.c., il sorgere in capo al creditore dell'obbligo di risarcire i danni conseguenti e sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Tuttavia, come noto, al fine di costituire in mora il creditore, il debitore deve avanzare l'offerta di adempimento con le formalità prescritte dalla legge e, segnatamente, dagli artt. 1208 e ss. c.c.

In particolare, ai sensi dell'art. 1209, secondo comma, c.c., l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (cd. mora per intimazione).

L'art. 75 disp. att. c.c., in particolare, dispone che tale atto debba consistere nell'intimazione del debitore al creditore di ricevere il bene dovuto, notificato mediante ufficiale giudiziario, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna del bene mobile, con rispetto di un intervallo non inferiore a tre giorni.

Inoltre, è poi necessaria la successiva esibizione del bene dovuto nel giorno, ora e luogo indicati, da parte di ufficiale giudiziario o notaio, che provvedono a verbalizzare l'eventuale mancata comparizione del creditore od il suo rifiuto di accettare l'offerta.

Solo con il rispetto di tali formalità, dunque, si producono in capo all'acquirente gli effetti della mora accipiendi tra i quali, come detto, l'obbligo di risarcire il danno.

Ciò si evince, anzitutto, proprio dal fatto che il codice civile impone al debitore il rispetto di una rigida sequenza di atti, volta anche a tutelare il diritto del creditore di ricevere la prestazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dal contratto.

Del resto, se gli effetti di cui all'art. 1207 c.c. potessero prodursi anche in assenza di un'offerta formale, non si comprenderebbe per quale ragione il legislatore avrebbe dettato le disposizioni sopra rammentate, puntellando e procedimentalizzando le modalità di svolgimento dell'offerta.

Ne consegue, ragionando a contrario, che gli effetti della mora accipiendi, e tra questi l'obbligo risarcitorio del creditore, non possono prodursi se non nei casi e nei modi di cui agli artt. 1208 e ss. c.c.

Inoltre, conferma di ciò si evince anche dal fatto che il codice civile disciplina espressamente, all'art. 1220 c.c., gli effetti dell'offerta informale, disponendo che la stessa sia idonea soltanto ad impedire la mora debendi.

La circostanza che le formalità di cui agli artt. 1208 e ss. c.c. non ammettano equipollenti ha da tempo trovato conferma anche in giurisprudenza.

La Suprema Corte, infatti, ritiene "come sia principio costantemente ribadito, quello secondo cui gli effetti della mora accipiendi discendono sempre e soltanto da un'offerta per intimazione redatta e notificata nella forma prescritta (così Cass. n. 994/1987, n. 113/1985 e n. 958/1970)" (Cass. civ. Sez. I, 20/06/2000, n. 8389), affermando al contempo, e simmetricamente, che "l'offerta irrituale o non formale, contemplata dall'art. 1220 c. c., allorquando manchi un legittimo motivo di rifiuto a riceversi la prestazione, non produce gli stessi effetti [dell'offerta formale], ma è tuttavia idonea ad escludere l'inadempimento del debitore" (Cass. civ. Sez. II, 27/06/1987, n. 5710).

Peraltro, anche nel caso di offerta formale, gli effetti della mora accipiendi si verificano (retroattivamente) soltanto se l'offerta stessa sia accettata dal creditore ovvero sia dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (art. 1207, ult. co., c.c.).

Ciò premesso, appare evidente come, nel caso di specie, Alfa abbia totalmente omesso di svolgere offerta solenne nelle forme prescritte dalla legge e, quindi, non abbia mai costituito in mora l'odierno convenuto.

In effetti, come allegato in atto di citazione, Alfa si sarebbe limitata a sollecitazioni verbali, come tali idonee ad impedire la mora debendi, ma sicuramente inadatte a produrre la costituzione in mora di Tizio.

Nemmeno l'odierno atto di citazione, peraltro, può dirsi efficace allo scopo, poiché esso non integra gli estremi di un atto di messa in mora per intimazione e difetta degli elementi prescritti dall'art. 75 disp. att. c.c.

Poiché, dunque, Tizio non risulta mai essere stato validamente costituito in mora, neppure si sono prodotti a suo carico gli effetti tipici di quest'ultima.

Non sussiste, quindi, in capo all'odierno convenuto alcun obbligo risarcitorio.

Fermo quanto sin qui esposto, la domanda attorea si appalesa infondata anche ai sensi dell'art. 1223 c.c.

Invero, è noto come, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il soggetto inadempiente sia obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente. In particolare, egli è tenuto a risarcire il creditore per la perdita subita consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione di utilità economiche (cc.dd. danno emergente e lucro cessante).

Tra inadempimento e danno è però necessario che sussista un nesso di causalità, escludendosi dal risarcimento le conseguenze dell'inadempimento che non ne siano immediatamente dirette.

In particolare, al fine di determinare la risarcibilità del danno, dovrà anzitutto accertarsi la sussistenza di un nesso causale materiale tra condotta ed evento lesivo e, successivamente, verificarsi l'esistenza di una relazione causale anche tra l'evento e le singole conseguenze dannose risarcibili, così da addebitare al soggetto inadempiente solamente i pregiudizi eziologicamente connessi all'evento stesso, e non anche quelli determinati da altri fattori (Cfr., ex multis, Cass. civ., 21255/2013).

Da ciò consegue, naturalmente, che non possono essere risarciti esborsi che il creditore avrebbe sostenuto anche in assenza dell'inadempimento.

Inoltre, giova rammentare che - in ossequio ai noti principi di riparto dell'onere probatorio - in tema di responsabilità contrattuale grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al debitore (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 21140/2007).

Nel caso di specie, appare evidente come i danni allegati da Alfa risultino del tutto sforniti di prova e, comunque, non collegati eziologicamente al preteso inadempimento.

È evidente infatti che, anche in assenza della presunta inadempienza di Tizio, l'attrice avrebbe comunque continuato a svolgere la propria attività di vendita nei locali a ciò adibiti, versando i relativi canoni per intero.

Non sussiste, quindi, alcun danno risarcibile in capo ad Alfa.

Parte attrice, dunque, non si è fatta carico di allegare e provare alcun danno che possa dirsi conseguenza del presunto inadempimento imputato a parte convenuta.

Per tutte tali ragioni le domande di parte attrice appaiono infondate e, come tali, meritevoli di rigetto.

***

Tanto considerato, in fatto e in diritto, il Sig.  Tizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In via pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;

2) Nel merito, in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto, o comunque non provate, le domande ex adverso proposte, per i motivi dedotti in narrativa;

3) In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. copia notificata dell'atto di citazione.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione.

Dichiarazione di valore della causa.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che non è stata proposta domanda riconvenzionale, né è stata formulata chiamata in causa di terzi e che il valore della presente causa rimane, dunque, immutato

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero ___________ e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ___________.

[luogo], [data]

Avv. ___________________ [sottoscrizione dell'Avvocato]

PROCURA ALLE LITI

___________________

Sig. ___________________ [sottoscrizione del cliente, Sig. Tizio] È autentica

Avv. ___________________ [sottoscrizione dell'Avvocato]
Rispondi

Da: Mariuris13/12/2018 16:16:29
Secondo me l'improcedibilità non va eccepita in quanto la negoziazione assistita non si applica laddove le richieste di pagamento avvengono nell'ambito di contratti conclusi tra professionisti e consumatori
Rispondi

Da: Gamma2 13/12/2018 16:18:42
Mariuris ma non si applica il codice del consumo!!!  Non vi è alcun consumatore
Rispondi

Da: Definitely not 13/12/2018 16:26:59
In questo caso si applica
Rispondi

Da: Askme13/12/2018 16:27:05
A che ora si consegna a Napoli?
Rispondi

Da: Mariuris13/12/2018 16:33:39
Cosa non si applica?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Nello57 13/12/2018 16:43:02
Da dentro dicono che si applica il codice del consumo.
Rispondi

Da: Lux13/12/2018 16:44:34
pessimi... quante risate a giugno
Rispondi

Da: Pero pero 13/12/2018 16:44:40
Dilettanti allo sbaraglio. Non sapete nemmeno quello che scrivete
Rispondi

Da: Mariuris13/12/2018 16:49:17
Se si applica il codice del consumo, l'improcedibilità non va eccepita!
Rispondi

Da: Nello57 13/12/2018 16:49:52
Esatto
Rispondi

Da: Gifliflu 13/12/2018 16:52:02
😱😱😱😱😱
Rispondi

Da: Bu653i 13/12/2018 17:06:26
A Catanzaro entro che ora bisogna consegnare?
Rispondi

Da: 3thewall  1  - 13/12/2018 17:11:08
Comunque siete veramente dei caproni...e quelli dentro ad aspettare le vostre fantasiose e arzigogolate, quanto improbabili soluzioni, sono ancora piu capre di voi.
Vi stupisce il rapporto tra bocciati e promossi? In realtà stupisce anche me perchè ne andrebbero bocciati molti di piu.
Tuttavia, a differenza di alcuni miei Colleghi, sono felicissimo che certe braccia tolte all'agricoltura arrivino perfino a potersi fregiare del titolo di Avvocato...è uno spasso essere in udienza e vedere un Giudice ridere in faccia al "collega" di controparte che le spara piu grosse di un cannone.
Se a 30 anni non hanno la capacità di ragionare su di una questione giuridica o le conoscenze per superare un esame è giusto che vengano bocciati...volete aiutarli a tutti i costi? siete i benvenuti...ma non serve a noi, a voi e, soprattutto, a loro che saranno costantemente surclassati da Colleghi molto piu preparati. Inoltre, aiutando persone incapaci, create un danno ai loro futuri clienti, che molto spesso si vedranno cause perse e diritti negati,  e nuocete alla categoria tutta che si deve fare carico di pubblicità negativa proprio in virtù dell'incapacità di alcuni procuratori.
Purtroppo questo discorso per molti di voi va ben oltre le Vs. capacità intellettive e quindi io, come molti altri, provo solo una immensa compassione per voi e per i vostri amichetti sfigati che non sono nemmeno capaci senza l'aiuto da casa di risolvere una questione giuridica di 10 righe.
Rispondi

Da: Avvocato9013/12/2018 17:29:08
Mi sento di dire solo una cosa. Chi ha cannato l'atto di civile può dedicarsi esclusivamente al dissodamento dei terreni.
Rispondi

Da: comparsa di risposta 13/12/2018 19:49:17
NESSUNO HA VALUTATO VHR L'OBBLIGAZIONE DI RITIRARE LA MERCE E ACCESSORIA AL COMPRATORE MA NON INADEMPIENTE PERCHE NON ERA STATO FISSATO TERMINE ESSSNZIALE 1183 CON NECESSITÀ OER IL VENDITORE DI DIFFIDA ADEMPIERE 1454?
Rispondi

Da: tiziosempronio8913/12/2018 20:36:18
Gente, la traccia poteva essere risolta anche in altro modo. Essendo la "macchina tipografica" (non semplice stampante) un attrezzo ingombrante e voluminoso (lo afferma l'attore stesso che dice occupa un sacco di spazio in negozio... tanto da arrivare a far causa a Tizio per il risarcimento dei relativi danni...), si applica l'art. 1510, comma 2. Pertanto è il venditore che deve spedire a Tizio.
Sull'improcedibilità della negoziazione: può non esserci o non esserci a seconda che Tizio abbia acquistato bene come consumatore o meno
Rispondi

Da: tiziosempronio8913/12/2018 21:07:09
Massima Cass 2018 n. 7171: Se, invero, in genere l'obbligazione principale del venditore si esaurisce nel mettere a disposizione la cosa nel luogo ove essa si trova (artt. 1477 e 1510 c.c.), si riscontrano ipotesi nelle quali ciò non risulta soddisfattivo del diritto dell'acquirente a cagione del modo d'essere della cosa, della sua collocazione o, comunque, della sua condizione tale da non consentirne immediata apprensione. In tali casi non par dubbio che costituisca obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), adoperarsi fattivamente perchè l'acquirente prenda in materiale consegna il bene compravenduto.
Rispondi

Da: tiziosempronio8913/12/2018 22:27:43
La sentenza della Cass del 2014 citata da alcuni circa l'inapplicabilità dell'art. 1510, 2° co., cc. alla vendita "non a distanza" rappresenta - sotto tale aspetto - un obiter dictum in quanto il caso non aveva ad oggetto una compravendita. La questione si era posta perchè "la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 1510, 1766 e 1228 c.c., lamenta che la Corte d'Appello avrebbe sbagliato nel ritenere che il depositario non si libera dell'obbligazione di restituzione con la consegna della merce al vettore, se non nell'ipotesi della vendita di cose mobili. Al contrario, l'art. 1510 c.c. troverebbe applicazione generalizzata con riferimento a tutti i rapporti contrattuali da cui derivi un obbligo di restituzione."
Sarà anche un caso, ma il legislatore del 1942 (il quale non aveva di certo presente le vendite a distanza) aveva stabilito che dall'obbligo di consegna ci si libera spedendo il bene "per tutte le cose da trasportarsi da un luogo all'altro", salvo patti ed usi contrari.
Naturalmente nulla toglie alla validità della tesi sulla mora del creditore.
Certo che queste correzioni per i commissari non saranno come quelle delle gli anni scorsi...!
Rispondi

Da: tiziosempronio8913/12/2018 22:44:45
e poi mi taccio: teniamo presente che la traccia dice solo "nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all'interno del proprio negozio". Non ci parla delle modalità di conclusione del contratto di compravendita, tanto che non si capisce nemmeno se sia stato concluso un contratto orale o scritto.. bye
Rispondi

Da: GiadaS.  19/12/2018 20:37:40
Salve a tutti. Volevo chiedervi un'opinione Relativamente all'atto giudiziario di civile. Molti hanno argomentato la mancata messa in mora del creditore in base agli artt. 1206 e 1209 c.c., è sbagliato invece fare riferimento agli artt. 1206 e 1217c.c.(obbligazione di fare "Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile")
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)