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AGENZIA DELLE ENTRATE - 510 funzionari amministrativi-tributari
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Da: gascoigne  -banned!-09/08/2019 18:37:48
Art. 27. (Ritenuta sui dividendi) 1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonche' agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico. (91) (151) 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. (91) 2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico. 3. La ritenuta e` operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. L'aliquota della ritenuta e` ridotta all' 11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. (103) (113) (123) 3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (140) 4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205; (151) b) ((sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che e' rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis.)) La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (136) (151) ((154)) 4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. (91) 5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. (66) (151) 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Da: ROL09/08/2019 18:40:28
e quindi? il libero professionista (non  organizzato secondo i modelli societari bla bla) produce reddito di lavoro autonomo e quindi può,,,giusto? i soci di società di persona sicuramente non possono....ma il socio di una persona giuridica (non ha p.iva) esercita attività d'impresa?

Da: ROL09/08/2019 18:46:30
e se il socio della persona giuridica è anche amministratore?

sembra facile :-)

Da: ROL09/08/2019 18:59:36
Quindi un modesto imprenditore individuale (attività d'impresa) che acquista una misera partecipazione in una sgrausa srl non può usufruire della ritenuta secca mentre un ricco signore che non eserciti attività di impresa ed acquisti miliardi di partecipazioni in svariate società ne può usufruirne? :-)

Da: gascoigne  -banned!-09/08/2019 19:33:57
la norma è quella.

Da: gascoigne  -banned!-09/08/2019 19:37:44
non vado oltre io la sono csi di tax planning che credo sia poco probabile vengano presentati nel test, la tassazione separata e la ritenuta26% sì

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Da: reignslade 10/08/2019 09:15:24
Dobbiamo augurarci che l'Italia non vada in esercizio provvisorio. In questo caso è pressochè sicuro che i tirocini verranno rinviati.
Fonte: un dirigente AE

Da: Change 10/08/2019 09:38:51
Andremo di sicuro in esercizio provvisorio, il bilancio fa perdere molti voti, e c'è chi se ne lava le mani... furba questa mossa pur di non perdere voti... Non si fugge dai problemi, ma si affrontano!

Da: Beh sì esercizio provvisorio 10/08/2019 09:51:50
Salvo governo tecnico.
Ma in tutta onestà i soldi per i tirocini dovrebbero  esserci già  quando si autorizza il bando.

Da: Beh s esercizio provvisorio  1  - 10/08/2019 09:54:52
Comunque  causare lo sfacelo economico e dimissionare il governo prima della manovra finanziaria dimostra il sensi di responsabilità  di chi reclama "pieni poteri" .

Da: Tío 10/08/2019 10:47:00
io mi preoccupo di vincere il concorso, che mi sembra già abbastanza. quello che viene dopo si affronterà dopo. se l'Italia va in esercizio provvisorio il mio primo pensiero non sarà comunque su quando inizia il tirocinio ma se riusciremo a non fare default...

Da: ..................  2  - 10/08/2019 11:26:55
Strano... Il sapientino di mininterno non ha ancora detto nulla su questo argomento

Da: ROL 1  - 10/08/2019 11:29:39
si, basta quello. Tax utile/divedendo da società di persone (princ di trasparenza) e società di capitali (con le particolarità di piccola e grande trasparenza) percepito da:
- persona fisica non impreditore
- persona fisica imprenditore/società commerciale


(credo possiate tralasciare il dividendo percepiti da società estere "black", madre -figlia sorelle e nipoti :-)

Da: gascoigne  -banned!-10/08/2019 11:41:07
@ROL sapere tutto è quasi impossibile, io cercherò di fare benissimo il Simone, però certi argomenti non  mi va di discuterli qua, te lo dico francamente. mi è già capitato e sono stato insultato. Qua c'è gente che non sa nemmeno che voglia dire black, vai tranquillo e in bocca al lupo ;), male che vada sapremo di avercela messa tutta.

Da: gascoigne  -banned!-10/08/2019 11:44:00
della serie qualcuno, senza riferirmi a nessuno in particolare, di black secondo me ha visto solo una cosa su per il c.

Da: ROL10/08/2019 11:54:23
x gascoigne
ognuno deve cercare il suo metodo personale di studio. Piccolo consiglio: Non discutere con gli idioti ti portano al loro livello e poi ti battono con l'esperienza. Mi infastidice parecchio quando rispondi in quel modo, ma perchè sporcarsi cosi?

Da: Aiutooo 10/08/2019 12:09:13
Reclamano pieni poteri i dittatori. Se è questo che si prospetta siamo messi proprio bene....

Da: gascoigne  -banned!- 1  - 10/08/2019 12:30:04
tranquillo ROL. sì, sono daccordo sul sistema di studio. sì hai ragione, spesso non ci sarebbe nemmeno tanto senso a perdere tempo a rispondere.

Da: Tío  1  - 10/08/2019 12:32:52
perché ammattire sugli approfondimenti con l'altissimo rischio di essere segati alla prima prova con 4-5 errori...?

Da: Def 11/08/2019 13:50:01
Scusate, si sa qual è il massimo degli errori commessi, ai fini del superamento della prova tecnico-professionale, in Piemonte o Emilia-Romagna? (mi riferisco ovviamente all'ultimo concorso)

Da: Luanax 1  - 11/08/2019 14:24:33
Ragazzi sapete indicarmi dove posso trovare le prove relative alla valle d'aosta??? Grazie in anticipo

Da: Rainier Wolfcastle 
Reputazione utente: +48
11/08/2019 18:17:12
ho ripreso a fare i quiz per la prima prova.

per quanto riguarda i quiz di logica tutto ok, a parte che ogni tanto ci scappa l'errore di distrazione o su qualche termine un pò astruso.

però sto trovando problemi su alcuni dei brani matematici... ce ne sono di semplici in cui vengono forniti tutti i dati, e degli altri che per risolverli bisogna basarsi sulle possibili risposte e si perde un sacco di tempo...

Da: ROL11/08/2019 19:16:21
per il brano è più semplice e veloce se fai  una tabella a doppia entrata

Da: Rainier Wolfcastle 
Reputazione utente: +48
 1  - 11/08/2019 21:02:53
ROL l'ho sempre fatto
purtroppo nella moltitudine dei brani proposti ce ne sono alcuni che, come dicevo, non forniscono tutti i dati, e gli ultimi vanno ricavati in base alle risposte possibili. purtroppo devo dire che oltre all'aleatoreità generale della prova, ci si mette pure il culo perchè ci sono prove sicuramente più complicate di altre se si mettono a paragone.

se vuoi ti segnalo questi brani così vedi da te.

Da: ilsampei  12/08/2019 09:01:41
Ciao a tutti ho invertito data e giorno di scadenza del documento (l'anno è esatto) rischio qualcosa?

Da: Ciao rol 12/08/2019 16:25:01
Ciao rol , come mai ti sei spostato su questo forum?
Non mi dire che questa volta hai fatto domanda e parteci? Oppure hai sempre partecipato, sei stato sempre bocciato ma hai anche sempre negato di partecipare. Non lo sapremo mai. Però ti metti a fare domande per riportarle nell'altro forum, non è corretto.

Da: Ferragostiana 12/08/2019 17:06:23
Ciao a tutti.
Sapete quante domande saranno e se x gli errori tolgono punteggio? Grazie

Da: @ferragostiana 12/08/2019 21:24:57
Ma perché non imparate a leggere i precedenti messaggi scritti?? Sempre le stesse domande fate.. Sembrate dei dischi rotti

Da: A tutti 12/08/2019 21:26:07
Ma perché non fate concorsi di livello superiore?

Da: Marilyn6855 13/08/2019 00:53:49
Ciao, ma la seconda prova ( la tecnico professionale) si svolgerá sempre a roma oppure nella regione per cui si é presentata la domanda?

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