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Concorso 224 posti di SEGRETARIO COMUNALE 2018
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Da: Bardem31/08/2020 20:01:01
Fonti altalenanti. ðŸ"­
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Da: Isp.  1  - 31/08/2020 23:52:47
Infatti non resta che aspettare e poi programmare. Certo lavorare e studiare aggiungendoci anche i figli non e' facile. Ho sensazioni positive per gli scritti ma, come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il classico fattore C che serve sempre in questione situazioni. Incrociamo le dita!
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Da: Super Santos01/09/2020 00:10:26
Mi sembra più che verosimile che tra il 15 - 30 ottobre  verranno resi noti i risultati... con i primi esaminati agli orali tra novembre e dicembre...chi dice il contrario senza avere notizie certe vuole sviare... io cerco di studiare come se l esame fosse per novembre... poi tutto il tempo in più che verrà concesso sarà tanto di guadagnato
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Da: Ottobre/novembre 1  - 01/09/2020 09:31:54
se i risultati scritti usciranno ad ottobre, si conferma, ancora una volta, la tesi di MA Va che in un precedente post segnalo' proprio ottobre / novembre per fine correzioni...con buona pace di tutti i suoi detrattori.  Cmq ...MaVa...dacci ancora qualche dritta!
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Da: aspirante coa 1  - 01/09/2020 09:45:30
Ottobre/novembre qui ne abbiamo sentite di tutte..ricordo che si diceva che il termine ultimo era luglio da parte anche del buon ma va che io considero una persona onesta..scriva chi ha notizie certe..non chi chiama un fantomatico albo e poi dice cazzate a destra e manca
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Da: Massimo Pericolo 2  - 01/09/2020 12:29:12
Be' sul fatto di essere dentro e fuori??Boh.
Ho 32 anni appena compiuti, sono un funzionario cad d3 enti locali (vincitore di uno degli ultimi concorsi da 8 livello prima del ccnl 2018 che ha abolito l'accesso diretto in d3), laureato in giurisprudenza, responsabile servizi finanziari e personale di un comune di 16 mila abitanti con posizione organizzativa.
Sono entrato nei comuni all'età di 21 anni con un cfl in cat c1.. All'epoca mi occupavo di anagrafe e stato civile.
Passai a tempo indeterminato, nel frattempo mi laureai.
Poco dopo la laurea vinsi un un concorso da Istruttore direttivo cat servizio affari generali. Dopo 3 anni mi venne assegnata la po.
Nel 2017 vinsi l'ultimo da Funz cat d3 come Responsabile Finanziario (la materia economica mi piace molto.) In questi anni ho preso un'altra laurea triennale in economia e commercio e attualmente mi mancano 2 esami e la tesi per la specialistica (conto di laurearmi nell'inverno)
Vedete. Ho veramente tanta esperienza di comune e lavoro.
Il primo tema sono stato ampiamente criticato.
Nel libro della simone manuale di amministrativo c'è una pagina più una mezza pagina scritta in piccolo. Ho riportato tutto quello che diceva.. Poi ho aggiunta la mia esperienza personale. Segretari, 110 tuel, spoil anche per le po stessa alla scadenza del mandato (ok i libri non lo dicono, ma il dott Olivieri ne ha parlato molto..chi è po come me sa cosa intendo per spoil anche per le po....piaci ok, non piaci fuori, scade il mandato del sindaco, il nuovo deve rifarti la nomina con buona pace del tupi), dirigenti a ti a cui viene conferito con provv sindacale l'incarico dirigenziale il quale cessa allo scadere del sindaco e per il rinnovo ne serve un altro. Ho visto dirigenti a ti a cui il nuovo Sindaco non ha riconferito l'incarico e sono rimasti dirigenti di ruolo pagati dal comune con lo stipendio base di 43 mila lordi più 11 di parte variabile (il minimo) ma senza essere titolare di alcun incarico (pagati per stare a collaborare..).
Anche questo è spoil...Poi sarà il giudice del lavoro a dire...Cose che nei vari libri di magistratura e corsi non ci sono, che io ho visto in prima persona...
Seconda traccia, per me era facilissima atteso il lavoro che svolgo.
Idem la terza dato che sono anche responsabile del personale e tra atti mi micro atti di magro , poteri del dirigente sulla gestione del personale, è un qualcosa di estremamente ordinario e quotidiano..
Tuttavia bisogna vedere cosa vogliono.
Per me è fatto molto bene e ripeto per me è stato semplice..
Ma assolutamente bisogna veder cosa vogliono...se vogliono il teorico aspirante magistrato con il suo linguaggio non sono io..
Io porto in dote un 108 /110, 11 anni di servizio su 32 anni di eta. Una carriera che parte dal c1 ed è in d3 con 4 comuni cambiati e 4 settori cambiati negli anni
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Da: Bah! 3  - 01/09/2020 12:34:13
Aspettiamo tutti altre interessantissime biografie!
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Da: Troppi01/09/2020 12:35:39
In 11 anni hai cambiato 4 comuni e 4 settori ,troppi a mio modo di vedere .Non so quali siano le cause (carriera ?) Però ritengo che un funzionario deve restare nelli stesso posto almeno cinque anni.
Rispondi

Da: Massimo Pericolo 1  - 01/09/2020 12:57:58
no e ti spiego. il primo concorso lo vinsi in un comune piccolo. Dopo essere passato a t.i chiesi mobilità poichè lavoravo a 45 km da casa..
e sono 2 spostamenti.
Dopo la Laurea vinsi il primo da d1 e sono tre spostamenti.
Dopo 3 anni ottenni la po da 10 k l'anno e percepivo sui 1800 netti al mese.
Nel 2017 vinsi un d3 (chi lavora in comune sa che il d3 è tanta roba essendo da funzionario ) con una po da 14 k e uno stipendio netto attuale di 2280 netti.
Ed ecco il 4 comune.
Cambiamenti motivati da carriera. anno 2009 stipendio c1 1170. anno 2020 stipendio quasi 2300 netti a 12 km da casa
Rispondi

Da: Facchini01/09/2020 13:25:05
Grande massimo..lo sai chi si loda di imbroda?..Ti sei descritto come un semidio..classico italiano..
Rispondi

Da: Coa 701/09/2020 13:49:14
Sei uno in gamba
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Da: Realtà locali 1  - 01/09/2020 14:09:02
A me pare che Massimo si sia semplicemente limitato a descrivere la sua carriera di dipendente comunale, non mi sembra che abbia affermato di essere capo gabinetto di un ministero. Mah.. la vostra malizia infantile è davvero imbarazzante
Rispondi

Da: Facchini01/09/2020 14:44:36
Infantile? Siete più finti dei soldi del monopoli e vieni a dare lezioni? Perchè non siete dirigenti amministrativi? Già ambiti a dirigere comuni di 10 abitanti ahahha
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Da: Fattore C01/09/2020 14:55:09
Massimo non perderei tempo a spiegare la carriera a tutti . Comunque sei stato bravo e non hai perso tempo. Visto il ruolo che ricopri ora non dovresti avere difficoltà a ottenere il risultato. Ciao da collega finanziario....
Rispondi

Da: Piaccia o meno01/09/2020 16:36:25
Lo spoil system riguarda solo i vertici di una organizzazione ,non 110 o p.o.
Rispondi

Da: 9728/2017 1  - 01/09/2020 17:54:20
Cassazione le p.o. non possono essere revocate sol perché cambia il sindaco.Quindi tra p.o. e spoil system non c'è nessun nesso
Rispondi

Da: Aspirante coa il vero 1  - 01/09/2020 18:15:43
La gentile commissario sullo spoil nel suo libro occupa mezza, pagina
Rispondi

Da: Realtà locali 1  - 01/09/2020 18:24:02
Ancora ad arrovellarvi sullo spoil? Ormai quel che è fatto è fatto. E poi ci sono altri due elaborati che, se ben fatti, possono controbilanciare eventuali errori commessi nel primo. Cerchiamo di essere positivi e guardiamo oltre
Rispondi

Da: Aspirante coa il vero01/09/2020 18:30:19
Esatto realtà attendiamo il benedetto giorno dei risultati almeno parleremo di altro
Rispondi

Da: Massimo pericolo 1  - 01/09/2020 18:31:53
Vi invito a leggere un articolo di Olivieri opposto a quella sentenza che ben fa capire cosa capita nei comuni.
Vi invito a visionare gli albi dei comuni  e vedere che quello che dico è vero.
O le nomine sindacali dellee po e la famosa dicitura. Il suddetto incarico non può avere durata superiore a quella del mandato del sindaco
Se volete vi posto il mio.
Cmq si spoil in Italia è un argomento marginale. Mica siamo negli usa
Rispondi

Da: Realtà locali01/09/2020 18:42:08
Ultima notazione sullo spoil: con riguardo alle p.o. la questione è controversa, in quanto la giurisprudenza lo nega, mentre nella prassi sembra sostanzialmente ricorrere. Per cui, a mio modesto avviso, hanno fatto bene sia quelli che ne hanno parlato, sia quelli che, per prudenza, se ne sono astenuti. La commissione non si soffermerà solo su questo, ma si atterrà anche ad altri parametri di valutazione. Stiamo sereni e attendiamo fiduciosi
Rispondi

Da: Massimo pericolo01/09/2020 19:02:36
Grazie realtà locali.. Io vedo quello che capita. Il 20 ci sono le elezioni e il mio provvedimento conferito 3 anni fa cessa automaticamente come leggo testualmente nel decreto di nomina a responsabile in po, predisposto dal segretario. Il 22 la prima cosa che il nuovo sindaco farà sarà farne un altro
Rispondi

Da: 9728/2017 1  - 01/09/2020 20:09:33
Cessa perché la durata massima delle p.o. ,è di 3 anni...
Rispondi

Da: Irrevocabile 1  - 02/09/2020 00:55:09
La biografia di MASSIMO PERICOLO è da studiare per gli orali? Chiedevo per un amico
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Da: 9728/2017 2  - 02/09/2020 07:28:19
Se la p.o. te la conferivano l 'anno scorso per tre anni ,la p.o..permaneva anche con il cambio del sindaco salvo revoca motivata.Non c'è spoil system per le p.o.
Rispondi

Da: Cin02/09/2020 09:39:58
Io credo che la commissione valuterà lo spessore logico giuridico dell'elaborato, la capacità di ragionamento e di argomentazione, al di là della trattazione o di uno specifico aspetto. Quindi credo sia inutile stare ancora qui a parlare di cosa andasse detto o non detto nei vari temi.
Piuttosto meglio concentrarsi sull'eventuale orale, se si pensa di avere una buona possibilità di aver fatto buoni temi
Rispondi

Da: Fattore C02/09/2020 09:42:48
Pur non essendo soggetta a spoil le p.o. hanno la stessa logica in quanto di prassi vengono fatte scadere con sindaco. La ratio è la stessa, di dare modo al nuovo sindaco di scegliere i funzionari che ritiene più adatti, almeno in teoria.
Rispondi

Da: x fattore c 1  - 02/09/2020 09:55:06
non è cosi .Le p.o. non decadono con il nuovo sindaco se non si è esaurito il termine di vigenza dell'incarico.Ripeto incarico triennale(come previsto dal nuovo ccnl 2016/2018)dato nel 2019(poniamo 1 1 2019) scadrà nel (2011(31 12 2021)anche se cambia il sindaco.Non c'è spoil system per le p.o.,spoil system che riguarda solo le figure di vertice di una organizzazione amministrativa alle dirette dipendenze dell'organo politico e a nomina fiduciaria.
Rispondi

Da: Massimo pericolo02/09/2020 10:04:23
Guardate. Tre anni perché sono stato assunto in d3 tre anni fa. Il discorso che nel mio provvedimento c è scritto testualmente. Il suddetto incarico cesserà a scadenza del mandato elettorale o in caso di cessazione anticipato nel momento in cui Sopravvenga la causa stessa.
Rispondi

Da: Massimo pericolo02/09/2020 10:07:23
Com'era da attendersi, non è tardata la seconda fase attuativa dello spoil system negli enti locali, introdotto dalla legge 127/97.

Conclusa l'ondata di nomine di segretari capo, privi di qualifica dirigenziale nelle sedi di segreteria generale, al fine di garantire il "ricambio" dirigenziale negli enti, le amministrazioni adesso stanno sempre più passando alla dirigenza.

Alcune stanno seguendo la linea più morbida, introducendo il principio delle delega delle funzioni dei dirigenti all'apparato amministrativo privo della qualifica dirigenziale.

Altre stanno adottando una via di mezzo: scorporano le funzioni dei dirigenti attribuendole al direttore generale, il quale a sua volta le delega, in parte, ai funzionari.

Altre ancora stanno procedendo all'affidamento ai dirigenti di compiti dirigenziali differenti, lasciando vacante l'area da essi precedentemente ricoperta ed assegnando la funzione dirigenziale ai funzionari incaricati delle posizioni organizzative, ai sensi del CCNL in data 31.3.1999.

La legittimità di queste operazioni è ampiamente dubbia. Non solo perché non paiono rispettose dell'articolo 97 della Costituzione, ma soprattutto poiché sembrano in netto contrasto con l'articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/90, e con l'articolo 19 del D.lgs 29/93, oltre che con i principi, sanciti a più riprese dalla Corte Costituzionale sull'accesso alle carriere tramite concorsi.

Le tre strade intraprese con atti positivi da molti enti locali si fondano su alcuni punti basilari. In primo luogo, partono dalla considerazione che il rapporto di lavoro è stato privatizzato, sicchè possono essere liberamente applicati tutti i criteri di flessibilità gestionale propri delle aziende private.

Questa osservazione, corretta nel principio, porta ad un travisamento delle norme se applicata come se l'azienda fosse, appunto, privata. E' noto che l'imprenditore assegna attraverso le procure ai componenti dei consigli di amministrazione o ai propri institori o dirigenti poteri gestionali più o meno limitati per competenza o valore, in forma flessibile, compatibilmente, evidentemente, con i contratti collettivi di lavoro i quali pongono precisi limiti allo ius variandi dell'imprenditore anche nel campo privato, che è molto meno flessibile di quanto non si favoleggi, come confermano le decine di sentenze del giudice del lavoro in merito al mansionismo.

Nel mondo delle aziende private, tuttavia, l'attribuzione dei poteri decisionali e rappresentativi nell'azienda è quasi interamente lasciato all'autonomia privata dell'imprenditore.

Nel mondo degli enti pubblici, invece, l'organizzazione degli uffici deve essere regolata per legge, come prevede il già citato articolo 97 della Costituzione. Mentre coloro che agiscono per le amministrazioni non operano quali rappresentanti, ma quali organi. Non esplicano le loro funzioni in applicazione della procura, bensì immedesimano l'amministrazione stessa nel loro agire giuridico.

La ripartizione delle competenze degli organi è prevista analiticamente dalla legge, per far sì che l'amministrazione sia "personificata" da soggetti che ne abbiano l'autorità, scelti o attraverso la legittimazione degli elettori nel caso degli organi di governo, oppure mediante una selezione di capacità e professionalità, per garantire il principio di buona amministrazione. Tali selezioni debbono, almeno nel sistema ancora vigente, essere svolte mediante il concorso pubblico.

Il rispetto di tali competenze è tanto più accentuato oggi, in quanto i dirigenti, siccome dotati del potere di immedesimare l'amministrazione adottando tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, sono divenuti veri e propri organi, sia pure di natura tecnica e non elettiva.

Se, allora, un ente si è organizzato introducendo al suo interno le qualifiche dirigenziali per affidare loro le responsabilità gestionali, non può, evidentemente assegnare a funzionari privi di tali qualifica le medesime funzioni, per violazione dei principi fin ora brevemente ricordati.

Il secondo punto da cui si muovono queste recenti scelte organizzative che sempre più si estendono tra gli enti locali, è l'introduzione delle posizioni organizzative da parte del CCNL del 31.3.1999. Le quali posizioni vengono interpretate come incarichi di natura "subdirigenziale", tali per cui possono essere affidati a coloro che vi sono preposti compiti e responsabilità spettanti alle qualifiche dirigenziali, considerati equivalenti.

Anche tale interpretazione, però, alla luce del contratto medesimo e dell'attribuzione delle competenze ai dirigenti operata dalle già ricordate norme del D.lgs 29/93 e della legge 142/90, non pare sorretta da solide basi di legittimità.

Infatti, il contratto collettivo di lavoro non può in alcun modo stabilire le competenze degli organi, essendo tale compito riservato alla legge dall'articolo 97 della Costituzione, mentre il contratto è atto di natura privata. Il contratto può solo disciplinare lo status giuridico ed economico del lavoratore: e questo è quel che ha fatto il CCNL in data 31.3.99. Il quale, infatti, non afferma mai che le posizioni organizzative svolgono le funzioni dei dirigenti (se non con riferimento ai comuni privi di dirigenti che abbiano assegnato le funzioni dirigenziali ai funzionari apicali, ai sensi della legge 191/98). Al contrario, disciplina le funzioni di dette posizioni, assimilandole a quelle dei "quadri" privati. Ma proprio questa assimilazione esclude che esse posizioni organizzative possano svolgere le funzioni e competenze dei dirigenti, visto che anche nel mondo privato svolgono compiti gestionali di natura subordinata ai dirigenti.

L'attribuzione delle funzioni per vacanza del vertice non può superare gli ostacoli che qui si prospettano. Ribadita la rigida assegnazione delle competenze operata dall'articolo 51, commi 3 e 3-bis, della legge 142/90, è ammissibile l'assegnazione di funzioni dirigenziali ad un funzionario, per vacanza del dirigente, ma configurandola come attribuzione di mansioni superiori, dunque nel rispetto dell'articolo 56 del D.lgs 29/93 e delle condizioni ivi previste.

Un'attribuzione di funzioni dirigenziali sine die non è conforme alla normativa qui ricordata.

Occorre sottolineare, ancora, che l'assegnazione delle mansioni superiori è del tutto indipendente dalla precedente copertura della posizione organizzativa, la quale non prelude ad un incarico di tipo dirigenziale, ma sottende un diverso modo di organizzare un'unità amministrativa, con più marcate responsabilità appunto organizzative del soggetto investito.

E' vero che esistono enti locali nei quali è presente una sola qualifica dirigenziale, i quali tutti stanno pensando, per forza di cose, ad una delle soluzioni gestionali ricordate all'inizio.

Ma anche la presenza di un'unica figura non legittima tali scelte, in primo luogo perché adesso possono essere istituite le qualifiche dirigenziali in tutti gli enti, a prescindere dalla dimensione demografica, il che vale evidentemente a maggior ragione per gli enti nei quali già esistevano figure dirigenziali.

In ogni caso, questi enti possono sempre ricorrere agli incarichi ai sensi dell'articolo 51, commi 5 o 5-bis della legge 142/90, o all'assegnazione di funzioni al segretario, o ancora al convenzionamento.

La messa in moto di siffatti meccanismi di assegnazioni di funzioni dirigenziali a soggetti privi della qualifica, introduce un elemento di "spoil system" extra ordinem, che comporta il rischio di minare alla base l'autonomia dei dirigenti, i quali sottoposti al ricatto morale di un'estromissione dalle loro funzioni per essere sostituiti da "chiunque" possono essere messi nelle condizioni di non svolgere più serenamente e correttamente i propri compiti. Né il funzionario incaricato sarebbe posto in una posizione molto diversa.

Il secondo rischio non riguarda la sfera personale dei dirigenti, bensì la funzionalità complessiva del sistema. Se manovre di spoil system come quelle descritte venissero confermare come illegittime dalla magistratura di ogni ordine e grado, si avrebbe la conseguenza dell'annullabilità o nullità di un'enormità di atti amministrativi, ovvero tutti quelli adottati da funzionari facenti funzioni privi di titolo.

E' da chiedersi se questa è la volontà del legislatore, se, ovvero, la "flessibilizzazione" consista non nel gestire la cosa pubblica con criteri privatistici (il che ben venga), ma nel gestire la cosa pubblica come fosse privata, che è ben diverso.

Parallelamente, inoltre, l'opportunità prevista come detto sopra dalla legge 265/99 di istituire posizioni dirigenziali negli enti di minori dimensioni sta per essere attuata in modo da garantire ai funzionari apicali il passaggio alla qualifica dirigenziale.

Anche in questo caso, però, la corretta valorizzazione delle risorse interne, non pare sorretta da regole giuridiche, le quali, al contrario, sono tutte indirizzate all'obiettivo opposto: quello di assumere in posizioni dirigenziali solo attraverso concorso.

Appare del tutto chiaro che i concorsi interni (ormai sostituiti dalle progressioni verticali) non possono essere applicati al passaggio tra due aree contrattuali diverse, quella dirigenziale, da un lato, e quella delle "qualifiche", dall'altro. La progressione verticale, infatti, è istituto che riguarda appunto solo l'area impiegatizia e non può essere utilizzata per il passaggio a quella dirigenziale.

Sui concorsi interni, del resto, la Corte Costituzionale ha ribadito di recente i suoi insegnamenti con la sentenza 1/99. L'introduzione della dirigenza, allora, nei comuni non può essere disgiunta dalla copertura dei posti per concorso pubblico aperto a tutti (come del resto prevede l'articolo 28 del D.lgs 29/93).


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