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13 dicembre 2016: Parere CIVILE
748 messaggi, letto 127147 volte

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Da: prostaferesi13/12/2016 20:50:55
ma quelli di roma sono tutti morti? non risponde nessuno
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Da: prostaferesi13/12/2016 21:02:37
tutto finito ? Tutti a casa o  c'è qualcuno ancora a scrivere in qualche parte d'Italia??
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Da: Carl8813/12/2016 21:03:39
Maledetti spammoni oggi nn riuscivo a vedere la soluzione
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Da: prostaferesi13/12/2016 21:11:23
sei di roma?
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Da: Nonsonodaccordo 13/12/2016 21:17:30
Sulla soluzione della seconda traccia, non viene specificato che mevio ha donato la somma di denaro strumentalmente per acquistare l appartamento. Secondo me la donazione di modico valore può starci eccome, visto che i criteri x la determinazione della modicità non sono rigidi ma va valutata anche la situazione patrimoniale del donante a prescindere dall importo. Chi ha concluso così x me non ha sbagliato.
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Da: Ravenerik  13/12/2016 21:22:04
Io sinceramente ho esposto entrambe le soluzioni, prediligendo quella sulla donazione indiretta.

Perché se è vero che non ci sono dettagli che fanno pensare in maniera incontrovertibile che la dazione di danaro sia avvenuta allo scopo di acquistare il bene, pur tenendo bene a mente la formulazione della traccia, è altrettanto vero che una donazione di 50000euro , per essere considerata di modico valore, ha bisogno di presupposti MOLTO particolari e nemmeno accennati nella traccia.

Tranne se si considera che Mevio ha trascurato il suo fondo dal 2005 (anno della donazione) al 2008 (anno della morte), senza accorgersi di Caio. Evidentemente c'ha la pila! :-D
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Da: prostaferesi13/12/2016 21:22:43
per favore qualcuno sa dirmi quando hanno consegnato a roma?
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Da: Tizio13/12/2016 21:27:13
Ciao MrHelp, ti auguro di passarlo quest'anno. A quanti tentativi sei arrivato?
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Da: Nonsonodaccordo 13/12/2016 21:37:05
Revenerik sono d accordo ma secondo me nessuna delle 2 soluzioni è sbagliata. La traccia è molto vaga. Non può essere considerato errore nessuna delle 2 conclusioni. Io la penso così. BAstana lasciare una risposta aperta sul modico valore.
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Da: Ravenerik  13/12/2016 21:41:00
Sbagliata sbagliata no. Io ho aggiunto una quintalata di premesse, e di "pur considerando che la richiesta di parere non è dettagliata a riguardo". Ma nessuna delle due è sbagliata.

Tuttavia, credo abbiano semplicemente sbagliato di formulare. Avrebbero potuto dire che ha consegnato il danaro sotto forma di assegno circolare intestato al venditore dell'appartamento.
Troppo ovvio? Magari sì, ma io nella realtà posso accertare se ci sono i presupposti della donazione indiretta o del don manuel. All'esame no, e soprattutto non posso inventarmi le cose.
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Da: Nonsonodaccordo 13/12/2016 21:49:13
Infatti. Non si può andare oltre gli elementi forniti dalla traccia. Speriamo bene x tutti
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Da: Avv13/12/2016 22:55:13
Ragazzi andate a nanna e recuperate le energie,domani sera a quest'roa sarete in uno stato allucinante e affrontare il terzo giorno vi sembrerà impossibile ma intanto pensate al secondo. Riposo assoluto che tra poche ore tornate in trincea.
Forza e onore....ce la farete!!!
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Da: Pie 13/12/2016 23:14:10
Grazie Avv! Un raro commento gentile. Buonanotte!
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Da: Amoredisperato13/12/2016 23:18:45
In bocca al lupo per domani consapevoli che potete dare il massimo ma la componente fortuna è fondamentale. In bocca al lupo a tutti
Quello che disturbano domani potrebbero andare ai giardinetti
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Da: Ak4713/12/2016 23:31:59
Io dopo aver analizzato entrambe le soluzioni, donazione diretta ed indirette  ed  i rispettivi risvolti ho concluso per quella diretta per questioni, motivate, di carattere interpretativo, altalex idem
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Da: CHE TRACCE13/12/2016 23:57:13
LA SECONDA TRACCIA DA NOTARIATO COME L ANNO SCORSO , SE VEDIAMO LE TRACCE CHE DANNO A MAGISTRATURA
MI VIENE IL DUBBIO CHE GLI AVVOCATI PUR AVENDO CONOSCENCE IN COMUNE SE NON SUPERIORI ALLE ALTRE DELLO STESSO AMBITO , SONO GLI UNICI A NON AVERE RILIEVO PER LO STATO , DOVREBBERO ESSETE PARIFICATI AI NOTAI
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Da: Fefe84fe14/12/2016 00:43:34
Grazie a la soluzione
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Da: prat14/12/2016 08:24:16
il risarcimento ai sensi dell'art,2059 c.c. non è corretto?
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Da: Sempronia@@16/12/2016 15:28:25
Parere sulla responsabilità. Si potrebbe ipotizzare che la dichiarazione con cui si escludeva la responsabilità fosse vessatoria ma che comunque in quanto approvata per iscritto fosse da ritenersi comunque valida ex art 1341 II comma cc?
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Da: minion 03/01/2017 13:42:01
io devo ancora capire come hanno fatto quasi tutti a qualificare la responsabilità della scuola e del maestro come ex art. 2052 (o 2050) visto che questi sono casi di responsabilità extracontrattuale. La traccia parlava di contratto, anche solo prospettare un tipo di responsabilità extracontrattuale significa aver travisato le fattispecie sottese.
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Da: fidati04/01/2017 17:58:50
Te lo spiego subito perchè.
In effetti può anche dirsi che vi era un contratto. Uno paga,l'altro insegna.
Ma fra gli obblighi discendenti non vi era il garantire l'assenza di cadute da cavallo.
Mi spiego.
Se tu fai un corso di sci o anche di equitazione, ci può stare che cadi e ti fai male ed in questo caso l'istruttore e la scuola generalmente non ne rispondono.
Nel caso in cui, invece, risulta che quel cavallo, quel giorno, dà di matto e che l'allievo è solo alle prime lezioni e nonostante tutto ciò l'allievo viene fatto salire sull'animale, allora ecco che entra in gioco, in caso di infortunio, la responsabilità ex art 2050 e 2052. In altri termini, l'esistenza di un contratto tra le parti non esclude che fra le stesse sorgano problemi inerenti a resp. extracontrattuale. Chi ha detto che vi era solo la resp. contrattauale o ha fatto dei ragionamenti raffinatissimi in ordine agli obblighi di vigilanza e controllo che sussisterebbero nel caso di iscrizione ad un corso di equitazione o ha toppato di brutto.
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Da: minion 08/01/2017 17:08:21
benissimo, non esclude teoricamente la responsabilità extracontrattuale. Ma come mi escludi quella contrattuale vista anche la richiesta analisi della clausola? Le conclusioni, in caso di citazione, non avrebbero senso: chiedo al giudice la declaratoria di nullità della clausola di limitazione della responsabilità, dedotta in contratto, e poi chiedo il risarcimento ex2052 con il conseguente aggravio dell'onere probatorio ad esclusivo vantaggio della controparte?
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Da: fidati08/01/2017 19:38:02
L' onere probatorio ti e' piu' favorevole ex 2050 c.c. che per granitica giurisprudenza individua una fattispecie di resp oggettiva. Sulla clausola dedotta in contratto va detto che la nullità cmq la dovevi argomentare affermando l'esistenza di una colpa grave in capo alla scuola di equitazione. Se fai una citazione in un caso così chiedi in via principale la 2050 o 2052 ed in subordine 1218
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Da: minion 08/01/2017 22:39:20
Sul ragionamento ci posso anche stare, al limite. Ma le conclusioni del caso continuo a non capirle. Secondo te, per come era esplicitato il fatto ci trovavamo davanti ad un caso di responsabilità oggettiva o extracontrattuale, o, in ultima istanza, contrattuale. Tutto,
insomma.Ritengo non abbia senso, comunque IN BOCCA AL LUPO
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Da: fidati09/01/2017 09:48:37
Se ti mettessi a cercare il senso di ogni parere assegnato all'esame da Avvocato ti assicuro impazziresti. La cosa sicura è che le commissioni, nel correggere, preferiscono che il candidato argomenti su tutte le possibili tipologie di responsabilità, ovviamente con competenza, anche quando il tutto può sembrare un controsenso.
La giurisprudenza è la scienza del possibile, non una scienza esatta, purtroppo o per fortuna.
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Da: SE NON SBAGLIO09/01/2017 10:27:25
è ammissibile anche un cumulo di resp. contr. e resp. extracontr., in quanto un medesimo fatto, può dare origine alle due responsabilità
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Da: fidati09/01/2017 11:48:46
certo che sì
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Da: minion 09/01/2017 13:30:30
forse il parere più completo avrebbe dovuto prospettare entrambe le possibilità. di certo trattare in modo sintetico ed esauriente la doppia via della responsabilità della scuola, del maestro oltre a quella  dell'ospedale (per vero pacifica nella sua natura), era cosa impensabile in 7 ore.
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