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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: allpall 19/09/2016 17:06:24
sto provando a fare la sente

Da: allpall 19/09/2016 17:07:03
cioè, sto provando a fare la sentenza ma .... piovono sassi

Da: allpall 19/09/2016 17:07:49
mi avete incuriosito e voglio provare

Da: Set Beker  19/09/2016 18:03:01
X allpall
Grazie!!!!

Da: dpnine 19/09/2016 18:55:44
Allora riassumo quello che ho fatto io:
1) notifica regolare stante la possibile difesa in proprio (anche se, sembra, sia una tesi minoritaria);
2) ho presupposto (ma non motivato) termine di deposito non dimidiato considerato il rito ordinario;
3) ricorso per accesso respinto in virtù dell'art. 24 comma 1 lett. c L. 241/90;
4) nessuna integrazione del contraddittorio poiché il controinteressato è individuabile solo con la partecipazione al concorso e non in funzione della astratta possibilità di parteciparvi;
5) sui motivi aggiunti non si parlava della notifica a mani come nel ricorso principale, dunque nulla quaestio (non ne ho parlato proprio);
6) ricorso incidentale non paralizzante rispetto ad uno dei due ricorsi;
7) ricorso incidentale infondato perché la P.A. ha il potere di soccorso istruttorio, specie rispetto a carenze meramente formali;
8) motivi aggiunti su concorso per soli titoli respinti perché il D.P.R. pura per criteri selettivi;
9) Provvisoria esecutività provvedimenti giurisdizionali sino all'eventuale modifica dei medesimi da parte dell'autorità giudiziaria;
10) tempo di correzione non dirimente;
11)  ricorso su valutazione numerica respinto in assenza di qualsiasi allegazione della parte sulla mancata adozione di criteri atti ad esplicare l'iter motivazionale concentrato nel voto numerico (griglie di valutazione o altro);
12) giurisdizione trattata ed affermata all'inizio;
13) sul contributo difetto di giurisdizione (ma anche inammissibilità perché questione proposta in udienza)
14) aggiungo poi anche la questione dell'intervento ad adiuvandum, che ho qualificato come adesivo dipendente, dichiarandolo inammissibile sia perché proposto oltre i termini di impugnazione, sia perché accessivo ai motivi aggiunti respinti
15) c'era infine la questione della sospensiva, che però non ho trattato ritenendo che fosse assorbita dal rigetto del merito dei ricorsi (era comunque, anche questa, inammissibile).

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
19/09/2016 19:02:55
Grazie Dpnine,
hai trovato e correttamente numerato altri due dei punti in questione, l'intervento ad adiuvandum (anch'io adesivo dipendente, ma non l'ho detto...) e la richiesta di sospensiva (che ho dichiarato di respingere avendo rigettato nel merito tutti i motivi di ricorso)...
Inoltre si dovrebbe discutere della misura in cui ripartire le spese tra le parti, in funzione ovviamente delle scelte fatte.
Se, a differenza di me, hai motivato le tue scelte, mi sembra che tu abbia fatto una buona sentenza, e forse potresti farcela, ad occhio e lasciando la parola a persone più esperte di me.
Hai evitato quasi tutti gli errori che ho fatto io, e l'unica difficoltà sa nel punto 1, ma se c'è solo quello forse passi, chissà!
nel frattempo studia a prescindere, nuovi concorsi sono immimenti, e si vede che tu sei già molto avanti!
Saluti passanti i collaboranti ringrazianti

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Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
19/09/2016 19:08:17
Inammissibilità primo ricorso per mancata notifica alla Avvocatura. Lo/si evince dal criptico: "notifica in mani proprie", che però vuol dir tutto e nulla!
1�° quesito. Da immaginare, perché manca il rilievo della controparte, che potremmo però fingere ci sia stato (ma se non si sono costituiti come lo rilevano?). Altra soluzione: D'ufficio, ma manca la discussione ex art. 73. Possibili ipotesi: sanatoria per costituzione dell'Avvocatura. Prove: la proposizione del difetto di giurisdizione, ma per quanto riguarda i motivi aggiunti.
Se,fosse stata accolta c'era il fuori sentenza, quindi niente accoglimento.
Opinioni?

2�° deposito primo ricorso accesso. 19 giorni e non 15.
Se accolto darebbe il fuori sentenza, e ci vorrebbe sempre il rilievo di parte o l'udienza ex art.73. Quindi non possiamo accoglierlo.
Perché non lo raccogliamo? perché si ha la conversione di rito.
Altre ipotesi?

3�° Merito del ricorso sull'accesso. Se ne discuterebbe solo se non lo riteniamo inammissibile, ma abbiamo stabilito di ritenerlo tale. E se non lo ritenessimo irricevibile per il deposito tardivo o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ma anche se non entrassimo nel merito potremmo dire di sfuggita che era da accogliere (come ho fatto io, commettendo il mio terzo errore conosciuto)(e non ho rilevato né l'inammissibilità né il deposito tardivo, pur avendolo notato, Shame on me!)
Oppure, più direttamente, far notare il divieto di accesso agli atti generali, soluzione per me corretta, o rilevare la improcedibilità per carenza sopravvenuta od originaria di interesse (soluzioni per me sbagliate, ma chi sono io per dirlo?).
Opinioni?

4�° notifica ai contro interessati. O la riteniamo avvenuta per pubblici proclami, o la riteniamo non necessaria. Io penso la prima.
Opinioni?

5�°Ricorsi per motivi aggiunti.
Convertono il rito risolvendo i problemi di tardivita' del deposito ? Sono notificati alla Avvocatura correttamente ? Mistero...
Opinioni?

6�°Ricorso incidentale.
Non paralizzante perché resta Caio, il secondo ricorrente.
Siete d'accordo?

7�°Nel merito va accolto per il solo Tizio, che non ha accluso la carta di identità? Io lo ho accolto, ma c'era la possibilità del soccorso istruttorio
Opinioni?

8�°Motivo aggiunto sul concorso per titoli ed esami e non solo titoli. I ricorrenti non motivano, solo un generico interesse. Io ho detto che era meglio per esami. Altre opinioni?

9�° Ricorso aggiunto contro il candidato che ha il titolo sub giudice. Respinto in virtù della provvisoria esecutività del giudicato. Opinioni?

10�° Ricorso contro la correzione rapida, 7 minuti. Ho risposto che è una media e va bene così in mancanza di specificazioni più precise. Opinioni?

11�° Voto solo numerico. Ho risposto di aderire alla tesi che le accetta purché affiancate da una adeguata griglia di valutazione, la cui assenza non è stata rilevata dai ricorrenti. Opinioni?

12�°Eccezione di giurisdizione. Ho risposto che adesivo alla tesi per cui sui concorsi anche orizzontali la giurisdizione è del Tar. Ma l'ho messa all'inizio, e so invece di alcuni che ne hanno parlato in fondo. Per me sbagliando. Opinioni?

13�° Contributo unificato. Ho risposto che non era controversia di lavoro ma concorsuale e dunque si pagava. Ho sbagliato perché era giurisdizione del giudice tributario. Mio quarto e definitivo errore... Se non ne ho fatto altri...

14° INTERVENTO AD ADIUVANDUM

15° RICHIESTA DI SOSPENSIVA SULLA GRADUATORIA

16° RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Ecco, sfruttando l'assist di Dpnine rifaccio l'elenco dei punti, ora 16 come da Cacace-pensiero, per aiutare tutti noi a raccapezzarci sui vari elementi della traccia ed organizzare le possibili soluzioni.
Ricordo sempre che secondo LORO (rectius, sospetto LUI...)(e sempre se è vero che abbia detto tali cose) c'è inammissibilità e non ci sono fuori sentenza, quindi dobbiamo ritenere che la soluzione che loro riterranno prima facie, e salvo revirement, corretta, prevede queste scelte e non altre, che però do per scontato che, se adeguatamente motivate, dovrebbero pur poter passare, magari con un 35.
Saluti passanti ricapitolanti

Da: Maschiotto 19/09/2016 19:43:49
@paraspera uso il Casetta e mi trovo bene. E' un testo chiaro ed ordinato.   Non so dirti se sia sufficiente, ma per me che amministrativo l'avevo lasciato dai tempi dell' Università si sta rivelando un buon manuale. Perchè non ti piace?

Da: Gorgia  19/09/2016 19:44:36
Cacace non ha mai parlato di 16 questioni e men che mai di inammissibilità.
Mi ha dato l'impressione di un tipo molto "umorale", totalmente imprevedibile.
Non ci sarà alcun criterio.

Da: Maschiotto 19/09/2016 19:45:02
@Passante: il fuori sentenza è l'obiter dictum?

Da: YOUTH 19/09/2016 19:55:40
Propongo anchi'io, con suddivisione per punti , lo svolgimento dela mia sentenza per contribuire al dibattito.


1.    Innanzitutto conferma giurisdizione esclusiva g.a. in tema di accesso

2.    Declaratoria di inammissiiblità del ricorso accesso per nullità della notifica presso la sede anzichè presso Avvocatura( GENERICITà DELLA TRACCIA  " NOTIFICA A MANI DEL MINISTERO; NON SI PARLA MAI DI  AVVOCATURA MA SOLO DI COMPARIZIONE IN UDIENZA DEL MINISTERO  CHE ECCEPISCE DIFETTO DI GIURISDIZIONE SU INTERA CONTROVERSIA- - IN OGNI CASO EFFETTO EX  NUNC  COSTITUZIONE-

3.    Declaratoria di irricevibilità del ricorso accesso per tardività del deposito

4.    Infine ex art. 24 l. 241/90 l'inammissibilità dell' accesso ad atti di programmazione.

5.    Passando all'esame dei motivi aggiunti in via preliminare conferma giurisdizione g.a. trattandosi di progressioni verticali  e quindi di vero e proprio concorso.

6.    Quanto al primo motivo aggiunto inammissibilità per difetto di notifica ai 20 controinteressati ( notifica presso luogo di lavoro e non si evince costituzione) -

7.    di conseguenza non integrazione contraddittorio ex art. 49 cpa stante inammissibilità del ricorso.

8.    Breve passaggio su merito vicenda ed infondatezza ( concorso presuppone selezione per esami) 

9.    Secondo motivo aggiunto inammissibile per difetto di interesse attuale ( con breve passaggio su interesse strumentale viceversa subito tutelabile  oggi in materia di appalti in caso di ammissione ex art. 120 comma 2 bis c.p.a.)..

10.    Breve passaggio su merito ed infondatezza ( sentenza immediatamente esecutiva per Sempronio).

11.    Terzo motivo aggiunto, quanto a Tizio previo esame incidentale paralizzante del primo classificato ed accoglimento di questo  ( con breve passaggio su irregolarità essenziali , limiti soccorso istruttorio e par condicio concorrenti) con  conseguente declaratoria inammissibilità per mancanza di interesse

12.    Quanto a Caio inammissibilità e/o infondatezza censura ( voto numerico ) rispetto a domanda proposta ( annullamento graduatoria). La questione del voto numerico, quand'anche fondata , può consentire solo la rivalutazione e/o riesame della singola prova non la caducazione e/o annullamento della intera graduatoria .

13.    Di conseguenza , stante la inammissibilità dei ricorsi, declaratoria  di inammissibilità anche dell'intervento ad adiuvandum

14.     Inammissibile istanza cautelare che andava notificata ex art. 55 cpa.

15.     Breve accenno alla questione del contributo unificato ( pubblico impiego e concorso, esente o ridotto della metà in relazione a reddito) senza statuire alcunchè sapendo del possibile difetto di giurisdizione del g.a. in materia.

16.    Poi capitoletto riassuntivo su decisioni prese.

17.    Capitolo su spese ,  ho dimenticato  di motivare sul perchè ho compensato le spese per l'interventore e  quantificazione delle spese anche nella parte motiva e non solo nella parte dispositiva  ( ERRORE ?).

18.    Dispositivo e spese quantificate- nella sede corretta- per la seconda volta

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
19/09/2016 20:13:39
Cara Peraspera, se non ti piace il Caringella (e ti capisco), ed il Garofoli Ferrari (e non ti capisco più), cosa hanno che non vanno il Casetta od il Clarich ? Con uno di questi due testi, o magari entrambi, ti fai una base e su questa monti dottrina e sentenze recenti (il lavoro di approfondimento che ti fanno i due testi prima citati, ed è per questo che preferisco il Garofoli, pur avendo letto ed amato - e lo sto rileggendo - il Clarich)?
Questo sistema (Casetta + riviste e sentenze) è il sistema che consiglia Toschei, giudice TAR che da anni insegna Amministrativo alla Direkta.
Pensaci!

Caro Gorgia, io non so cosa abbia detto Cacace, perchè io non gli ho chiesto nulla nè nulla lgi ho sentito dire ad altri.
ma non dubito che molto invece abbia detto, perchè me lo hanno riferito amici a cui credo ciecamente, e te lo hanno confermato qua stesso anche altri colleghi.
Il problema è, come giustamente dici, è accertare, stante la sua evidente impetuosità, quanto ciò che ha detto fosse meditato ed attendibile.
Io penso di sì, ma chiedevo conferma ad altri eventuali testimoni, uno dei quali, Set Becker, ho avuto il piacere di conoscere personalmente e la cui serietà mi sento di garantire. per cui se lei mi dice che il commissario Cacace ha detto X so che è sincera e al massimo, ma ne dubito, può aver capito male o ricordare male.
Per cui ritengo che i tre presupposti base, la inammissibilità, il non fuori sentenza e i sedici punti non siano frasi estemporanee e prive di fondamento, anche se non avrebbe dovuto dirle, dato che avevano detto che non avrebbero dato delucidazioni siano la base da cui partire.
Resta però da vedere se poi, riesaminata meglio la traccia, i commissari non cambieranno idea.
Ed è pacifico che anche se rintracciassimo la "soluzione perfetta" per come l'avevano pensata, sono possibili soluzioni diverse, se ben motivate,, ed all'opposto pur facendo tutto quel che volevano se non spieghiamo perchè probabilmente non si passa (se poi sbagli e per di più non motivi come ho fatto io, non hai chance, ma quessto si sapeva...).
Per cui, se vuoi, stai al gioco e dì pure la tua su come andava fatta, seguendo, se ti ispira, il mio schema riassuntivo o proponendone un altro.
Ma continuare a parlare a vanvera ormai mi sembra poco produttivo, ripetiamo le stesse cose e serve un ordine ed una parola "definitiva", nei limiti del possibile, anche per poterci mettere davvero una pietra sopra come io auspicavo dall'inizio, dato che comunque non avremo certezze ed è meglio psicologicamente pensare di aver fallito e scoprire di essere passato che lasciarsi andare a sogni di gloria e vederli crollare miseramente...

Cara Maschiotto, se la prova pratica è una sentenza potrebbe capitare che tu la decida in rito dichiarandola inammissibile, improcedibile od altro.
Lunghezza: una facciata.
Ed ignorando tutti gli altri quesiti presenti nella traccia.
In questi casi tu puoi o forzare e decidere di arrampicarti sugli specchi e non dichiarare la inammissibilità od improcedibilità.
Oppure, più semplicemente, completare la sentenza in una pagina, e poi il rigo sotto scrivere una frase del genere, od equivalente:
"Se la questione di inammissibilità\improcedibilità od altro fosse stata decisa in modo differente, la sentenza avrebbe avuto il seguente svolgimento..."
E continuare poi con la sentenza come se si fosse deciso diversamente, e facendo quindi due sentenze, una breve con la soluzione in rito, ed una lunga con la risposta che si sarebbe data in merito se non si fosse risposto così.
Due cose: questo è un caso tipico in cui i candidati chiedono ed i commissari dicono come regolarsi in materia più o meno apertamente.
E se il fuori sentenza è da loro atteso o voluto lo fanno capire.
Secondo altra scuola di pensiero il fuori sentenza non è una seconda sentenza, ma un tema con cui si affrontano le questioni di merito a cui non si è dato risposta.
Ma è tesi minoritaria, per me (e per Toschei...) siccome di temi se ne fanno già tre, il fuori sentenza è la sentenza "come se" scritta dopo la sentenza "giusta" e risolta in rito.
E, di nuovo, questo basta chiederlo ai commissari!
Saluti passanti anche oggi non studianti

Da: YOUTH 19/09/2016 20:29:24
Attendo un sincero ed autorevole parere del Passante......

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
19/09/2016 21:02:13
Cara Youth, ecco la mia sentenza...
ma leggi bene le avvertenze finali!

Commissione Passante su Youth

1) ma non si discuteva in tema di accsso, ma in tema di concorso... Però l'eccezione forse poteva invece intedersi per quella, o anche per quella, boh!
forse ho sbagliato io... Punto sub iducice
P.S. Mozione d'ordine: così scrivendo hai sballato tutti i numeri, perchè io all'1 avevo messo la inammissibilità... per gli altri, se citarte la giurisdizione, mettetala col numero che le ho dato io, se no impazziamo!

2)(cioè 1)) Tu te ne sei accorta ed io no. Ed ha un senso collegato col punto 1 (12 del mio elenco) forse avevi ragione. Se hai motivato va bene

3) (cioè 2) giusto. Ma allora fai il fuori sentenza ? E'QUESTO CHE NON TORNA - SE DICHIARI LA IRRICEVIBILITA' E NON LA SANI PER IL COLLEGAMENTO DEI RICORSI, COME FAI POI A CONTINUARE ???

4) (cioè 3 ) Brava. IL mio più grave ed imperdonabile errore. ero così convinto che ci fosse la'ccesso da non controllare nemmeno... Ma una domanda: come fai ad avere dichiarato il ricorso irricevibile, e poi pronunciarti nel merito ? Hai ritenuto di unificare i ricorsi col rito orddinario ? Ma allora non era irricevibile !

5)(cioè 4) E questa è la parte delal giurisdiizone che ho dichiarato pure io, ma all'inizio. Ci dovremmo ricordare di come era scritta esattametne l'eccezione, se permetteva letture ambigue e doppie, o solo la mia o solo la tua...

6) (cioè 5) io propenderi per la non necessarietà delal notificazione. Qua dissento nel merito, ma non mi sembra grave.

7) Boh !

8) D'accordo in pieno

9) bella osservazione, ma non concordo. Per me l'interesse c'era.

10) d'accordo, ci mancherebbe

11) Non sono di nuovo d'accordo che mancasse l'interesse. L'avrei accolto, tanto che ho condannato Tizio a rifondere le spese al controricorrente

12) Per niente d'accordo. Se tutti i voti fossero andati motivati, è tutta la graduatoria che salta. ma anche qua, è la mia opininoe contro la tua. Io non la accolgo, ma perchè non è un oblbigo motivare se hai fatto buoni criteri, e nulla dicevano le parti sui criteri.

13) ovviamente è ammesso perchè ammetto i ricorsi, salvo poi bocciarli nel merito

14) sulla cautelare dicevo no nel merito

15) Se ne parli devi decidere o rifiutare la giurisdizione. Qua non mi piaci per scarso coraggio.

16) Brava

17) Sì, è un errore, non so quanto grave. oggi devi sempre motivare, specie quando compensi...

18) Brava.

Non so cosa dirti. IL Commissario Fulsere ti boccerebbe per le ragioni su esposte, IN PARTICOLARE PER LA INCOERENZA TRA IRRICEVIBILITA' PER DEPOSITO TARDIVO E LA PROSECUZIONE NON IN FUORI SENTENZA.

ma il commissario Fulsere ha scritto una sentenza peggiore della tua, ha già fallito sette concorsi superiori ed è evidente che di processuale ne sa meno di tutti voi, quindi che vale la mia opinione ?
Ed anche ammesso e non concesso che io avessi ragione nello specifico, ti ricordo che una commissione che legge un tema è un animale stanco, distratto e capriccioso. E può benissimo in buona fede non vedere i difetti che ho trovato io e "distrattamente" promuoverti, specie se hai scritto comunque bene ed in buon italiano. Così come può bocciare per gli opposti motivi una buna sentenza. Si distrae, perde un passaggio, comincia a litigare, è l'ultimo tema, sono nervosi, hanno fretta, ed oplà, la frittata è fatta!
Quindi prendi questo mio giudizio del ca... e dagli l'importanza che merita, cioè nessuna.
Tu però fai finta lo stesso di non essere passata, che comunque è più prudente, e mettiti sotto fin da adesso, perchè l'occasione della rivincita è vicina!
Saluti passanti giudizi a ca... su espressa richiesta sparanti

Da: Maschiotto 19/09/2016 21:03:14
grazie Passante, sempre presente e sempre caro

Da: aspirantemag 19/09/2016 21:04:35
sentenza....sentenza....fino a quando? a natale stamo ancora a parlà de sentenza. ma ste cavolo di correzioni quando iniziano????????????????????????????????????????

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
19/09/2016 21:39:57
Sono già iniziate!
Ed anche se non ti piace,
sappi che il mio vero nome è  Cacace,
ed il tuo tema addentero' mordace
e lo risputero' dove poi morto giace!
Tutti vi ho fregato,
e il mio giudizio è  ancora peggiorato!
Che 45! 4,5 forse passeranno,
ed ancora meno, tutti vi danno!
Ed ora forte tutti tremate, l
e MIE correzioni sono già iniziate!
Saluti passanti sempre scherzanti se il vero ignoranti

Da: allpall 19/09/2016 21:50:29
ahhh
Passante-Cacace 
mordace ed audace,
sempre verace
tutto tace ...
ma Passante doce
e piace ....
ciao

Da: Set Beker  19/09/2016 21:51:43
Passante, fai bene a non dubitare, purtroppo ricordo parola per parola tutto quello che diceva il commissario girando fra i banchi, ho ancora gli incubi la notte!!!

Questo sviscerare la sentenza è molto utile ma mi fa sperare e disperare allo stesso tempo... ad ogni modo mi sembra di capire che si troveranno un bel po' di soluzioni per loro probabilmente inaspettate e quindi credo che dovranno per forza rendersi conto che qualcosa non ha funzionato... solo che credo che se ne renderanno conto dopo un bel po' di correzioni e quindi spero di essere almeno nella seconda metà!!

Da: allpall 19/09/2016 22:46:16
e sui ricorsi incidentali?
come avete risolto la questione dell'esame ?

Da: dpnine 19/09/2016 22:55:19
Grazie caro Passante,

studio già ripreso, penso già al prossimo concorso, ho spremuto le meningi quanto più possibile, ma questo concorso insegna che lo studio matto e disperatissimo è l'unica via per entrare nell'Olimpo degli eletti (citazione).
Una domanda: ricordo male o il vincitore del concorso era nominato (Sempronio) e coincideva con il soggetto proponente il ricorso incidentale: in questo caso l'interesse alla decisione dei secondi motivi aggiunti sussisteva sicuramente al momento della decisione, visto che Sempronio era proprio il vincitore della procedura e, quindi, la sua esclusione avvantaggiava i due ricorrenti (secondo e terzo classificato).
Quoto con Passante, quindi, sulla necessità di affrontare e risolvere nel merito i secondi motivi aggiunti.

Da: lismar 19/09/2016 23:18:38
Il vincitore del ricorso non era nominato.
Sempronio era il concorrente di cui si contestava il requisito di partecipazione, che non risultava tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria.
Tra le questioni c'era anche il termine di deposito di un dei motivi aggiunti, mi sembra il terzo, nel quale si distingueva tra avvio alla notifica, 28 giugno, notifica eseguita dall'agente giorno 1 luglio e deposito il successivo 31 luglio.

Da: Maschiotto 19/09/2016 23:21:07
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATI
VA, 24 ottobre 2011, n. 701
La  violazione  delle  regole  sul  deposito  del  ricorso  nel  processo  amministrativo  non  è
sanata  dalla  regolare  costituzione  di  parte  resistente,  con  la  conseguenza  per  cui  il tardivo deposito del ricorso preclude
-a differenza di quanto può accadere nel giudizio civile  che  prende  avvio  dalla  vocatio  in  ius -la  valida  instaurazione  del  rapporto giuridico processuale nei confronti del giudice.
Con  la  sentenza  in  esame  il  Supremo  Consesso  di  giustizia  amministrativa  si  è  pronunciato in ordine a due questioni che trovano il proprio fulcro nell'art. 87 c.p.a. In  tale  sentenza
, infatti, il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sull'inammissibilità del ricorso  di  primo  grado,in  quanto  tardivamente  depositato,e  sulla  consequenziale  legittimità
costituzionale dell'art. 87 c.p.a., contenente la relativa disciplina.
Tali  premesse  impongono  una  breve  ricostruzione  della  orma  appena  menzionata,  al  fine  di comprendere la portata della sentenza in esame.
L'art. 87 c.p.a. -in ordine a quanto rileva ai fini della presente trattazione -disciplina ai commi 2  e  3  i  presupposti  e  la  struttura  del  giudizio  in  camera  di  consiglio,  statuendo,  in  particolare, l'udienza camerale per i giudizi in materia di silenzio, di accesso agli atti amministrativi,  di ottemperanza e in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio, oltre che per i giudizi cautelari.
La  ratio  della  trattazione  in  camera  di  consiglio  è  stata  rinvenuta  in  esigenze  pratiche  di semplificazione  e  accelerazione  del  giudizio  connesse  alle  caratteristiche  sostanziali  delle materie, che comportano la risoluzione di situazioni preordinate alla tutela dell'ordinamento generale.
La peculiarità della nuova disciplina dei procedimenti in camera di consiglio disegnati dal codice va colta nel fatto che non è più prevista la possibilità di conversione del rito camerale in udienza
pubblica a richiesta di una delle parti, come precedentemente disposto dall'art. 27, ult. comma, L. TAR.
Peraltro, l'impossibilità di richiedere la commutazione del  rito non ha  pregiudicato il principio del contraddittorio, assicurata dalla comunicazione d'ufficio della data dell'udienza e la facoltà
di depositare memorie e documenti e di chiedere la discussione orale della causa.
Peraltro,  nel procedimento in  camera di  consiglio,  eccezion fatta per le peculiarità del  giudizio cautelare a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 e ss c.p.a., tutti i termini processuali
sono ridotti della metà, escluso quello della notificazione
del ricorso introduttivo, incidentale e dei motivi aggiunti.
Ed è proprio sul tale profilo dei termini dimezzati che ruota la pronuncia in esame,concernente nello specifico il rito dell'accesso,
in quanto il Supremo Collegio ha chiarito che la tardività del
deposito del  ricorso presso  la  segreteria  del  TAR -
nella  specie  intervenuto  dopo  15  giorni dall'avvenuta notifica
-"è per concorde giurisprudenza rilevabile d'ufficio anche in appello, di talché erra nello specifico il rito dell'accesso,
in quanto il Supremo Collegio ha chiarito che la tardività
del deposito del  ricorso presso  la  segreteria  del  TAR
-nella  specie  intervenuto  dopo  15  giorni
dall'avvenuta notifica - "è per concorde giurisprudenza rilevabile d'ufficio anche in appello, di talché erra'appellata quando lamenta la violazione del divieto dello ius novorum in appello posto dall'art. 104 c.p.a.: tale divieto infatti si riferisce solo alle eccezioni non rilevabili in via officiosa".
Né,  d'altra  parte,  ha  precisato  il  Collegio,  può  ritenersi  che  l'avvenuta  costituzione dell'amministrazione resistente  sani  i  vizi  del  deposito,  in  quanto "la violazione delle regole sul
deposito del ricorso nel processo amministrativo preclude
- a differenza di quanto può accadere nel giudizio civile
che prende avvio dalla vocatio in ius - la valida instaurazione del rapporto giuridico processuale nei confronti del giudice".
In  definitiva,  l'avvenuta  costituzione  dell'amministrazione  resistente  non  sana  il  tardivo deposito del ricorso, il quale costituisce un vizio rilevabile d'ufficio, stante che si tratta di
uno strumento processuale funzionale a chiamare il giudice amministrativo e, dunque, ad instaurare un valido giudizio dinanzi a quest'ultimo.
Tali considerazioni conducono alla disamina della seconda questione, concernente la legittimità costituzionale del
l'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., sotto il profilo della violazione dell'art. 76 Cost e, dunque, per eccesso di delega.
Sul punto, il Collegio ha evidenziato che "
l'art. 44 della legge n. 69 del 2009 al comma 2 lettera c) ha
delegato il Governo a rivedere e razionalizzare i riti speciali, tra i quali rientra quello per l'accesso.
L'opzione prescelta dal legislatore delegato - che è stata quella di privilegiare per quanto possibile la omogeneizzazione dei vari termini processuali nell'ambito dei riti camerali e  speciali
-rientra  a  pieno  titolo  nei  confini  dei  criteri direttivi  enunciati  dalla  legge  di  delega  e  costituisce  peraltro  il  frutto  di  valutazioni  di  merito  legislativo  non sindacabili.
D'altra parte è proprio la disciplina processuale previgente in mat
eria  di  accesso  (art.  25  legge  n. 241 del 1990) che esibiva profili di contraddittorietà, dimidiando essa a fini acceleratori il termine ordinario per la notifica del ricorso ma non quello per il suo deposito".
Sulla  scorta  di  tali  considerazioni,  il  Collegio  ha  dunque  rigettato  la  questione  di  legittimità costituzionale, non ritenendola manifestamente fondata.

Da: Mari7  19/09/2016 23:52:34
Scusate, torno un attimo all'argomento testi di studio, che, visto il possibile scempio della prova pratica, rischia di tornare in auge. Posto che anch'io amo il Clarich, esiste qualcosa del genere per la parte processuale? Per ripassare e fissare le idee è impensabile utilizzare malloppi da 2000 pagine come il Cirillo.

Da: lismar 20/09/2016 00:22:06
La sentenza esprime un principio pacifico, che riguarda, nel caso di specie, la tardività del deposito di un ricorso in un rito speciale, trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 87 cpa.

Il problema del termine di deposito nella prova si poneva invece rispetto all'applicazione del rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 1, cpa.

La sentenza peraltro ribadisce che la dimidiazione riguarda tutti i termini processuali, ad eccezione della sola notificazione.
Quindi, a fronte della omogenizzazione della dimidiazione dei termini in presenza di riti speciali, notificazione a parte, dovrebbe dedursi una parallela omogenizzazione in presenza di applicazione del regime del rito ordinario, deposito compreso.
Ciò è desumibile anche da CdS 1058/2012, postata nelle pagine precedenti: "Ne consegue che l'applicazione preferenziale del rito ordinario comporta l'estensione delle relative regole processuali, e dei relativi termini, anche alle domande che in astratto sarebbero soggette, se proposte da sole, ad un rito speciale (cfr. Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996)"

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
20/09/2016 06:28:29
Cara Mari7,
Caringella, Manuale di processuale: è  fatto bene, anche se io non ne ho tratto profitto, e Tema e prova pratica di Cacciari.

Caro Lismar,
Concordo in pieno con la soluzione che hai dato.
Direi pacifico che la risposta corretta è  questa.
Io l'ho adottata per errore ma non conta perché non l'ho motivata. Ed ovviamente anche altre soluzioni possono passare se ben motivate.
Ma la giusta è  questa, rectIus,  quella pensata dalla Commissione,  la conversione al rito ordinario per la connessione con i ricorsi per motivi aggiunti.
Saluti passanti ai suoi Orrori pensanti

Da: allpall 20/09/2016 09:58:57
dunque il deposito tardivo rende il ricorso inammissibile
c'è solo la questione se trattandosi di rito ordinario valesse il termine ordinario di 30 gg o quello di 15
io penso 15 perchè quando il ricorso accesso è stato notificato non c'erano  ancora quelli per motivi aggiunti e, dunque, il termine vigente era 15

Da: Caterin 20/09/2016 10:25:33
Esatto allpall: come si diceva, l'art. 32 non opera retroattivamente, ma ex nunc.

Da: allpall 20/09/2016 10:30:43
ok a Caterin

Da: lismar 20/09/2016 10:52:26
L'art. 32 non pone limiti di efficacia, né di ordine di presentazione delle domande, prevedendo solo l'applicazione del regine ordinario.
L'unica profilo che rivela è la presenza di più domande connesse sottoposte a riti diversi.
Se si dovesse optare per una efficacia ex nunc della conversione del rito, allora, posto che quest'ultima viene disposta nel corso della discussione, tutti i termini processuali sarebbero già spirati e l'unico effetto sarebbe la trattazione in pubblica udienza.

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