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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Per Hard Rock Rules13/07/2015 16:36:58
... O magari, al chiaro di luna alle ore 22.51.41 :-))

Da: Per quattrocodici 13/07/2015 17:18:16
Davvero utili le tue indicazioni! Devi essere una persona serena ed equilibrata. Studi anche per concorso cdc?

Da: LaMila13/07/2015 17:44:06
Il buon Leo è sparito ? :-(

Da: will86  13/07/2015 18:40:37
Ma ti riferisci a me?

Da: Che corso consigliate 13/07/2015 19:30:14
Per superare sto concorso? A chi bisogna dare sti tremila euro?

Da: quattrocodici 13/07/2015 20:01:47
Per Will 86

Caro Will,
i Dike sono completi, senza togliere nulla agli altri codici, che pure maneggio.
La legislazione speciale è curata così bene che difficilmente una persona avveduta può rimanere priva di argomenti.
Con riferimento ai manuali: dispongo del Gazzoni, apprezzo molto il Bianca (all'Università ho studiato Il Contratto da questo testo), ho acquistato di recente Istituzioni di diritto privato sempre di Bianca, ma non possiedo il Roppo, che tuttavia, in seguito al tuo consiglio, sarà mia cura acquistare.
Il testo su cui mi formo quotidianamente è il Caringella-Buffoni.
In bocca al lupo per tutto e grazie per i consigli, che accolgo con vera gioia e riconoscenza.


Per
Per quattrocodici

Grazie per i complimenti.
Questi sono anni decisivi per la mia formazione: non vorrei disperdere troppo le forze.
Sento la responsabilità di imparare bene una pluralità di materie complesse, che sono chiamata a conoscere più approfonditamente per ragioni di lavoro.
Posso solo dirti che la pratica forense l'ho svolta in uno studio di amministrativisti. Attualmente sono dipendente pubblico.
La passione per il diritto amministrativo si è perpetuata nel tempo sin dai tempi dell'Università e si è rafforzata con la frequentazione del Tar.
Ma la passione, da sola, non basta. Occorrono costanza e abnegazione per alimentare competenza e padronanza rispetto ad istituti, con cui ci si confronta quotidianamente.
Tu che ne dici?
Vuoi parlare della tua esperienza?
Come fai a spenderti su più fronti?

Un abbraccio affettuoso
e, ancora, grazie.

quattrocodici

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Da: Sale(n)Tina 13/07/2015 22:45:56
Niente chiari di luna stasera ... 

Da: Per SalenTina 14/07/2015 00:59:36
Quelli solo nel weekend...

Da: Consegnante14/07/2015 08:16:12
Il tema di civile desta ancora perplessità. Pur non essendo un suo corsista, non posso non ammirare lo schema di sviluppo riportato sul sito del cons. Bellomo. Riesce a sintetizzare l'alternativa che ci stiamo ponendo, ossia se il tema riguardi più la fase dinamica della negoziazione o il giudizio strutturale sulla fattispecie. E quella chiusura sulla teoria dei giochi è fantastica. Anch'io uso il Caringella-Buffoni, ma devo riconoscere che il metodo di Bellomo è geniale.

Da: Consob14/07/2015 10:51:55
A mio avviso il cuore del problema è incentrato sulla valutazione della meritevolezza della funzione speculativa in se.
Dopo aver enucleato gli obblighi informativi incombenti sugli intermediari finanziari (ed aver prospettato gli strumenti rimediali finalizzati a sanzionare comportamenti omissivi posti in essere dagli stessi, distinguendo tra regole di comportamento e regole di validità), occorreva, altresì, domandarsi se la mera attività speculativa in se sia o meno meritevole di tutela ex, art 41 Cost.
Al quesito dianzi prospettato pare debba attribuirsi risposta affermativa: per funzione speculativa deve intendersi l'attività posta in essere dagli operatori finanziari finalizzata ad ottenere il massimo beneficio tra la differenza del valore dei titoli acquistati e il valore dei titoli venduti sul mercato. Essa, pertanto, rappresenta l'obiettivo principale preso di mira dagli intermediari finanziari (banche, SIM, ecc ) nonché dagli stessi investitori. Le negoziazioni poste in essere dagli operatori finanziari oggi assumo una rilevanza fondamentale, nell'ottica dell'economia nazionale (nonchè globale). Considerare l'attività speculativa in se non meritevole di tutela vorrebbe dire compromettere i traffici giuridici ed economici e tale conclusione si porrebbe in contrasto con la libertà di iniziativa economica, tutela dall'art 41 della Carta fondamentale.
Detto questo, occorre comunque precisare che sugli intermediari finanziari incombe comunque l'onere  di informare il cliente in ordine a tutti i rischi connessi alla singola operazione finanziaria che egli si accinge a compiere nonché l'eventuale rischio connesso alla complessa operazione economica eventualmente intrapresa dal medesimo cliente (sulla rilevanza del collegamento negoziale tra il contratto quadro e i singoli ordini di esecuzione appare opportuna quantomeno una breve indagine).
Sull'intermediario incombe altresì l'obbligo di informare il cliente in ordine al totale rischio di perdita che l'eventuale investimento potrebbe comportare. (Sul punto vi sono diversi circolari della Consob nelle quali si sottolinea tale aspetto).
Anche in relazione a tale ultima considerazione, non appare condivisibile quell'orientamento che, in conseguenza del venire meno di una distribuzione equilibrata del rischio tra intermediario e cliente, faccia dipendere la nullità del contratto per difetto funzionale del sinallagma (ovvero per immeritevolezza degli interessi ad esso sottesi): il rischio della singola operazione (o dell'intera operazione economica frutto di un collegamento tra vari negozi) può anche essere tutto a capo dell'investitore/cliente. L'importante è che l'intermediario prospetti a quest'ultimo tutti i rischi che l'investimento comporta, anche quelli relativi ad una perdita totale dello stesso.
Su quali poi debbano essere le conseguenze di questo mancato "investimento informato", pare non vi siano particolari dubbi nel ritenere che esse non possano determinare una nullità del contratto per contrasto con norme imperative, ex art 1418 cc, bensì, a seconda dei casi, una responsabilità precontrattuale, ovvero contrattuale, con eventuale risarcimento dei danni, ex art 1223 cc.

Da: 14/07/2015 23:06:23
 

Da: 15/07/2015 02:42:40
iet

Da: fralippo lippi15/07/2015 08:19:13
Congratulazioni a Consob per la chiarezza e precisione. Il punto centrale era esattamente questo. Confesso che da avvocato mi occupo da più di 10 anni di queste problematiche ma il punto sulla meritevolezza non mi era stato mai così chiaro

Da: Per fralippo lippi 15/07/2015 08:33:53
Grexit  non ti ha convinto, invece?

Da: Analisi traccia di civile15/07/2015 11:13:01
La traccia di civile inizia con il termine "negoziazione".
Nel linguaggio tecnico giuridico (ma anche nell'accezione comune), il termine negoziare significa trattare, porre in essere delle trattative.
Appare evidente, pertanto, come, a mio sommesso avviso, da qui bisognasse prendere le mosse.
Sembrava propedeutica la definizione degli stessi strumenti finanziari, ma poi non si poteva non porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti la negoziazione degli stessi.
Il concetto "negoziazione di strumenti finanziari" non può non richiamare alla memoria tutta la fase precontrattuale legata alla stipula di un eventuale contratto quadro, ovvero finalizzata a concludere i cc.dd. ordini di esecuzione. 
Ed ecco, allora, che, in relazione a questa parte della traccia, emergono le prime questioni da esaminare: quali sono gli obblighi gravanti sulle parti in tale fase? Vi è un obbligo di forma scritta del relativo contratto? Sempre in relazione alla fase della negoziazione, quali sono le conseguenze nel caso di mancato rispetto degli obblighi gravanti sui paciscenti? (Distinzione tra regole di comportamento e regole di condotta). Vi è un collegamento negoziale tra il contratto quadro e i singoli ordini di esecuzione? (Se si, di che tipo? Unilaterale? Bilaterale?). Vi è la possibilità per il cliente/investitore di recedere dalle trattative? In quali casi? (Sul punto, vi è una recente sentenza delle Sezioni Unite).
Ovviamente, in una fase successiva dell'elaborato, la "negoziazione degli strumenti finanziari" andava collegata ai concetti di "alea contrattuale" e "funzione speculativa".
Il collegamento, ovviamente, avrebbe dovuto portare a considerare l'alea e la funzione speculativa nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari. ("Negoziazione di strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa"). Dalla traccia traspare che i nuclei concettuali di "alea contrattuale" e "funzione speculativa" non appaiono essere indipendenti tra loro ma intimamente connessi alla fase della negoziazione degli strumenti finanziari. Pertanto, a mio parere, il candidato avrebbe dovuto necessariamente collegare i concetti di rischio contrattuale e di funzione speculativa alla parte iniziale della traccia (ovvero alla "negoziazione degli strumenti finanziari").
E allora, nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari, che rilievo assumono i rischi connessi al singolo ordine di esecuzione? (Ovvero alla più complessa operazione economica frutto di un eventuale collegamento negoziale?). In tale ambito occorreva richiamare nuovamente la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità: quali sono le conseguenze relative al venire meno dell'obbligo gravante sull'intermediario in relazione al cd "investimento informato"? Se l'intermediario, nell'ambito della negoziazione di tali strumenti, non informa il cliente/investitore di tutti i rischi connessi all'operazione che si sta per intraprendere quali potrebbero essere le conseguenze? Il contratto è nullo per violazione di norme imperative? Oppure, vi è, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale dello stesso intermediario, con relativo eventuale obbligo risarcitorio, ex art 1223 cc?
E ancora, cosa si intende per funzione speculativa? Quale è il nesso tra la negoziazione degli strumenti finanziari e la funzione speculativa? E'ammissibile nel nostro ordinamento un contratto che come finalità abbia solo quella di speculare (cioè di rendere massimo il guadagno relativo alle fluttuazioni dei titoli sul mercato, anche a fronte di una potenziale perdita totale dell'investimento), oppure tale contratto appare, piuttosto, come non meritevole di tutela?
Ed ecco, allora, l'aggancio con l'ultima parte della traccia: "profili di meritevolezza".
Dopo aver riletto più volte la traccia, ho notato che i primi tre nuclei concettuali ("negoziazione di strumenti finanziari", "alea contrattuale" e "funzione speculativa") erano tra di loro strettamente e intimamente collegati (anche dal punto di vista della punteggiatura sono separati da una virgola e non da un punto). Quindi tutto il discorso sull' alea contrattuale e sulla funzione speculativa andava a mio avviso collegato necessariamente alla negoziazione.
L'ultima parte della traccia, per converso, si riferisce unicamente ai profili di meritevolezza.
Ovvio, allora, che i profili di meritevolezza andavano esaminati solo nell'ultima parte dell'elaborato e solo in relazione alla negoziazione degli strumenti finanziari, al rischio contrattuale e alla funzione speculativa, non mancando di evidenziare come il quesito sotteso a questa ultima parte della traccia inerisse proprio alla meritevolezza o meno (dal punto di vista dell'utilità sociale, ex art 41 Cost)  di una complessa operazione economica (o di un semplice ordine di esecuzione) avente finalità meramente speculative). E' ammissibile? Ovvero, per converso, il contratto sarà nullo, ex artt 41 Cost, 1322, secondo comma e 1418 cc?
Una tesi minoritaria ritiene che un ordine di esecuzione meramente speculativo (in presenza di un "rischio assurdo" che comporti anche la possibilità di perdita totale da parte dell'investitore) sia nullo, in quanto non meritevole di tutela.
Appare però preferibile la tesi (che sembra sia stata fatta propria anche dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2007) secondo la quale il contratto con funzione meramente speculativa sia comunque valido ed efficace tra le parti.
Ed infatti il TUF sembra ammettere la possibilità di stipulare ordini di esecuzione anche qualora essi abbiano una funzione meramente speculativa, purchè l'intermediario finanziario informi il cliente/investitore del rischio di una potenziale perdita totale dell'intero investimento che egli andrà ad effettuare (ma il venir meno di tale obblighi non pare possa comunque condurre ad un eventuale giudizio di nullità del contratto, ex art 1418 cc, per contrasto con norme imperative).
E allora, se l'ordinamento ammette la possibilità di stipulare contratti anche quando vi sia il rischio di una perdita totale dell'intero investimento effettuato (ponendo comunque  all'intermediario l' obbligo di informare correttamente il cliente), come può considerarsi lo stesso contratto non meritevole di tutela?
Il rischio contrattuale (anche gravante interamene sul solo cliente/investitore)  è insito nella funzione speculativa che la negoziazione di tali strumenti finanziari assume.
A tali argomentazioni di carattere teleologico se ne aggiungono altre più generali e, quindi di ordine sistematico.
La negoziazione degli strumenti finanziari, nell'ambito del mercato nazionale e internazionale, oggi ricopre un' importanza fondamentale, in quanto, nella cd economia globale, la contratualizzazione degli strumenti finanziari rappresenta senza dubbio un'importante fetta dell'intero sistema di interscambio di beni e servizi quotati sul mercato.
La funzione speculativa, inoltre, rappresenta l'obiettivo principale, la sintesi degli interessi che conduce i paciscenti  verso la negoziazione dei vari strumenti finanziari (i cc.dd future, swap ecc) e alla relativa stipula di contratti tipici o atipici, ex art 1322, secondo comma, cc. 
Precludere agli operatori finanziari la possibilità di portare a termine ordini di esecuzione meramente speculativi minerebbe in radice la libertà di iniziativa economica, ex art 41 Cost e rappresenterebbe un rilevante ostacolo alla circolazione dei beni giuridici, con rilevanti ripercussioni sull'intera economia globale.
Appare quindi maggiormente condivisibile quell'orientamento (ad oggi maggioritario) che tende ad ammettere la meritevolezza sociale della funzione speculativa in se, che riconosce la validità dei contratti in cui il rischio sia anche solo a carico del solo cliente/investitore e in cui vi sia anche la possibilità concreta di una perdita totale dell'intero investimento così effettuato.
Ove però l'intermediario venga meno ai propri obblighi informativi (ed ecco di nuovo l'aggancio alla distinzione tra regola di condotta e regole di validità; distinzione che , a mio sommesso avviso, rappresenta il fulcro dell'intera traccia), per il cliente investitore si aprirà l'orizzonte per la proponibilità, a seconda dei casi, di un eventuale azione di responsabilità precontrattuale, contrattuale, ed, eventualmente, risarcitoria.
In tale evenienza, è da valutare, altresì, se vi siano gli estremi per un'azione di annullamento.
Da escludere, invece, l'azione di rescissione, ex artt 1447 e 1448 cc o di risoluzione per eccessiva onerosità (si tratta, ovviamente di contratti aleatori, per i quali, come è noto, sono precluse queste ultime azioni).

Da: quattrocodici 15/07/2015 15:52:24
Per Analisi traccia di civile

Grazie di cuore per l'analisi.

quattrocodici

Da: un aiutino please15/07/2015 15:55:11
non riesco a trovare la commissione e ricordo solo la dott.ssa ferrari. sapete dov'è?

Da: Per quattrocodici 15/07/2015 16:01:19
Pure io dipendente pubblico che studia per concorsi ma con alti e bassi. Studio anche per CDC ... Come fai ad essere costante nello studio?

Da: quattrocodici 15/07/2015 16:50:42
Per
Per quattrocodici

Ho alti e bassi pure io.
Ogni giorno cerco di fare ciò che posso, tranne i giorni in cui ho rientro pomeridiano.
Frequento pochi forum e tutti dedicati allo studio. L'unica distrazione che mi concedo è scrivere: è una passione che mi segue dall'infanzia.

Non scoraggiarti mai.
Forza e coraggio, sempre! :)

Da: Otillus15/07/2015 19:13:16
ma tra di noi ci sono anche magistrati ordinari (come la scrivente) che studiano per questo concorso?

Da: Per quattrocodici 15/07/2015 20:27:02
Anche a me piace scrivere! Su che testi studi la parte di processuale? Studi anche per magistratura ordinaria?

Da: quattrocodici 15/07/2015 21:30:56
Studio processuale amministrativo dal Caringella-Protto.
I Manuali Caringella-Garofoli sono i miei punti di riferimento per il processuale "di base" (senza cioè tutti gli approfondimenti giurisprudenziali che il processuale comporta, sebbene cerchi di leggere le Plenarie e le pronunce delle Sezioni del CdS più importanti in materia). Non studio per magistratura ordinaria.

:) In bocca al lupo.

Da: mirtillamalcontenta15/07/2015 22:01:30
SONO CONTENTA!!!
A quanto pare sono la sola a studiare il processo amministrativo su Cirillo!!!
Bene mi distinguerò in un mare di concorsisti che studiano su Caringella

Da: scopriamo le carte...16/07/2015 01:53:23
http://www.igitalia.it/doc/conv0807-15cacace.pdf

Da: povero ministro16/07/2015 08:49:51
scusate ma qualcuno ha notizia circa l'ammissione per i titoli?

Da: Hard Rock Rules16/07/2015 10:17:58
Proc. Amm. sono appena 1600 pagine, te credo che sei l'unica

Da: mirtillamalcontenta16/07/2015 14:36:43
hahahaha le pagine ed i libri non si pesano !!!!

Da: Hard Rock Rules16/07/2015 16:41:55
infatti io le pagine le conto, mica le peso

Da: bene e brava16/07/2015 18:58:43
queste massime sono fantastiche ma irrealistiche.

Ad esempio, di recente ho dato uno sguardo ad alcuni testi di civile di Pasquale Fava.
A leggere il sommario sono fantastici: per ogni istituto c'è un'ampia ricognizione storica, profili di diritto comparato e fiumi di dottrina e giurisprudenza.
In una parola, lo scibile in circa 5.000 pagine tra vari tomi, che, peraltro, non coprono neanche tutto il programma.
Ma sai che c'è, li acquisto lo stesso!
Perché i libri e le pagine non si pesano ed ogni giorno e' composto da 48 ore...

Da: Per Da: 16/07/2015 22:26:15
Si scrive "jet" non "iet"; comprensibile confusione dovuta al caldo ;/)

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, ..., 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 - Successiva >>


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