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Da: aspiranteavvocato 27/11/2013 08:42:24
- Non ho ben capito la differenza tra derubricare e riqualificare. Se cambio articolo è riqualificare, se cambio comma è derubricare. Giusto o no?

- Quando si applica il riesame e quando l'appello?

- Nell'atto di civile, la relazione di notifica va inserita o no? Nei libri letti ho visto che c'è, a scuola non l'hanno mai citata.

- Nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, la domanda riconvenzionale va spiegata nelle premesse o è sufficiente parlarne nelle conclusioni?

- Nella costituzione di parte civile, l'elezione di domicilio bisogna metterla?

- Nell'atto di appello, tra gli estremi della sentenza si mette anche la data di deposito e notifica o è sufficiente una delle due?

Da: Ammiano 27/11/2013 09:50:25
riqualificare vuol dire attribuire al fatto un nomen iuris diverso, cioè ricondurlo alla fattispecie di un'altra norma;  derubricare significa semplicemente qualificare il fatto come un reato meno grave.

Parlando di misure cautelari personali, il riesame è l'impugnazione delle misure cautelari che ha ad oggetto l'ordinanza che per la prima volta applica la misura, spetta solo all'impuatto e al difensore;
l'appello invece ha natura residuale, può essere utilizzato fuori dai casi del riesame, quindi ha per oggetto le ordinanze che modificano, revocano, confermano una misura cautelare in atto, oppure un'ordinanza originaria, ma in quest'ultimo caso può essere presentato dal solo Pm (es, il pm cheide la custodia in carcere, il gip concede con ordinanza i domiciliari; questa ordinanza il pm la può impugnare con appello). leggi gli artt. 309-310 ti sarà più chiaro.

Da: Ammiano 27/11/2013 10:01:41
per completezza, in tema di misure cautelari reali, le cose un po diverse:
il sequestro conservativo, può essere impugnato solo con riesame, da chiunque vi abbia interesse; si applicano le relogole dell'art. 324. non esiste appello per questa misura.

il sequestro preventivo invece, stesso discorso di prima, riesame per la misura originaria, appello per il resto; tuttavia i soggetti legittimati sono per il riesame: imputato, difensore, persona alla quale le cose sono state sequestrate, persona alla quale dovrebbero essere restituite. per l'appello si aggiunge il Pm.

Da: Il_Grinta 27/11/2013 10:35:56
Ti rispondo per l'atto di civile. La relazione di notifica non va mai inserita in quanto è atto dell'ufficiale giudiziario. Ti devi fermare alla procura.

Da: immavi 27/11/2013 10:47:39
..sono dell'avviso contrario lo schema della relazione di notifica va inserito è si un atto dell'U.G. ma va predisposto dal difensore, infatti, si scrive ad istanza di... quale procuratore di.... si notifichi....prova un pò a portare un atto per la spedizione senza relata e vedi se te lo passano!...

Da: Il_Grinta 27/11/2013 10:49:36
Che nella pratica la facciano gli avvocati è vero, ma è un altro discorso.

La relazione di notificazione è e rimane atto dell'ufficiale giudiziario e non va inserita negli atti scritti all'esame.

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Da: blek84 
Reputazione utente: +69
27/11/2013 10:50:38
Concordo con il_Grinta, la relata non va messa. Essendo atto dell'ufficiale giudiziario, seppur su istanza del difensore, certo nessuno ti può considerare errore il fatto che non ci sia, mentre se corregge un professore particolarmente fiscale, e che magari non ha mai messo piede all'unep, può fare storie

Da: Il_Grinta 27/11/2013 10:55:44
No sinceramente non penso ci sia qualcuno al mondo che possa fare storie su questo tema. Anzi, secondo me sarebbe un errore metterla perché si dimostra di non conoscere l'art. 148 c.p.c.

Da: immavi 27/11/2013 11:03:59
certo nessuno potrà contestare nemmeno che ci sia se, dall'altro lato, c'è un avvocato a "360°" e non un prof che si occupi solo dell'aspetto teorico comunque ognuno resta libero di redigere l'atto come meglio crede... qui si danno dei consigli in base all'esperienza professionale e si è aperti al confronto.. farò delle ricerche anche se tutti gli atti (anche predisposti da noti professori e studi associati) prevedono l'inserimento della relata...

Da: Il_Grinta 27/11/2013 11:07:56
Io in sede d'esame lo contesterei. I consigli da dare qui non dovrebbero essere basati sull' "esperienza professionale" ma sull'esperienza d'esame.

L'anno scorso il problema non si poneva essendo uscita una comparsa, ma ricordo che al corso che ho fatto ci era stata ben spiegata questa cosa della relata di notifica.

Peraltro, basterebbe leggere il 148 c.p.c. per rendersene conto che c'è un'unica risposta possibile (sempre in sede d'esame ovviamente).

Da: immavi 27/11/2013 11:10:36
art. 148 L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [disp. att. 47].La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario..... ECCO GLI UNICI REQUISITI SONO: L'INDICAZIONE DELLA DATA E LA SOTTOSCRIZIONE DELL'U.G. Per la sua validità non è necessario che la relata sia scritta di suo pugno essendo sufficiente che l'ufficiale attesti mediante la propria sottoscrizione l'attività compiuta!

Da: Ra84 27/11/2013 11:13:02
la cassazione sostiene cge la relata sia atto del difensore, eseguito dalla uff giud nella misura in cui non è l'uff giud a scegliere le modalità di notifica ma è richiesto dall'avv. ..
le date della sent :è buona prassi inserirli entrambi..

Da: Il_Grinta 27/11/2013 11:14:27
OK dai, facciamo così: se quest'anno esce un atto di citazione metti pure la relata.

Io ho portato la mia esperienza e riportato ciò che mi è stato ripetuto centinaia di volte ad un ottimo corso di preparazione.

Da: immavi 27/11/2013 11:15:41
prima di tutto, purtroppo, non è la prima volta che sosterrò l'esame e ti dirò che all'atto di civile ho sempre avuto voti alti, perchè è questo che nella vita faccio e tu, come me, in sede di esame non hai la possibilità di contestare nulla...

Da: Il_Grinta 27/11/2013 11:19:34
Mi spiace immavi, lo scritto d'avvocato è una cosa infernale.

RA84 è vero che l'istanza è dell'avvocato, ma nessuno dice che tale istanza debba essere scritta.

Infatti spesso si utilizza la formula "io sottoscritto UG, ad istanza dell'Avv. Tizio, ho notificato ...." (scritta in prima persona, come se fosse l'UG a parlare).



Da: immavi 27/11/2013 11:22:26
certo che la inserisco ovviamente se l'atto lo richiede...  anch'io ho detto la mia non solo in base all'esperienza professionale, a ciò che mi è stato insegnato ma anche in base alla dottrina e giurisprudenza evidentemente la stessa che ha studiato RA84... siamo tutti sulla stessa barca... per non dire un'altra cosa

Da: blek84 
Reputazione utente: +69
27/11/2013 11:25:34
@ Il_Grinta

intendevo che un professore può contestare il fatto che ci sia, ma nessuno può avere problemi se non è stata apposta!
Comunque le scuole di specializzazione sconsigliano di metterla. Poi in realtà non credo minimamente che sia uno di quelle cose che possa fare la differenza.

Da: ilcap 27/11/2013 11:47:39
io concordo con il grinta..nn ci va perchè è un atto dell'UG, noi negli atti la mettiamo perchè gli UG sono svogliati e nn hanno voglia di fare un tubo e se si mettono a compilare l'atto con la relata nn finiscono più, però è una loro incombenza..o almeno dovrebbe esserlo

Da: speranza_rm 27/11/2013 11:59:32
Anche al corso che feci io mi dissero di non mettere la relata perché è atto proprio dell'UG, anche se nella pratica la si mette se non altro per agevolare l'UG (il quale tuttavia, se non vi fosse, dovrebbe scriverla integralmente).

Quanto al quesito n.4, la domanda riconvenzionale è una domanda nuova a tutti gli effetti, introduce un nuovo fatto e il relativo diritto, certo che va motivata (in fatto e in diritto) nel corpo dell'atto, e poi richiamata nelle conclusioni, altrimenti non potrebbe essere accolta.
D'altronde, alla domanda riconvenzionale si applica (ai sensi del 167 cpc, 2 comma) la stessa disciplina della nullità relativa all'edictio actionis dell'atto di citazione (164 commi 4 e 5), dunque oggetto e titolo della domanda riconvenzionale devono essere espressi e certi, perché se omessi o incerti rendono nulla la domanda riconvenzionale (il giudice fissa un termine per integrarla, ma l'effetto dell'integrazione non retroagisce e restano ferme le decadenze maturate).
Inoltre, in caso di domanda riconvenzionale, anche il convenuto deve versare il contributo unificato (che va dichiarato nell'atto), se la domanda determina aumento del valore della causa (se invece si tratta di eccezione riconvenzionale, volta solo a paralizzare la domanda attorea, tale aumanto non si verifica).

Da: Ra84 27/11/2013 12:00:43
@ilcap:la cass sostiene il contrario..se l'avv consegna all'uff l'atto privo di relata l'uff non è tenuto a fare NULLA..nel senso che la dicitura "io sottoscritto uff giud, richiesto dall'avv.." ha senso nella misura in cui l'istanza dell'avv si materializza nello scrivere la relata.
poi se non la si sa bene è meglio non metterla!(e visti i dubbi che ho visto in sede d'esame x il mandato..direi che la relata si può evitare)
cmq di mio non l'avrei messa, a scuola forense ci han dato questa teoria della cass. aggiungendo "x i 3minuti che perdi a scriverla mettila, così son felici tutti e non creeranno problemi!"
che non mi par male..visto che cercano scuse x bocciare..

Da: immavi 27/11/2013 12:31:34
infernale? almeno all'inferno si sta al calduccio li' si gela... almeno alla Mostra d'Oltremare .... alla fine della terza prova ti devono prendere con il cucchiaino è una prova di resistenza fisica oltre che mentale...

Da: is et lex 27/11/2013 12:43:12
Sul sito della Corte di Appello di Napoli è uscita una I sottocommissione senza ulteriori specificazioni, è la commissione degli scritti?

Da: Giurista1986 02/12/2013 17:22:36
Scusate visto ke dal settembre 2013 è rientrata in vigore la mediazione civile obbligatoria nella procura di un atto relativo alle controversie in questione devo inserire ke il sottoscritto ... è stato reso edotto dell'obbligatorietà ... ??? e nel fatto devo citare in qualke modo il tentativo di mediazione esperito, anke la traccia nn ne parla????
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp
Helpppppppppppp!!!!!!!!!!

Da: Ra84 02/12/2013 20:19:05
nel testo dell'atto (nelle premesse, nella descrizione del fatto) dici che "è stato inutilmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria come da allegato 1" (nell'elenco degli allegati metti "1. verbale di mancata conciliazione del data.."

Da: Giurista1986 04/12/2013 17:58:52
Grazie Ra84!!!
ma la sigla P.Q.M. impiegata per separare la parte di DIRITTO dalle CONCLUSIONI può essere usata in qualsiasi atto? Anche quello civile?

Da: Ra84 04/12/2013 18:32:13
io personalmente non l'ho mai usata...e non mi piace..Sembra più una sentenza!
forse meglio "un tanto ritenuto ed esposto CHIEDE" conclusioni..

Da: blek84 
Reputazione utente: +69
04/12/2013 18:44:27
Presumo possa essere usata, io però per il civile ho sempre scritto/letto: quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, Tizio , come in epigrafe rappresentato e domiciliato, chiede .....

Da: Giurista1986 04/12/2013 19:33:59
Avete ragione :) e grazie per i suggerimenti solo che stilisticamente mi piace separare la parte del diritto da quella delle conclusioni con tre asterischi e non potendolo fare nella prova, come scontato per evitare segni distintivi, cerco un valido sostituto!!! :D

Da: Giamp1 04/12/2013 19:50:27
Quali potrebbero essere i temi papabili?
Io concordo con Immavi in merito al discorso sulla relata di notifica.

Da: Esame2013 04/12/2013 21:48:11
Come funziona con le buste dove indicare nome cognome data di nascita e residenza si deve mettere l'indirizzo o semplicemente la citta'?

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