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Patto di quota lite
10 messaggi, letto 1789 volte
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Da: Grimo 09/08/2013 17:46:22
Chi mi spiega il patto di quota lite che sto impazzendo!
Il Simone non è chiaro per nulla!!

Da: Wallen 09/08/2013 18:04:06
non puoi prendere come compenso una quota del bene oggetto della prestazione professionale o della ragione litigiosa.

puoi stabilire che il compenso sia a percentuale sul valore dell'affare o su quanto potrà trarne vantaggio il cliente.

se recuperi un bene immobile per dire, non puoi pattuire che 1/3 venga intestato a te, ma puoi pattuire che ti venga riconosciuto un compenso pari ad 1/3 del valore di quell'immobile.

io l'ho capito così, art. 13 legge riforma forense.

ben accetti altri interventi.

Da: Ra84 09/08/2013 18:33:51
concordo pienamente con te Wallen!
può essere pattuita a titolo di compenso una percentuale dell'utilità, anche non economica, che la parte può trarre dall'operazione, ma non uno quota della res litigiosa!
La ratio è quella di mantenere l'avv distante dalla parte, indipendente e senza interessi diretti in causa, solo così garantirà l'effettiva difesa.
Se il legale Tizio, pattuisce che riceverà 1/4 della proprietà della casa del cliente Caio, in caso di vittoriosa azione di rivendica, è evidente che l'avv. non sarà più equidistante tra gli interessi della parte e l'ordinamento, ma avendo egli stesso un interesse economico patrimoniale dall'esito della causa stessa. Ciò lo rende "più schiavo" della parte e della causa e quindi meno autonomo.

Da: Grimo 09/08/2013 19:51:25
In sintesi: il patto di quota lite è legittimo quando il compenso venga ad essere determinato in percentuale sul risultato conseguito ovvero sul valore del bene oggetto della controversia, sempreche rivesta la forma scritta ex art 2233,3 co cc e sempreche non si traduca nella cessione diretta o indiretta di una quota del bene giudizialmente contestato ex art. 1261 (circostanza che potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'attività difensiva avendo l'avv un interessa diretto in causa).

Da: Ra84 10/08/2013 08:10:27
non sul valore del bene ogg di controversia, ma sull'utilità economica e non che può derivarne..deve essere slegato dalla res fisica..

Da: Ra84 10/08/2013 08:13:57
se ti consola Da Novi auspica una modifica della norma che spieghi più chiaramente cosa è consentito,cosa no!

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Da: violante1 10/08/2013 09:06:38
Infatti viene vista come una reintroduzione implicita del patto...

Da: Henry Chinaski 10/08/2013 09:07:39
Buongiorno, mi accodo alle valutazioni dei colleghi che mi hanno preceduto e rilevo, in merito alla percentuale sulla res fisica, che Danovi esplicitamente afferma (pagg. 94-95): "Vale comunque la ratio che impone il divieto di un patto ragguagliato al risultato, mentre è consentito un accordo iniziale con indicazione di una percentuale sul valore (ad esempio, il 3% sul valore del bene oggetto di compravendita, come era nelle vecchie tariffe), indipendentemente dal risultato". Di talché, posta l'indiscussa imprecisione e mal fattezza della norma, appare verosimile possa pattuirsi un compenso in percentuale sul valore della res fisica oggetto della lite.

Da: Grimo 10/08/2013 09:14:01
Che casino!!!
In ogni caso la legge 247/12 all'art.13 ripropone la questio, consentendo la pattuizione in percentuale sul valore dell'affare o su quanto la parte ritiene potersene giovare (=risultato), mentre esclude che l'avv possa percepire una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

Da: Grimo 10/08/2013 09:31:09
Il Simone parla di due tipi di quota lite:
Il primo in percentuale sul risultato o sul valore del bene controverso (es. il 10% del valore dell'immobile), da ritenersi legittimo.
Il secondo come cessione di una quota del bene controverso vietato ex art. 1261 cc
Ma non è chiara la distinzione: fatto sta che il patto rileva comunque solo tra le parti, e non anche nei confronti dei terzi o del giudice in sede di liquidazione.

Penso comunque che sia legittimo, che so in materia di recupero crediti, accordarmi con il cliente sul 10% del recuperato.


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