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Cornuti e mazziati (Concorso DS in Campania)
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Da: L''articolo 60 del codice di procedura penale06/11/2016 00:14:32
rubricato "assunzione della qualità di imputato", recita testualmente: "1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416 c.p.p.], di giudizio immediato [453 c.p.p.], di decreto penale di condanna [459 c.p.p.], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo [449, 566 c.p.p.]. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [425, 129 c.p.p.], sia divenuta irrevocabile [648 c.p.p.] la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [463 , 650 c.p.p.]. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca [434 ss. c.p.p.] della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione [629 ss. c.p.p.] del processo".
A questo punto si pone la seguente domanda: se uno o più componenti di una commissione d'esame sono rinviati a giudizio, assumendo dunque la qualità d'imputati, per reati che riguardano espressamente la condotta da loro tenuta nell'espletamento del loro incarico, il concorso è da ritenersi valido o può essere annullato, con tutto ciò che da tale annullamento potrebbe conseguire?
Rispondi

Da: Domandina piccola piccola06/11/2016 11:00:36
Si diceva fossero 23 le persone indagate. Oggi si apprende che il P.M. chiede il rinvio a giudizio di 13 persone (tra cui il presidente della commissione madre, presidenti di sottocommissioni, commissari, ecc.) e non sappiamo cosa sia successo agli altri 10. Sono stati prosciolti, hanno patteggiato o cos'altro ancora ?

E' mai possibile che gli italiani debbano sapere perchè una moglie lascia il marito (che cosa ce ne può fregare..)e se lo lascia e non debbano sapere cosa sia potuto succedere in un concorso PUBBLICO che è interesse del Pubblico sapere e non del privato ?
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Da: SPUTTANATI20/11/2016 11:59:40
SAPETE SE SI E' COSTITUITO UN COMITATO CON LO SCOPO DI FAR VALERE I DIRITTI LESI DOPO LO SPUTTANAMENTO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE CAMPANA?
Rispondi

Da: SPUTTANATI27/11/2016 18:03:03
VITTIME CONCORSO DS CAMPANIA,
cioè CANDIDATI BOCCIATI AGLI SCRITTI (PERCHE' NON RACCOMANDATI),

VOGLIAMO ORGANIZZARCI PER FAR VALERE I NOSTRI DIRITTI LESI*?

*DIRITTI LESI=AVER PARTECIPATO AD UN CONCORSO TRUCCATO
Rispondi

Da: Non facciamoci illusioni 27/11/2016 20:00:23
Il mondo scolastico è questo. La maggior parte subisce ogni forma di sopruso e d'ingiustizia. Si è glissato, chiudendo ambedue gli occhi, quando con i contenziosi pendenti farlocchi si è consentito a bocciati del 2004 di diventare dirigenti con un corso intensivo di ottanta ore e un esame scritto superato da tutti i partecipanti. Figuriamoci se s'intraprenderanno iniziative per le vicende del 2011. Oramai molti vivono solo nell'attesa del prossimo bando, se e quando ci sarà, dove presumibilmente si ripeteranno le stesse ingiustizie atteso il dato che tanto nessuno reagisce e le iniquità restano impunite grazie anche alla latitanza di chi dovrebbe vigilare e intervenire.
Rispondi

Da: Per post precedente 23/02/2017 10:24:39
Sono un Pendente 2004, non mi sento un bocciato ripescato, ma una persona che ha presentato un giusto ricorso visto la CORRUZIONE DEI CONCORSI REGIONALI...I pendenti 2011 vogliono lo stesso trattamento ,,il che significherebbe ammettere chi aveva passato almeno la prima selezione e ha acora un ricorso pendente proprio come me che avevo passato l iniziale selezione e avevo ancora il ricorso pendente, ma continuano a prendersela con noi e questo e'assurdo e indice di malafede
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Da: Per la precisione23/02/2017 17:19:04
Fermo restando che le questioni sollevate non  hanno mai riguardato coloro che effettivamente all'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015 avevano un contenzioso pendente, si rende opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sui riferimenti ad alcune sentenze definitive del Consiglio di Stato, relativi sempre a ricorsi nati dal concorso bandito nel 2004, riferimenti relativi a concorrenti che non avrebbero più avuto  un contenzioso pendente e che ciò non ostante avrebbero fruito dei benefici previsti dai commi 87 e ss  dell'art. 1 della succitata normativa, nominati successivamente dirigenti scolastici. Quando sarà consentito l'accesso agli atti, sempre che non si frappongano ulteriori dinieghi, a mero scopo dilatorio, per le evidenti implicazioni che ciò  comporterebbe, sapremo finalmente la verità. Intanto, chi lo ritiene, può fare una ricerca attraverso il sito istituzionale della Giustizia amministrativa, auspicando, nel contempo, che il ministero dell'istruzione, al quale è stato rivolto anche un sollecito in data 20 gennaio 2016, oltre un anno fa, si decida a rispondere dell'interrogazione riportata in calce, chiarendo tutte le questione sollevate, in particolare se le sentenze indicate si riferiscano a concorrenti che poi sono stati ammessi al corso intensivo e alla prova scritta finale, nonostante che i loro ricorsi sembrerebbe che non fossero più pendenti, rispondendo alle istanze ivi specificatamente poste.
Questa l'interrogazione a risposta scritta, presentata in data 4 novembre 2015 alla Camera dei Deputati dall'on. Marco Di Lello, con la quale, in relazione ai concorsi per dirigenti scolastici banditi nel 2004 e nel 2011, premesso che per alcuni dirigenti scolastici, di recente nominati, che avevano partecipato al concorso bandito nel 2004, alla luce di sentenze emesse dal Consiglio di Stato, con le quali si respingevano in via definitiva alcuni ricorsi,  si chiede di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, laddove  quest'ultima legge, introducendo gravi e ingiustificate disparità, non ha invece tenuto conto dei partecipanti al concorso bandito nel 2011 che, a seguito di provvedimenti cautelari, benché avessero superato tutte le prove concorsuali, sono stati poi esclusi dalla graduatoria di merito,  l'on Di Lello chiede al Ministro della Pubblica Istruzione:
" quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni ".
E' auspicabile, anche in considerazione della gravità e dell'importanza delle questioni trattate, che il Ministro della Pubblica Istruzione, risponda in tempi rapidi.
Questo il testo integrale dell'interrogazione, disponibile anche al seguente link:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10987
presentato da DI LELLO Marco
testo di Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515
DI LELLO. â�" Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. â�" Per sapere - premesso che:
l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante �«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti�», ha evidenziato, in alcuni sue parti, evidenti criticità e, in altre, ha introdotto disparità che occorrerà sanare in questa sede, ci si limita a segnalarne due;
prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante �«Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale;
a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente;
così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;
in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo;
sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523;
la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione;
seconda questione: l'attuazione della precitata legge n. 107 del 2015, non solo, non ha risolto la questione dei dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento, con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011;
con l'occasione, si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi sulla base di provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame;
le prove concorsuali, valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e avrebbe dovuto essere quindi conseguente, secondo l'interrogante, l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione, in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'articolo 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115 del 2005, che così stabilisce: �«Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela�»;
la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme secondo l'interrogante, alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali -, bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed, infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico, secondo l'interrogante, continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata in graduatoria ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni. (4-10987)
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Da: Meglio tardi che mai !!!06/03/2017 15:47:50
Il 24 marzo 2017 i dirigenti in servizio del Miur Campania faranno un corso di formazione sull'anticorruzione.

Se lo avessero fatto almeno 6 anni fa questo corso, forse molte cose non sarebbero accadute. Ma è pur sempre meglio tardi che mai.
Buona riflessione a tutti !!!!!!
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Da: zia julia26/09/2017 11:40:13
perchè pubblicaste queste dimissioni
Rispondi

Da: zia julia26/09/2017 11:40:33
perchè pubblicaste queste dimissioni
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !10/10/2017 19:08:27
Per caso la famosissima Scurriggent'epprove (pppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooottttttttttttttttttttttt : non è una pernacchia) è distaccata all'USR Campania o sbaglio ? Beh , se è così , ha fatto bene : in fondo vive nella terra del pernacchio . Io sono solo un modesto spernacchiatore lombardo , ma un omaggio glielo voglio fare lo stesso : ppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!
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Da: AMBROGIO IETTO = SALERNO= VIA DE GRANITA, 1412/10/2017 09:45:53
MI SPIACE MOLTO CHE EMERGANO INCONGRUENZE E LIMITI TALI DA METTERE IN DISCUSSIONE LA VALIDITA' GIURIDICA DI UN PUBBLICO CONCORSO.

                 AMBROGIO IETTO = Direttore Didattico in pensione
                                               SALERNO= Via De Granita, 14
                                                  
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Da: Dispiace a tutte le persone sane12/10/2017 09:50:46
della scuola e della società civile.
Rispondi

Da: Miopensiero16/10/2017 20:17:42
La Campania è da bombardare. (Song è Napl)
Rispondi

Da: La sua manifestazione14/11/2017 09:34:29
ci conforta. Grazie Ambrogio.
Rispondi

Da: Ancora sopravvive14/11/2017 14:26:40
questo forum ?
Rispondi

Da: Mica son morti14/11/2017 15:19:13
i cornuti ed i mazziati ?
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