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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: @ Ma tu, finalmente 15/02/2017 08:50:27
Perché pensi che sia un DS farlocco e non per esempio, uno dei rimanenti concorrentl diciamo pure "idonei", che tira calci per entrare temendo che una sanatoria lo possa danneggiare, oppure uno che essendosi pentito di non aver fatto a suo tempo ricorso oggi rema contro i pendenti o qualche neo intrallazzante che avendo già concluso il suo negoziato, non vede l'ora di fare il "concorso" il cui bando tarda ad uscire e non può perciò portare a compimento il suo piano?
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Da: O è un non ricorsista15/02/2017 11:47:33
o è un povero illuso che aspetta il concorso del mai.
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Da: Signi Farlocco 15/02/2017 13:04:05
Sono DS da due anni e comando alla faccia di tanti stolti
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Da: Per sopra 15/02/2017 13:57:59
Bravo signi
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Da: Signor Farlocco 15/02/2017 14:28:30
Certo che sono bravo altrimenti non sarei arrivato a svolgere il ruolo di DS, anzi sono bravissimo.
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Da: Ma perché 15/02/2017 14:39:58
non la smettete di utilizzare questi toni? Sembra di assistere ad una seduta in parlamento!
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Da: Corretta15/02/2017 15:15:57
Un ds che afferma di comandare già mostra la sua natura,  un ds dirige uno staff e un colegio docenti e la sua bravura consiste nell' esaltare le qualità lavorative del suo personale.  E si  può entrare in tanti modi, alcuni ci sono riusciti  per bravura, altri per strade diverse altrimenti se tutto fosse stato regolare non ci sarebbero stati ricorsi e nemmeno sentenze favorevoli,  o volete affermare che i giudici non sapevano quello che facevano?
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Da: fatevene una ragione15/02/2017 15:57:52
è inutile prendersela contro i DS pendenti...visto la corruzione in giro
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Da: @  Corretta15/02/2017 15:59:09
nessuno ha perso il lume della ragione. Siamo tutti capaci di discernere e di comprendere. Sappiamo leggere, almeno crediamo di saperlo fare, e siamo capaci, tutti, di farci la nostra logica opinione sugli accadimenti. Poi c'è chi fa finta di non saper leggere e di non saper comprendere. Queste ultime sono dannose e mai dovrebbero dirigere (a cominciare dalla  famiglia).
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Da: Intanto15/02/2017 16:33:58
Intanto gli emendamenti proposti per il 2011 sono tutti stati sonoramente bocciati a seguito di una relazione tecnica negativa.
Preferiscono lasciare le scuole senza dirigenti,piuttosto che aprire una maglia che potrebbe arrecare altri futuri ricorsi e problemi per il Miur.
Il Comitato che si è costituito e ha incontrato la ministra, al momento, ha perso la sua prima battaglia.
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Da: @ Intanto15/02/2017 16:38:22
Grazie per l'informazione.
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Da: @@intanto 15/02/2017 17:21:19
I ricorsi seri iniziano subito.....se come dici tu lo preferiscono. La legge deve essere uguale per tutti
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Da: La squallida vendetta e15/02/2017 18:04:17
l'ultimo fremito della coda di un fenomeno corruttivo ormai braccato:
" Gli emendamenti proposti per il 2011 sono tutti stati sonoramente bocciati a seguito di una relazione tecnica negativa."

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Da: Ancora una volta15/02/2017 18:11:50
si sceglie la strada della fiducia e non del confronto parlamentare.
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Da: Non meniamo il can per l''aia15/02/2017 18:37:31
Le pendenze farlocche poche o molte che siano, potrebbero aver comportato la commissione di reati, anche come correi, che vanno individuati, attraverso l'esame della documentazione in atti, per i provvedimenti del caso. Così come bisogna eliminare la palese disparità di trattamento legislativo tra le pendenze effettive derivate dal concorso del 2004 e dal concorso del 2011, escludendo ovviamente i contenziosi con una sentenza definitiva, come vuole la legge 107. Detto ciò reputo di scarso interesse un eventuale dibattito su una sorta di graduazione dei delitti e delle pene, con il classico scaricabarile, anche nel tentativo di fuorviare l'attenzione. Va ribadito, anzi, e con fermezza, che tutti, e sottolineo tutti, indistintamente, coloro che in maniera truffaldina, violando le leggi dello Stato, hanno ottenuto benefici  o si sono resi correi per tale finalità, nell'ambito dei concorsi per dirigenti scolastici banditi nel 2004, nel 2006 e nel 2011, devono subire le giuste conseguenze, con la destituzione dagli incarichi ingiustamente ottenuti e scontando le pene comminate nelle sentenze che potranno essere emesse dalla Magistratura, compresi, appunto, coloro che potrebbero aver beneficiato illegittimamente dei commi 88 e 89 dell'art. 1 della legge 107/2015.
Rispondi

Da: Dirigente Pendente 16/02/2017 17:24:19
Ho partecipato al corso concorso e svolgo il ruolo di DS. Si lavora molto ma I rapporti umani ti ripagano.
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Da: @Dirigente pendente16/02/2017 17:29:51
A quale tipo di rapporti ti riferisci??? Mi sembra alquanto ambiguo questo post...
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Da: @@Dirigente pendente 16/02/2017 17:59:53
L'ambiguità la vuoi vedere tu...evita 'ste battute di bassa lega!
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Da: @Dirigente pendente16/02/2017 18:44:08
Chissà che tipo di rapporti avrai instaurato, certo quando uno non ha più prospettive davanti è normale che accada.
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Da: Dirigente Pendente 16/02/2017 21:19:14
Le prospettive ne ho molte, tutte lecite come il ricorso che mi ha permesso di partecipare al corso concorso. Mi riferivo a semplici rapporti di lavoro...come siete maliziosi e avvelenati. Tanti auguri per il concorso prossimo.
Rispondi

Da: Ci deve pur essere un giudice a Berlino16/02/2017 22:40:20
L'assurdità in un Paese e, segnatamente, in un settore come la scuola, dove dovrebbe prevalere la cultura della legalità, resta il fatto che, mentre ci sarebbero dirigenti scolastici in servizio, assunti avvalendosi di inesistenti contenziosi pendenti, nell'ambito del concorso bandito nel 2004, sulle quali vicende si aspetta ancora che si faccia chiarezza, anche da parte della Magistratura inquirente, di converso, coloro che, avendo partecipato al successivo concorso bandito nel 2011 - che hanno un contenzioso pendente certo e sicuro, per il quale, carte alla mano, si può appurare, in qualsivoglia momento e in qualsivoglia sede, che non vi fosse una sentenza definitiva all'atto dell'approvazione della legge 107/2015 - devono quotidianamente sostenere defaticanti quanto, purtroppo, sinora inefficaci confronti, al fine di far valere i loro diritti.
Rispondi

Da: Per post precedente 17/02/2017 07:29:19
Ma non fatemi ridere, che stupidaggini che dite.
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Da: I 17/02/2017 10:02:45
Il reato di traffico di influenze è disciplinato dall'art. 346 bis del codice penale il quale prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c. p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena inoltre è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. L'aumento è previsto anche per i fatti commessi in relazione all'attività giudiziaria.

Questo reato è presente in tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi europei da molti decenni e nella Convenzione europea per la lotta alla corruzione.
Rispondi

Da: I 17/02/2017 10:02:45
Il reato di traffico di influenze è disciplinato dall'art. 346 bis del codice penale il quale prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c. p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena inoltre è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. L'aumento è previsto anche per i fatti commessi in relazione all'attività giudiziaria.

Questo reato è presente in tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi europei da molti decenni e nella Convenzione europea per la lotta alla corruzione.
Rispondi

Da: @Per il giudice di Berlino 17/02/2017 11:59:38
Bisogna ricordare di leggere sul forum l' interrogazione parlamentare On. Di Lello. Fatta piu' di un anno fa e da nessuno considerata.
Rispondi

Da: Per post precedente 17/02/2017 15:12:45
Se non e ' stata considerata perche' priva di fondamento...del resto gli elenchi sono stati stilati dall'USR
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Da: @I 17/02/2017 16:20:58
Ma quale reato questi fanno ciò che vogliono. Poveri pendenti del 2011 per loro niente per i bocciati plurimi tutto. Ci vuole culo nella vita e raccomandazioni forti e giuste.
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Da: @Per tutti 17/02/2017 16:46:00
L' USE non ha controllato nulla!!!!!!!!!!
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Da: @Per tutti 17/02/2017 16:46:42
.....USR
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Da: Se il Ministero non ha ancora risposto17/02/2017 18:51:37
all'interrogazione a risposta scritta dell'on Di Lello, dopo oltre quindici mesi, i motivi andrebbero ricercati nell'imbarazzo che potrebbe aver suscitato tale documento, dove sono, puntualmente e specificamente, citati casi di concorrenti delle regioni Abruzzo e Campania, ammessi a partecipare al corso intensivo, svoltosi, nell'estate del 2015 e che, successivamente,  dopo il superamento, da parte di tutti  alla prova scritta, ebbero assegnata la sede tra il mese di settembre e ottobre del 2015, benché non avessero più un contenzioso pendente, relativo al concorso bandito nel 2004, all'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015. Se ci fosse stata la risposta, tante polemiche non avrebbero avuto ragione d'essere, perché sarebbero stati chiarite le tante questioni che in essa si sollevavano. Il silenzio, in questa occasione, è apparso come una sorta di assenso, lasciando aperti, a tutt'oggi, tutti i dubbi e le perplessità, peraltro documentati, con tanto di riferimenti a sentenze definitive, richiamate nella citata interrogazione. L'unica eccezione fu costituita dalla Sicilia, dove fu pubblicato un elenco con molti  non ammessi perché, dopo i riscontri, fu appurato che mancava il requisito del possesso del contenzioso pendente laddove, successivamente, molti altri, dopo aver partecipato al corso intensivo, non superarono la prova scritta, che dunque, a differenza che nelle altre regioni interessate, risultò di fatto una prova selettiva e non una mera sanatoria. Appare dunque evidente anche la disparità, nella fase applicativa, tra i richiedenti della Sicilia e quelli di altre regioni, rispetto al concorso bandito nel 2004. Anche su questo occorre che indaghi la Magistratura, verificando, in particolare, come mai nelle altre regioni interessate, a eccezione della Sicilia, tutti i richiedenti furono ammessi al corso intensivo, senza alcuna esclusione per la mancanza del requisito del possesso del contenzioso pendente, e come mai, sempre a eccezione dei concorrenti siciliani, tutti i partecipanti alla prova scritta la superarono, senza alcuna bocciatura.
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