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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Occhichiusi07/09/2015 21:50:03
Anche in puglia......la procura si e persa per strada...il concorso si e concluso......stanno continuando nominare....
.....e qualcuno ad aspettare.
Rispondi

Da: occhi aperti07/09/2015 23:11:08
in Puglia la storia si è conclusa, in Calabria è appena iniziata...
Rispondi

Da: Occhichiusi08/09/2015 15:53:22
Il concorso in puglia e concluso. I ricorsi ancora no.
Almeno il mio.
Rispondi

Da: tar08/09/2015 18:51:46
Neanche il mio, occhichiusi, tu che stai facendo?
Rispondi

Da: Occhichiusi09/09/2015 13:07:24
In che senso?spiegami.
Rispondi

Da: tar09/09/2015 20:19:51
Hai inviato la diffida all'USR? Stai facendo ricorso?
Rispondi

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Da: Occhichiusi09/09/2015 21:07:59
No. Nessuna diffida.Attendo data udienza tar.
Tu?
Rispondi

Da: tar09/09/2015 21:50:11
Dovrei parlarti in privato. Ci sono alcune cose da fare entro pochi giorni. Guarda il sito dell'Anief.
Rispondi

Da: Occhichiusi09/09/2015 22:47:48
Puoi essere piu preciso, per favore?
Cosa devo cercare in particolare?
Rispondi

Da: tar10/09/2015 12:34:01
I riferimenti per la partecipazione al corso riservato per Ds.
Rispondi

Da: Occhichiusi10/09/2015 14:42:02
Forse sono imbranata io ma nn ho trovato nulla sul sito anief che nn fosse un tentativo di essere ammessi al corso concorso cn riserva con tanto indicazione di costo procapite. Questo  a luglio e nn per la regione cui io appartengo.
Questo ricorso e stato respinto.
Se sai qualcosa di piu preciso ti sarei grata se potessi informarmi.
Nn mi risulta che l usr puglia abbia mai attivato corsi....concorsi per i pendenti di giudizio 2011. Esclusi cone altri dalla sanatoria.
Se poi tu hai altre informazioni che ben vengano.
Grazie
Rispondi

Da: tar10/09/2015 16:23:58
Per coloro i quali hanno ancora ricorsi pendenti relativi al concorso del 2011 è in atto un ricorso finalizzato all'ammissione del corso concorso riservato anche di questi ultimi. Penso che  anche tu sia in questa situazione. Dovresti contattare il tuo avvocato e chiedere. Io sono stato contattato dal mio legale che mi ha dato indicazioni in merito.
Rispondi

Da: da chi10/09/2015 16:57:03
Da chi è organizzato il ricorso finalizzato all'ammissione per i ricorrenti 2011?
Rispondi

Da: alla fine10/09/2015 17:34:10
vorrei anch'io chiarimenti in merito a questo ricorso
GRazie
Rispondi

Da: alla fine10/09/2015 17:35:23
A quale avvocato potrei rivolgermi
Rispondi

Da: tar10/09/2015 20:19:26
E' organizzato dall'Anief, ma possono farlo anche altri avvocati. Occorre avere, però, un ricorso pendente.
Rispondi

Da: Occhichiusi10/09/2015 21:32:15
Ma il corso concorso nn era ammissibile solo nelle regioni coinvolte nella sanatoria?
In puglia nn si muove nulla.l usr nn ha pubblicato nulla.
Ovviamente anche io sono in pendenza di giudizio.
Chi di voi e pugliese?
Rispondi

Da: Occhichiusi10/09/2015 22:10:28
Se nn erro si tratta del ricorso anief al cds che fa seguito a quello di luglio al tar che e stato respinto. Nn e possibile postarlo. Possono.....pote ano aderire solo queli che avevano fatto  ri orso al tar le adesioni sono chiuse.
Se hai informazioni diverse ti pregherei di fornirmele cosi ne parlo cn il mio avvocato.
Grazie
Rispondi

Da: tar11/09/2015 12:13:12
Oggetto: ammissione ai
corsi intensivi di formazione per l'accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico di
cui al D.M. 20/07/2015 n. 499.

L'Art. 1, comma 88, lettera b) della
recentissima legge n. 107/2015 esclude i soli ricorrenti del concorso a
Dirigente Scolastico indetto con DDG del 13/07/2011. Il Ministero della
Pubblica Istruzione ha emanato, poi, il Decreto attuativo col D.M. 499/2015 che
pure conferma l'esclusione dalla sanatoria dei ricorrenti del concorso 2011.
Coloro che sono interessati a proporre ricorso, dovranno inviare la diffida
(che si allega) all'USR, ove hanno svolto il concorso per dirigenti scolastici,
conservandone una copia. 

Si precisa che il Vostro ricorso risulta
ancora pendente col nr di RG .......
Agli inizi di settembre, vi manderò delle
istruzioni operative per partecipare al ricorso.

Il ricorso si può presentare entro 60 giorni, e il mese di agosto non si computa
(in quanto in tale periodo vi è la sospensione dei termini).

Potranno presentare ricorso solamente i
ricorrenti che hanno ancora il ricorso pendente dinanzi al Tar o al Consiglio Di Stato o che abbiano presentato ricorso al Capo dello Stato che risulti
tuttora pendente.


Avv Pasquale Marotta

Rispondi

Da: tar11/09/2015 12:33:33
Provate a chiamare a Marotta e chiedete a lui. In bocca al lupo.
Rispondi

Da: occhichiusi11/09/2015 16:22:22
grazie per l'informazione.
sentiro il mio avvocato
Rispondi

Da: tar11/09/2015 17:19:14
Provate a chiamare Marotta. Chiedo scusa per la distrazione.
Buone cose, Occhichiusi
Rispondi

Da: Occhichiusi11/09/2015 20:32:54
Tu l hai fatta diffida all usr di competenza?
Anche a te buone cose.
Restiamo in contatto,pero.
Rispondi

Da: tar12/09/2015 13:24:29
Sì, io l'ho fatta. A breve il mio avvocato inoltrerà il ricorso.
Rispondi

Da: Ricorsi12/09/2015 14:12:23
Questo ricorso non ha alcuna possibilità di essere accolto in quanto in tutte le regioni d'Italia ci sono migliaia di ricorsi avverso l'ultimo concorso del 2011. Il fatto che in Sicilia si sia voluto sapere dei pendenti, è stato perché nel 2004 e poi con la 202 che sanava un concorso annullato, si intendeva intervenire a favore di chi aspetta da anni giustizia. Se non si ha la capacità di distinguere due situazioni diverse, vuol dire avere soldi da buttare e rigetti da incassare.
Rispondi

Da: Sapete che12/09/2015 14:33:11
No , si intendeva intervenire a favore di qualche parà culto di ferro.
Rispondi

Da: Sapete che12/09/2015 14:34:48
Nonostante le auto correzioni  dell'ipad ,credo il senso del post precedente sia ben chiaro
Rispondi

Da: Dal WEB12/09/2015 16:31:18
I docenti di ruolo ante Legge 107/2015, visto il clamore che la tanto contestata riforma sta assumendo (giustamente) in riferimento alle problematiche sollevate dai nuovi assunti;

preso atto che non sono tenute in considerazione le difficoltà ed i problemi passati e presenti che migliaia di docenti già assunti da anni a tempo indeterminato vivono quotidianamente e che la nuova legge non risolve ma aggrava (riforma Gelmini per esempio) aprendo scenari di preoccupante limitazione di diritti acquisiti all'atto dell'assunzione;

si sono spontaneamente uniti in un folto gruppo, ancora in crescita, "Vecchi docenti di ruolo con vecchie regole" ed hanno inviato al Miur la seguente istanza preventiva

OGGETTO: ISTANZA PREVENTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI DEI DOCENTI DI RUOLO ASSUNTI ANTE L. 107/2015

Con la presente,

noi docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, lamentiamo profili di incostituzionalità della legge 107/2015.

Contestiamo il valore retroattivo della legge 107/2015, con particolare riferimento all'art. 1 comma 73, che recita:
" Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. [..] Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".

L'applicazione del provvedimento in questione a chi è stato assunto ante legem costituirebbe un atto che contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (tempus regit actum).

Il valore retroattivo delle norme contenute in suddetta legge stravolge lo stato giuridico di chi è stato assunto prima dell'entrata in vigore di suddetta legge 107/2015, privandolo di importanti diritti acquisiti. L'art. 1 comma 73 comporta, infatti, per il personale di ruolo assunto prima dell'entrata in vigore della legge, se sovrannumerario o richiedente mobilità, la perdita della titolarità di cattedra su posto/sede in organico di diritto, con l'ingresso in ambiti territoriali regionali e l'individuazione da parte di un Dirigente Scolastico per la stipula di un contratto di durata triennale rinnovabile oppure, in assenza d'incarico, l'assegnazione d'ufficio da parte dell'ufficio scolastico regionale di competenza (art. 1, commi 66, 79, 80 e 82).

Il succitato comma 73 dell'art.1 è, inoltre, profondamente discriminatorio, contravvenendo al rispetto del principio costituzionale dell'uguaglianza, in quanto introduce una pesante disparità di trattamento in relazione alla posizione di lavoro, considerata
l'illegittima distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato ante legem alle medesime condizioni.

La predetta legge introduce anche una grave violazione della libera circolazione dei lavoratori, diritto sancito e ribadito da una solida giurisprudenza in sede U.E., la quale implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione.

La mobilità, secondo quanto prevede il già citato comma 73 art. 1, comporta automaticamente l'ingresso dei docenti nel nuovo sistema di ambiti territoriali, con conseguente perdita di diritti per chi assunto ante legem 107/2015.

Inoltre, la mobilità viene subordinata alla proposta d'un incarico triennale da parte dei dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di competenza (art.1, comma n.14, paragrafo 4 e comma n.80 di suddetta legge).

La mobilità d'ufficio, di converso, comporta il rischio, per i docenti interessati (art.1, comma 66) di transitare forzatamente tra ambiti territoriali regionali anziché tra sedi/scuole dello stesso comune o di comuni viciniori compresi nella provincia di competenza.

Per tali motivi,

chiediamo

che, dall'anno scolastico 2016/2017, vengano salvaguardate le posizioni giuridiche maturate fino alla data di pubblicazione della suddetta legge per tutto il personale docente di ruolo assunto ante legem, ivi compreso quello in esubero o soprannumerario e/o in mobilità territoriale e professionale.

Quindi, per l'anno scolastico 2016/2017 e successivi, chiediamo che il personale docente assunto a tempo indeterminato sino all'anno scolastico 2014/15 continui a partecipare alle operazioni di mobilità professionale e territoriale, anche interprovinciale, mantenendo, ove prevista, la titolarità di cattedra/posto in organico di diritto su sede/scuola di assegnazione, nel comune ed, in subordine, in comuni viciniori afferenti alla provincia o all'ambito territoriale provinciale di competenza.

Chiediamo, altresì, il rispetto dei diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti ante legem 107/2015 per il personale docente in esubero o soprannumerario, ivi compreso il diritto al rientro entro l'ottennio nella scuola di precedente titolarità nonché il rispetto delle tutele in materia del diritto di famiglia.

Inoltre, considerato che le operazioni di mobilità nella P.A. precedono di norma le assunzioni (art. 1 comma 4 del CCNL), e che il piano straordinario di mobilità, inizialmente previsto per l'A.S. 2015/16 su tutti i posti disponibili in organico di diritto secondo la rispettiva titolarità di cattedra prima del piano di assunzioni e dell'entrata in vigore della legge 107/2015, è stato rinviato all'A.S. 2016/17 per cause non imputabili ai diretti interessati,

chiediamo, per l'anno scolastico 2016/2017, di partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, anche interprovinciale, forzata, ed, in subordine, volontaria, nel rispetto delle posizioni giuridiche maturate ante legem, su tutti i posti/cattedre disponibili nell'organico di diritto provinciale prima delle assunzioni a tempo indeterminato destinate ai docenti neoassunti ai sensi del comma 98, lettera a), della legge 107/2015, e con diritto di precedenza su costoro, oltre che sul personale
docente neoassunto ai sensi delle lettere b) e c) del medesimo comma.

Le richieste qui avanzate costituiscono il presupposto di un contenzioso legale, qualora questa prima istanza fosse rigettata, con ogni riserva di tutelare nelle sedi proprie diritti ed interessi che fossero violati.

Gruppo "Vecchi docenti di ruolo con le vecchie regole"
Rispondi

Da: Ecco con quale propaganda ci14/09/2015 09:02:15
diventare antipatici:
(DAL WEB):
"La Ministra Giannini su TG 1 Mattina, dopo l'intervista ad una docente che non ha partecipato alla fase B per motivi di famiglia ed economici alla domanda: "non crede che che con 1200 euro è difficile trasferirsi?" La stessa ha risposto "motivi validi, ma quest'anno i docenti avranno 500 euro in più per cui........"
.....ha dimenticato di dire che i 500 euro sono annuali e stanziati per la formazione quindi da certificare".
Rispondi

Da: Occhichiusi14/09/2015 14:55:34
Il punto e che lei non lo  sa a che servono i 500 euro.
Probabilmente avra pensato.....capito essere un aumento di stipendio. Procapite. Mensile.
E poi ci aspettiamo che risolva gli altri problemi compreso il concorso a dirigente del 2011.
Rispondi

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