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Concorso Dirigenti scolastici 2011
32896 messaggi, letto 1292456 volte

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Da: Sperduti Baldassarre07/08/2014 11:14:45
Il problema è questo:

http://www.cislscuolalombardia.it/news/2014-05-19-conversione-legge-del-dl-58-emendamenti-e-ordini-del-giorno-su-concorsi-dirigenti

Praticamente un esercito di trombati arrabbiati ed incazzati!
Rispondi

Da: ci riprovo07/08/2014 12:12:51
eh sì, ma comunque per legge non più del 49% può essere riservato
(mi pare)
per il Formez, il problema non è chi, ma come (in ogni caso)
visti i precedenti, visti anche i test universitari e come sono andati, su questo occorrerebbe in tempo chiedere garanzie
Rispondi

Da: Mariposa07/08/2014 12:24:50
Comunque la preselettiva fatta come nello scorso concorso non era niente di attendibile. Era difficile, inutile e ostica e sicuramente non valutava la preparazione o l'attitudine alla dirigenza...e si vedono i primi risultati con gli idonei ds che, neo immessi in ruolo, quando arrivano alla nostra scuola (ne abbiamo già contati tre) devono chiedere informazioni anche banali a noi docenti, denotando una preparazione all'acqua di rose. Ma sorvoliamo e pensiamo al prossimo concorso sperando che alcuni aspetti vengano modificati.
Rispondi

Da: ci riprovo07/08/2014 12:53:11
Concordo
per non parlare degli errori
potremmo su questo muoverci per tempo, ricordando le numerose interrogazioni parlamentari e la serie di ricorsi su cui hanno banchettato tanti avvocati
Rispondi

Da: Sperduti Baldassarre07/08/2014 13:51:48
Devo ammettere però che a prescindere dalla validità dei test, la correzione automatica è stata precisa e trasparente. Il problema sono state le commissioni che hanno gestito su comando dei burocrati a loro volta comandati dai politici, gli esiti del concorso. Non credo che i neo ds siano incompetenti per colpa della preselettiva.
Rispondi

Da: ci riprovo07/08/2014 13:58:25
Comandati da politici e non solo...
Servirebbe chiarezza a monte sulle regole e trasparenza nella gestione
Secondo me i titoli conteranno molto per la scrematura
Rispondi

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Da: @ci riprovo07/08/2014 14:19:03
La legge dice che la valutazione dei titoli avverrà dopo la prova orale, ma forse potrei aver interpretato male. Due sono le cose: o ci sarà una preselettiva in qualche modo simile a quella del 2011, oppure la scrematura avverrà per soli titoli. Che pensi che si mettano a contare due volte? Chiedi troppo mi sa...
Rispondi

Da: Mariposa07/08/2014 14:19:08
Sapete quali saranno i titoli presi in considerazione?
Rispondi

Da: ci riprovo07/08/2014 14:28:24
@ci riprovo
ok, non ricordavo...
sarà una preselettiva difficile immagino simile probabilmente a quella del 2011 ma spero fatta e organizzata meglio
Rispondi

Da: @Mariposa07/08/2014 14:33:01
I titoli sono gli stessi della precedente tornata, leggiti il bando 2011 e vedrai punto per punto.
Rispondi

Da: @ci riprovo07/08/2014 14:35:11
Penso che se preselettiva sia, sarà molto peggio della volta passata, perché da un lato vogliono far partecipare quanto più gente possibile, dato che incasseranno almeno 200 euro per ciascun cretino, ma poi gli interessa che alla fine rimangano il meno possibile. Inoltre il corso sarà pagato dagli stessi partecipanti, si dice intorno ai 2/3 mila euro.
Rispondi

Da: @ci riprovo07/08/2014 14:35:55
quanta più gente possibile, oppsss!
Rispondi

Da: Baldassarre Sperduti07/08/2014 14:46:25

                              D.L. 104/13
                                 Art. 17

                       (Dirigenti scolastici)

  1. Al  fine  di  garantire  continuita'  e  uniformita'  a  livello
nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29
  Reclutamento dei dirigenti scolastici
  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici  si  realizza  mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
tutti i posti vacanti, il cui  numero  e'  comunicato  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e  alla
Scuola   nazionale   dell'amministrazione,   sentito   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   e   fermo   restando   il   regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,   n.   449   e   successive
modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati  in
numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale  massima
del venti per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare
il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso del relativo diploma  di  laurea,  che
abbia maturato dopo  la  nomina  in  ruolo  un  periodo  di  servizio
effettivo di almeno cinque anni.  E'  previsto  il  pagamento  di  un
contributo, da parte dei candidati,  per  le  spese  della  procedura
concorsuale. Il concorso puo' comprendere una  prova  preselettiva  e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano  la  preselezione,  e  una  prova  orale,  a  cui  segue  la
valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la  Scuola
nazionale dell'amministrazione,  in  giorni  e  orari  e  con  metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica dei partecipanti, con
eventuale riduzione del carico  didattico.  Le  spese  di  viaggio  e
alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'   di
svolgimento delle procedure concorsuali, la durata  del  corso  e  le
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".
  2. Il  decreto  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal  precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto.
  3. Le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
e la formazione iniziale dei  dirigenti  scolastici  sono  trasferite
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite  di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.
  4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 e' abrogato.  Ai  concorsi  per  il  reclutamento  dei  dirigenti
scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  comma  618
dell'articolo 1 della citata legge.
  5. In deroga a quanto previsto dai parametri  di  cui  all'articolo
459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  a
far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  per
il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno  dei
concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente  con
decreto direttoriale 22  novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 94  del  26  novembre  2004,  e  con
decreto  direttoriale  13  luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio  2011,  non  si  e'
ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per
un numero non superiore a quello dei posti banditi  con  il  suddetto
decreto direttoriale, vacanti e disponibili,  con  priorita'  per  le
istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e  per  quelle
situate nelle aree caratterizzate  da  specificita'  linguistiche,  i
docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano  la
propria  attivita'  d'insegnamento  presso  istituzioni   scolastiche
autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico  a  tempo
indeterminato o alla conferma degli incarichi di  presidenza  di  cui
all'art.  1-sexies  del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  ma
conferite in  reggenza  a  dirigenti  aventi  incarico  presso  altra
istituzione scolastica autonoma,  possono  ottenere  l'autorizzazione
all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti
dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
  6. Gli incarichi  di  reggenza  ai  dirigenti  scolastici  titolari
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
conferiti  nelle  scuole  individuate  al  comma  5,   cessano   alla
conclusione, nella relativa regione della procedura  concorsuale  per
il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  indetta   con   decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale,
4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o  di  quella  indetta
con decreto direttoriale 13 luglio 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina
in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite
delle assunzioni gia' autorizzate,  ovvero  alla  assegnazione,  alle
predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico  a
tempo indeterminato.
  7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si
procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata  e'
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma  6.  Alla
relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta'  assunzionali
relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'
autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte
sul Fondo unico nazionale per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti  scolastici.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto,  ad  apportare  le
necessarie variazioni di bilancio.
  8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per  il
reclutamento dei dirigenti  scolastici  in  seguito  ad  annullamento
giurisdizionale, al fine  di  assicurare  la  tempestiva  conclusione
delle operazioni, qualora il numero  dei  concorrenti  sia  superiore
alle 300 unita', la composizione  della  commissione  puo'  prevedere
l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300,  con  altri
componenti in numero sufficiente  a  costituire  sottocommissioni,  a
ciascuna delle  quali  e'  preposto  un  presidente  aggiunto  ed  e'
assegnato un segretario aggiunto.  Il  presidente  della  commissione
cura il coordinamento  delle  sottocommissioni.  Anche  nel  caso  di
rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non  puo'
comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e  di
euro 400.000 nel 2014.
                               
                      
Rispondi

Da: Mariposa07/08/2014 14:49:11
Ok, grazie.
Rispondi

Da: Baldassarre Sperduti07/08/2014 14:53:56
D.L. 58/14 (Emendamento Puglisi)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' di adottare  misure  d'urgenza
volte a garantire il regolare  svolgimento  del  servizio  scolastico
sull'intero territorio nazionale;
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare, nelle more della rinnovazione e del completamento, a seguito
di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a  posti
di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56
del  15  luglio  2011,  disposizioni  finalizzate  a  consentire   la
continuita'  dell'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali,  in   via
transitoria  e  nelle  sedi  di  assegnazione,  dai   soggetti   gia'
dichiarati vincitori delle medesime procedure concorsuali;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico  in  ambienti
in cui siano garantite idonee  condizioni  igienico-sanitarie,  nelle
regioni in cui non e' ancora attiva la convenzione-quadro Consip  per
l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

                                Emana


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


Disposizioni  urgenti  per  il  corretto  svolgimento  dell'attivita'
                             scolastica

  1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione  dirigenziale  a
seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a
posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale
- n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto  a
tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico,  a  seguito
della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie
funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta  rinnovazione  della
procedura concorsuale ((e comunque, nel caso in cui la  procedura  si
concluda ad anno scolastico iniziato, fino al  termine  del  medesimo
anno scolastico)), nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sono  fatti  salvi  gli  atti
adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi  di
cui al presente comma.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  ((2-bis.  All'articolo  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge   12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, al  secondo  periodo,  le  parole:  "che  deve
avvenire  prima  dell'indizione  del  nuovo  corso-concorso  di   cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
da  ultimo  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo"  sono
soppresse.
  2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, e' bandita ai sensi dell'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  la  prima
tornata  del  corso-concorso  nazionale  per  il   reclutamento   dei
dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle
regioni per le quali si e' esaurita la graduatoria di  cui  al  comma
1-bis del medesimo articolo 17. In sede  di  prima  applicazione,  il
bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto  della  normativa
vigente, sia riservata ai soggetti gia'  vincitori  ovvero  utilmente
collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate  in
sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso  pendente,
che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  alcuna  sentenza
definitiva,  nel  limite  della  suddetta  riserva  di   posti   gia'
autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso  legato  ai
concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto  direttoriale  22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4ª   serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  76  del  6  ottobre  2006,  ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale  ai  sensi  della
legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la
conferma degli incarichi di presidenza di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43.  Lo  stesso  bando
disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le  funzioni
di dirigente scolastico)).



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' di adottare  misure  d'urgenza
volte a garantire il regolare  svolgimento  del  servizio  scolastico
sull'intero territorio nazionale;
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare, nelle more della rinnovazione e del completamento, a seguito
di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a  posti
di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56
del  15  luglio  2011,  disposizioni  finalizzate  a  consentire   la
continuita'  dell'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali,  in   via
transitoria  e  nelle  sedi  di  assegnazione,  dai   soggetti   gia'
dichiarati vincitori delle medesime procedure concorsuali;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico  in  ambienti
in cui siano garantite idonee  condizioni  igienico-sanitarie,  nelle
regioni in cui non e' ancora attiva la convenzione-quadro Consip  per
l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

                                Emana


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


Disposizioni  urgenti  per  il  corretto  svolgimento  dell'attivita'
                             scolastica

  1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione  dirigenziale  a
seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a
posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale
- n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto  a
tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico,  a  seguito
della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie
funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta  rinnovazione  della
procedura concorsuale ((e comunque, nel caso in cui la  procedura  si
concluda ad anno scolastico iniziato, fino al  termine  del  medesimo
anno scolastico)), nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sono  fatti  salvi  gli  atti
adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi  di
cui al presente comma.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  ((2-bis.  All'articolo  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge   12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, al  secondo  periodo,  le  parole:  "che  deve
avvenire  prima  dell'indizione  del  nuovo  corso-concorso  di   cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
da  ultimo  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo"  sono
soppresse.
  2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, e' bandita ai sensi dell'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  la  prima
tornata  del  corso-concorso  nazionale  per  il   reclutamento   dei
dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle
regioni per le quali si e' esaurita la graduatoria di  cui  al  comma
1-bis del medesimo articolo 17. In sede  di  prima  applicazione,  il
bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto  della  normativa
vigente, sia riservata ai soggetti gia'  vincitori  ovvero  utilmente
collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate  in
sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso  pendente,
che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  alcuna  sentenza
definitiva,  nel  limite  della  suddetta  riserva  di   posti   gia'
autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso  legato  ai
concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto  direttoriale  22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4ª   serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  76  del  6  ottobre  2006,  ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale  ai  sensi  della
legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la
conferma degli incarichi di presidenza di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43.  Lo  stesso  bando
disciplina i titoli valutabili tra i quali l'ave
Rispondi

Da: ci riprovo07/08/2014 15:23:07
Grazie!
Rispondi

Da: Baldassarre Sperduti07/08/2014 20:14:08
Di nulla, figurati, spero che queste informazioni possano esserti utili!
Rispondi

Da: 08/08/2014 11:52:37
Rispondi

Da: Lucullo09/08/2014 20:57:16
Non fare generalizzazioni: ho superato il concorso del 2011, sono  stato assunto e in due anni la mia scuola ha avuto un boom di iscritti nonché riconoscimenti per la nuova linea di leadership intrapresa. Ovvio che quando ci si insedia in una realtà nuova si facciano domande, ma queste non nascondono impreparazione ma solo desiderio di conoscenza per non disperdere il patrimonio di know how della scuola.
In bocca al lupo a tutti

P.S.: non darei molto credito alle persone invidiose che non hanno superato il concorso 2011. E' sufficiente studiare seriamente, non a ridosso del concorso, ma almeno due anni prima vista la mole degli argomenti. Consiglio a tutti un Master in Dirigenza Scolastica e poi un serio corso per la correzione degli elaborati presso associazioni professionali. Aspettiamo cmq il bando per vedere se presso la Scuola Superiore Pubblica Amministrazione procederanno ad un corso analogo ai perfezionamenti universitari
Rispondi

Da: Lucullo II09/08/2014 23:59:19
Pure io sono stato assunto in Umbria...
Tuttavia, immagino l'origine del boom degli iscritti, "caro" Lucullo!
Avrai svenduto l'Istituzione Scuola: tutti promossi!
Ecco il boom delle iscrizioni: la certezza di una promozione sul banco del pesce marcio!
Abbi almeno la dignità del silenzio!
Rispondi

Da: Lucullo III10/08/2014 00:18:54
Condivido l'idea di Lucullo II.
Un DS che ha un boom di iscrizioni è un dirigente "commerciante".
Un ottimo DS è colui che seleziona gli allievi e fa divenire il suo Istituto un luogo in cui si deve sentire l'onore di entrare, e non dare accesso a tutti come se fosse un centro sociale!
Quando sento che ci si vanta per il boom di iscrizioni, mi viene la pelle d'oca... La Scuola deve selezionare non accogliere indiscriminatamente.
Rispondi

Da: Lucullo10/08/2014 07:37:43
Ai due Lucullo incapaci anche di scegliersi un nick originale, la percentuale di respinti dopo il mio arrivo è aumentata del 2%. La mia scuola funziona perché non vi è un leader, ma una leadership diffusa e ci sono regole condivise e seguite da tutti: genitori, alunni, DS, docenti e ATA.

Buona giornata signori rosiconi
Rispondi

Da: Lucullo10/08/2014 07:43:55
a LUCULLO III

Mi sa cmq che dovrai studiare molto per superare il concorso, perché la scuola - lungi dall'essere un centro sociale - è in ogni caso il luogo dell'inclusione. Hai letto le Indicazioni Nazionali? E il DPR 122/2009? E le nuove linee guida per l'inclusione degli stranieri? E la L. 170/2010? E la circolare Ministeriale nr. 6 del 2012?

Affermare che la scuola debba essere un luogo in cui si seleziona significa con aver compreso il ruolo di questa Istituzione nel mondo contemporaneo (hai un'idea ottocentesca di scuola) e se diventerai dirigente sarai sempre portato in giudizio davanti al TAR perché dimostri di non applicare nessuna delle norme e circolari che sopra ti ho indicato. Se devi fare il concorso, comincia a leggerle. Per inciso, la prima traccia del concorso precedente chiedeva ai candidati come INCLUDERE gli stranieri, non come selezionare.

In bocca al lupo
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Da: Lucullo III10/08/2014 08:26:15
A Lucullo

... Includi, includi...
Ahahahahahahah!
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Da: Lucullo III10/08/2014 08:45:32
A Lucullo
Precisazione: io non ho da studiare per diventare Dirigente. Io sono un ingegnere navale: faccio tutt'altro lavoro.
E comunque, cortese DS Lucullo, rispetto all'inclusione degli stranieri, vada a sostenere le "sue" teorie inclusive astratte a quei genitori ITALIANI di tante zone d'Italia - non solo certo Sud - che tolgono i propri figli dalla scuola, specie elementare, per le inclusioni dissennate di tanti stranieri! Capisco che voi DS dobbiate applicare anche normative scomodo, però vi preghiamo almeno di non vantarvi di aver eseguito ordini scomodi e talora assurdi.
Non sono razzista, valuto la realtà.
Buon lavoro, signor Lucullo.
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Da: Lucullo10/08/2014 09:00:01
a Lucullo III

Buon lavoro a Lei, Signor Lucullo III
Rispondi

Da: Patatina Pai10/08/2014 09:10:15
LUCULLO

Sono convinta che lei si rifiuterebbe di iscrivere sua figlia o suo figlio di 6 anni in una classe composta per la maggioranza di stranieri, arabi soprattutto.
Mediti molto prima di parlare e sostenere con forza ed orgoglio ciò che per molte famiglie è motivo di disagio e orrore. Grazie.
Rispondi

Da: Lucullo III10/08/2014 09:14:31
A Patatina Pai

... Il "problema" è che i DS godono di bonus aggiuntivi rispetto al numero degli iscritti. Paucis verbis, i DS guadagnano sulle teste dei nostri figli. A loro non interessa la VERA QUALITA' della formazione e dell'apprendimento, ma il numero degli iscritti, al solo fine di una maggiorazione stipendiale. E ciò grazie al "saggio" ministro Berlinguer di molti anni fa...
Rispondi

Da: Lucullo III10/08/2014 09:21:41
A Patatina Pai

... Per non parlare poi di un altro aspetto: i DS sono contrari per partito preso alle sospensioni degli allievi. Dicono (i DS) che ciò danneggerebbe l'immagine della Scuola, con conseguente calo delle iscrizioni. Orrore! Cara Patatina Pai, i DS guardano solo al loro portafoglio.
Io ho quasi 65 anni: sono felicissimo di aver frequentato la scuola quando ancora era SCUOLA! Buona giornata.
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Da: Lucullo10/08/2014 09:24:54
a Lucullo III

Lei, oltre ad essere disinformato, millanta anche. Non vi è alcun bonus per i DS e Le rammento che esiste un tetto per gli alunni previsti per ciascuna classe e, all'interno di questo, un tetto per la presenza di stranieri. Il problema è che in Italia siamo tutti commissari tecnici quando di parla di Nazionale di calcio, e tutti pensiamo di poter parlare di argomenti che conosciamo solo superficialemente.

a Patatina Pai

Io vado orgoglioso della Costituzione che non fa differenze tra i cittadini. Aggiungo una nota: a dispetto della vulgata, gli alunni stranieri sono quelli che in genere si applicano di più perché provengono da Paesi dove l'insegnante, la scuola e il DS sono ancora vissuti come autorevoli. Studiano perché credono che la scuola possa essere per loro un ascensore sociale, non accusano i docenti di avercela con loro e di dare troppi compiti.

Vi saluto cordialmente: sarebbe bello poter parlare con voi davanti ad un buon caffè. Sono sempre interessato alle critiche che i genitori sollevano verso la gestione della scuola.
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