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Concorso Ds Sicilia - Il ricorso
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Da: Dal Basso06/12/2015 14:45:40
Eppur spelacchiati e grigi...

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Da: Buon Natale23/12/2015 01:17:44
anche a coloro che stanno facendo i dirigenti scolastici senza aver mai superato tutte le prove  di un concorso ma solo grazie ai ritardi e alle negligenze del pubblico apparato, con il sigillo della cosiddetta "buona scuola".

Rispondi

Da: @buon natale23/12/2015 15:02:31
Invece se avessero dato a te la stessa cosa avresti rifiutato vero?
Rispondi

Da: @buon natale23/12/2015 17:14:34
anche se qualcuno da un poco di tempo a questa parte pare che non dorma sonni tranquilli. La giustizia è lenta ma arriva e gli imbrogli, insieme a chi li ha messi in atto o, comunque, ne ha beneficiato, prima o poi verranno a galla.
Rispondi

Da: La storia infinita dei contenziosi pendenti24/12/2015 02:19:40
Sul sito dell'USR della Campania, in data 21 dicembre 2015, con nota prot. n. AOODRCA 14159 sono stati pubblicati i nominativi di altri docenti con ricorsi pendenti avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006, che si vanno ad aggiungere a quelli già individuati precedentemente con nota prot. n. AOODRCA 8004 del 28.07.2015, la maggior parte dei quali, dopo la partecipazione al corso intensivo e lil superamento della prova scritta, sono attualmente in servizio quali dirigenti scolastici.

Rispondi

Da: Sapete che25/12/2015 10:11:06
Ma pare che i ricorsi dei campani non fossero più pendenti.
Quindi non ho capito come funziona. Nessuno controlla la validità di questi ricorsi e l'usr Campania può infilarci chi vuole?
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Da: @sapete che25/12/2015 12:06:44
È' tutto un magna magna...
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Da: @sapete che25/12/2015 12:18:54
Ormai tutto pende...
Rispondi

Da: @sapete che25/12/2015 13:42:11
Leggendo l'interrogazione scritta dell'on Di Lello, che, a quasi due mesi dalla presentazione, attende ancora una risposta dal Ministro, risulterebbe che vi fossero ricorsi non pendenti di candidati ammessi al corso intensivo e alla successiva prova scritta, all'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015. In attesa della risposta, che ci auguriamo non tardi ulteriormente. non resta che auspicare che, anche su questa vicenda, la Magistratura faccia piena luce.
L'interrogazione tratta dal sito in calce:

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10987
presentato da DI LELLO Marco
testo di Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515
DI LELLO. â�" Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. â�" Per sapere - premesso che:
l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante �«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti�», ha evidenziato, in alcuni sue parti, evidenti criticità e, in altre, ha introdotto disparità che occorrerà sanare in questa sede, ci si limita a segnalarne due;
prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante �«Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale;
a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente;
così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;
in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo;
sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523;
la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione;
seconda questione: l'attuazione della precitata legge n. 107 del 2015, non solo, non ha risolto la questione dei dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento, con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011;
con l'occasione, si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi sulla base di provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame;
le prove concorsuali, valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e avrebbe dovuto essere quindi conseguente, secondo l'interrogante, l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione, in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'articolo 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115 del 2005, che così stabilisce: �«Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela�»;
la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme secondo l'interrogante, alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali -, bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed, infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico, secondo l'interrogante, continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata in graduatoria ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni. (4-10987)

Fonte: http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-10987&ramo=C&leg=17

Rispondi

Da: @sapete che25/12/2015 13:59:04
Ma la storia dei "ricorsi pendenti" non è ancora finita. Ne sono stati trovati altri ...sotto l'albero di Natale. Al seguente link potete leggere il seguito della vicenda.
Concorso a dirigenti scolastici: ricorsi pendenti sotto l'albero di Natale

http://www.aetnanet.org/scuola-news-24879536.html

Rispondi

Da: Ma...04/01/2016 12:22:53
...dormite?
Il 2016 sarà l'anno dei ricorsi!
Rispondi

Da: Per post precedente04/01/2016 14:33:10
Perché  che cosa sono  stati gli ultimi  10 ANNI?
Rispondi

Da: Alice-1990 10/01/2016 10:01:04
Diplomata magistrale dal 1993,  ho successivamente preso la laurea in scienze motorie e non avendo conseguito l abilitazione sono inserita nella terza fascia adesso che a distanza di anni ho letto che il diploma è stato riconosciuto abilitante cosa dovrei fare come posso inseririmi nella gae? Grazie a chi vorrà darmi delucidazioni.
Rispondi

Da: @Alice10/01/2016 11:26:52
Rivolgerti a un avvocato fai ricorso contro il Miur, è semplice...
Rispondi

Da: Alice-1990 11/01/2016 11:39:02
Quindi pagare un avvocato..ah però e io che pensavo al miracolo. ...è un nostro diritto che ci è stato negato non lo trovo giusto sborsare altri soldi..... !
Rispondi

Da: Il docente e il dirigente valutatore13/01/2016 01:28:11
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una composizione in versi, inviata dal nostro lettore, Maurizio Campanella.

Ad un qualsiasi dirigente
Valutazione
E tu vorresti valutare me?
Tu, che hai rinunciato ad un'aula per un ufficio.
Tu, che non rassicuri l'ansia di Paolo.
Tu, che non vedi il mare calmo negli occhi di Giada.
Tu, che non ti appropri del sorriso di Valentina.
Tu, che non prepari le lezioni pensando alle difficoltà di Luca.
Tu, che la sera ti addormenti senza risentire i racconti familiari di Andrea.
Quanto valgono i miei abbracci che al mattino accolgono i più insicuri?
Quanto valgono le mie facce da pagliaccio che ammorbidiscono le lezioni del giorno?
Quanti euro daresti alla mia pazienza? E alla mia amorevole autorevolezza? Quanto ai miei rimproveri che non offendono?
E come potrai quantificare in denaro le mie continue deviazioni dalla strada tracciata dalla lezione per avventurarsi nel vasto territorio della vita e riconoscere lì l'esistenza della lezione poco prima lasciata?
Per favore, non usare su di me la tua unità di misura. Non provare a pesare la mia leggerezza. O a stabilire la lunghezza della passione che nutro per l'insegnamento.
Tu, che hai rinunciato ad un'aula per un ufficio, proprio tu vorresti valutare me?
di Maurizio Campanella

Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/archivio/item/16958-il-docente-e-il-dirigente-valutatore.html
Rispondi

Da: E nel frattempo16/01/2016 23:38:55

l'USR per la Campania pubblica sul proprio sito al link: http://www.campania.istruzione.it/allegati/2016/avviso_candidatura_commissione_c.so_intensivo.pdf   l'avviso pubblico per la  presentazione  di candidature al fine d'insediare la nuova commissione art. 1 co. 87 e 88 lg 107/2015, per lo svolgimento del corso intensivo e della prova scritta per gli ulteriori  nove concorrenti con ricorsi pendenti avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004, in base alla nuova ricognizione effettuata, di cui alla nota prot. n. AOODRCA. 14159 del  21 dicembre 2015, pubblicata sullo stesso sito in data 23 dicembre 2015.
Ciò, nonostante il dato che, nell'art. 4 del D.M. 499 del 20 luglio 2014, si precisasse che: " Gli Uffici Scolastici Regionali individuano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettere a) e b), della Legge, e ne trasmettono i nominativi entro il 24 luglio 2015, in elenchi separati, alla Direzione generale per il personale scolastico. 2. L'elenco di cui al comma 1, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettera a), individua altresì i soggetti destinatari della procedura di cui all'articolo 1, comma 90, della Legge, disciplinata all'articolo 5 del presente decreto ".
Laddove invece, la ricognizione, è stata pubblicata il 23 dicembre 2015, dunque quasi cinque mesi dopo la scadenza succitata. Ci auguriamo che, da parte degli uffici competenti e degli organi di controllo, anche su questo aspetto si faccia chiarezza oltre che su tutte le altre questioni ancora aperte in relazione ai cosiddetti "contenziosi pendenti".  Tra l'altro l'on. Marco Di Lello, nella seduta della Camera dei Deputati n. 515 del 4 novembre 2015 ha presentato un'interrogazione a risposta scritta, classificata con il n. 4/10987, pubblicata al link: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651 e indirizzata al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sollevando, in particolare, sulla vicenda dei ricorsi pendenti, una serie di problematiche, e chiedendo " quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;  quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso". A distanza di oltre due mesi la risposta a tali quesiti non è ancora pervenuta e l'interrogazione risulta ancora "in corso". Perché il Ministero non fa chiarezza sulla delicata quanto scottante vicenda? Cosa si aspetta?

Rispondi

Da: Non vedo, non sento e non parlo...22/01/2016 18:02:01
Sollecitata la risposta all'interrogazione sui contenzioni pendenti
Il giorno 20 gennaio scorso, secondo quanto si legge sul sito che ne riporta l'iter (http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651 ), è stato presentato un sollecito all'interrogazione parlamentare a risposta scritta 4/10987 - della quale si è più volte scritto su questo forum - che riguarda i cosiddetti "contenziosi pendenti", atteso che per essa non risulta ancora pervenuta, allo stato, alcuna risposta.
Nell'interrogazione, depositata il 4 novembre dell'anno scorso, a firma del parlamentare Marco Di Lello si chiedono al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  alcuni chiarimenti sui cosiddetti "contenziosi pendenti". In essa, infatti, partendo dalla premessa che alcuni candidati ai concorsi per dirigenti scolastici, banditi rispettivamente negli anni 2004 e 2006, segnatamente nelle regioni della Campania e dell'Abruzzo, sono stati ammessi al corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - prova superata da tutti i partecipanti al suddetto corso, con immediata nomina a dirigenti scolastici - si rilevano alcuni emblematici aspetti. In particolare, si legge nell'interrogazione: "Il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata" e, più avanti:  "Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo". Al riguardo l'interrogante conclude chiedendo: "quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;  quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso". A questo punto, dopo il sollecito di questi giorni, è auspicabile che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si decida finalmente a rispondere, anche in considerazione del fatto che, nonostante che nell'interrogazione si parli di "iniziative urgenti", siano trascorsi ben oltre due mesi e mezzo dalla presentazione dell'interrogazione. Nel frattempo in data 23 dicembre 2015 sul sito dell'USR Campania è stato pubblicata una nota sulla nuova ricognizione sulla situazione dei contenziosi dei concorsi dirigenti scolastici banditi con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006, dalla quale sono sortiti ulteriori nove nominativi, che si vanno ad aggiungere ai diciassette, già precedentemente individuati, con nota pubblicata sullo stesso sito in data 28 luglio 2015, per i quali ultimi, a differenza che per i primi, per i quali ovviamente le relative procedure sono state appena avviate, già sono state espletate tutte le fasi previste dalle vigenti disposizioni al riguardo, anche con la nomina a dirigente scolastico, per la maggior parte di essi, nelle regioni Lombardia e Sicilia.

Rispondi

Da: Sapete che24/01/2016 11:18:44
È il mio avvocato perché continua a dirmi che ciò non è dimostrabile. Considerando che può avere accesso agli atti solo il legale responsabile del procedimento. Come si fa a dimostrare che questi sono fatti oggettivamente dimostrabili e non le solite voci di corridoio.
Rispondi

Da: Sapete che24/01/2016 11:19:59
Scusate il correttore automatico che mette gli accenti dove non servono.
Rispondi

Da: x Sapete che24/01/2016 14:03:04
Un interessante e illuminante articolo sulla questione dell'accesso agli atti.

Accesso agli atti - endoprocedimentale ed esterno - interesse legittimo o diritto soggettivo?

Nella sua originaria formulazione  il  diritto di accesso, contemplato nell'art 22 della legge 241/90. tendeva ad assicurare  la trasparenza  dell'operato della p.a. avvalorandone lo svolgimento imparziale mediante il  riconoscimento a chiunque  di trovare adeguata tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti tramite l'esercizio del diritto di accesso, rimodulato dalla legge n 15/2005, e comunque nel rispetto ed in osservanza delle tassative modalità fissate dalla legge.
La ratio della legge  241 in ordine all'istituto in esame , è  chiara e di fatto sottende all'intenzione del legislatore di  eludere  o comunque tentare di ridurre  notevolmente il  contenzioso tra il  cittadino e la P.A.
L'accesso, si configura, generalmente come un diritto  soggettivo del cittadino nei confronti dell'amministrazione che detiene il  documento.
Laddove, invece, lo si volesse enucleare nell'alveo degli interessi legittimi, come è già avvenuto in un recente passato, alla luce delle sentenze che ne hanno chiarito la natura,  rientrerebbe nel generale ed ampio potere valutativo dell'Ente che fosse investito dell'istanza, con un correlato stato di soggezione in capo al cittadino richiedente.
Per  come l'istituto  si presenta, l'esercizio del diritto di accesso agli atti   postula  un  preciso obbligo  di osservanza in capo  alla controparte (la P.A.) per cui ve ne  è pienezza di tutela in caso di inadempimento.
Ciò posto, nella disamina dell'iter,  squisitamente operativo,  previsto in funzione del suo corretto esercizio,  l'Amministrazione deve preliminarmente  provvedere alla  verifica della regolarità dell'istanza  mediante il  controllo dell'effettiva sussistenza del indefettibile stato di   legittimità in capo al soggetto  richiedente. Tale  controllo viene, di fatto, esercitato mediante verifica dell'esistenza di una  motivazione a supporto della stessa, e, comunque,  solo dopo aver verificato che il  documento non rientra tra quelli per i quali è prevista l'esclusione o il  differimento.
E quindi, in ultimo, è tenuta ad esibire l'atto richiesto  senza poter entrare nel merito  e senza avere facoltà di formulare ulteriori valutazioni di compatibilità con l'interesse pubblico.
Quindi, la legge stabilisce le condizioni, verificate quelle propedeutiche ragioni giustificative e di legittimità che supportano l'istanza,  è tenuta, expressis verbis, a consentire l'esercizio del diritto.
Pertanto, sostenere, a contrario, che l'accesso è un interesse legittimo significherebbe riconoscere all'amministrazione un potere valutativo circa la compatibilità con l'interesse pubblico dell'istanza ostensiva, condizione che le conferirebbero  non solo, in primis, poteri e facoltà in ordine alle valutazioni da formulare in ordine  ai presupposti di legge, sottesi alla richiesta, ma anche  il  potere di  parametrare l'interesse pubblico con la segretezza del documento e l'eventuale confliggenza con l'interesse privato alla sua conoscenza, circostanze, queste ultime, rientranti in distinta espressa casistica.
Solo all'esito delle prefate valutazioni, potrebbe conferirsi o meno l'esaustiva esplicazione dell'esercizio  del   diritto, mediante l'esercizio della facoltà di accesso.
Per quanto attiene ai termini previsti per l'esperimento dell'esercizio, e l'eventuale sua azione giudiziaria in relazione ad un possibile diniego da parte dell'amministrazione, la legge precisa che il  termine è  di trenta giorni dalla presentazione dell' istanza perché  si è voluto  conferire maggiore snellezza all'intera procedura, con una  plateale riduzione dei termini per procedere, decorsi i  quali, il  cittadino ha facoltà di  presentare una nuova identica istanza di accesso e in caso di nuovo diniego proporla nuovamente o produrre ricorso.
Nella successiva fase, ovvero quando  il  tribunale amministrativo  che ne è investito   accoglie  il  ricorso, lo stesso  non si limita   ad un mero  annullamento del   diniego di accesso ma  ordina all'amministrazione anche l'esibizione della documentazione: un actio ad esibendum  tipica esplicazione della tutela  dei diritti soggettivi e non certamente  degli interessi legittimi.
Da ciò ne deriva che il  legislatore non solo qualifica  espressis verbis, l'accesso come diritto degli interessati alla tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti  ma, al  2 comma dell'art 22, lo qualifica come diritto  costituzionalmente garantito perché costituisce applicazione dei principi  costituzionali di trasparenza ed imparzialità.
Configurandosi, quindi, la natura dell'istituto in esame, quale agile 'accesso ai documenti detenuti da una pubblica amministrazione, risulta, plateale, la sua configurazione strutturale, tipica  dei sacri principi  democratici posti a tutela  e salvaguardia del rispetto delle fondamentali garanzie  che sottendono ai  rapporti  tra il  cittadino, l'amministrazione, il   contribuente  e l'amministrazione finanziaria.
L'istanza,  pertanto, non può essere relegata al rango di mero interesse legittimo ma nell'alveo della piena ed espressa tutela  propria e tipica del   diritto soggettivo in quanto diritto costituzionalmente garantito, diretta ed immediata espressione dei valori contenuti nell'art. 97 della costituzione
Proprio per questo, la richiesta di accesso agli atti    risulta oggetto   particolarmente sensibile  ogni amministrazione:  costituisce, sicuramente, uno dei fuochi portanti  intorno al quale ruota l'impianto della legge 241/90.
Per quanto correlato al procedimento amministrativo ha vita  e vigore propri e  rimane distinto rispetto allo stesso.
Si configura come un forte momento partecipativo, di natura accessoria, riconosciuto solo a  chi ha un interesse diretto, in quanto deve appartenere alla sfera dell'interessato .
Deve trattarsi di un concreto interesse contenente un   quid pluris  diretto ed immediato del  soggetto  in ordine alla salvaguardia di   bene della vita correlato a quel preciso  documento.
Deve, inoltre,  trattarsi di un interesse attuale.
Pertanto chi se ne fa portatore è generalmente tenuto a dare adeguata motivazione in funzione  della produzione dell' istanza di accesso ai documenti medesimi ed esporla esaustivamente nella stessa.
Quando, invece,  il   diritto in esso  contemplato è predisposto in  funzione e tutela del soggetto che risulti parte di un procedimento  amministrativo, viene definito genericamente endoprocedimentale: l'atto oggetto di  richiesta di accesso lo riguarda direttamente nella misura in cui  ha ad oggetto i documenti di quel procedimento. Costituisce, de facto, l'accesso partecipativo, per come disciplinato  dall'articolo 10 della legge 241,  un  momento risolutivo dell'esercizio del diritto che non richiede per poter essere azionato  l'obbligo di indicare  la motivazione sottesa a tale esercizio, proprio perché  il  richiedente è già parte integrata in quel procedimento.
Diverse, ulteriori  dinamiche sottese all'esercizio del diritto di accesso   lo definiscono esterno o informativo ex art. 22 della legge 241/90 laddove  il  richiedente, non essendo   parte di quel procedimento abbia  l'obbligo di motivare la sua richiesta e rendere nota la ratio che la sottende.

Ai fini della legittimità dell'esercizio  del diritto di accesso agli atti, rilevano i profili oggettivi e soggettivi sottesi alla salvaguardia delle situazioni giuridicamente tutelabili, che un maldestro ed erroneo esercizio di tale esercizio  potrebbero  ledere.
Pertanto, a ragion veduta, nella 241 del 90,  l'accesso non costituisce una mera pretesa  del cittadino, scevra da verifiche in ordine alla legittimità ed al merito  in capo a  chi se ne fa portatore, ritenendosi limitata la platea dei soggetti   che possono correttamente accedere alla  procedura.
Occorre che  il  richiedente sia  effettivamente titolato e legittimato alla salvaguardia di  una situazione giuridicamente rilevante: ciò sottende alla ragione per la quale è previsto che l'istanza debba essere motivata, ma solo quando non si tratti di  accesso endoprocedimentale.
Per altro verso, va sempre tutelato il diritto sotteso all'istanza atteso che  la richiesta di accesso è motivata  dalla necessità di dovere curare e difendere i propri interessi giuridici. La P.A. non è autorizzata a valutare la fondatezza o l' ammissibilità della domanda che l'istante intende proporre all'Autorità Giudiziaria ma deve solo esaminare la richiesta e valutarne la corrispondenza con i principi fissati dalla normativa.
Va da sé che in ordine a quanto forma oggetto di richiesta di accesso, non può sottacersi la sussistenza della  generale  e variegata congerie di atti   rientranti nella nozione di  documento amministrativo, nozione in cui si ravvisa  "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
In un contesto  sociale, ampio ed  in continua evoluzione,  in concomitanza con le  correlate dinamiche  del diritto soggettivo, è plateale  la rilevanza che al riguardo  ha assunto, nell'ambito della disciplina del diritto  di accesso,  anche la stessa normativa comunitaria che  contiene   vincolanti parametri attuativi posti al legislatore nazionale, in ordine alla disciplina degli atti interni.
Consentire l'esercizio del diritto di accesso è un obbligo di legge  che  l'amministrazione che  ne venga investita  non ha, in alcun modo,  il  potere di impedire entrando  nel merito delle valutazioni sottese all'esercizio di tale diritto se non  in funzione  della violazione della casistica espressamente  tabellata che non  consente   che l'esercizio del suo diritto avvenga al di fuori dei  casi fissati espressamente dalla legge.
Il diritto di accesso rappresenta una precisa  attuazione del principio di trasparenza, consentendo , in ragione dei correlati interessi pubblici dalla stessa scaturenti ed ,  alla cui tutela è  preposto,  l'inevitabile esplicazione del  correlato ed inviolabile principio di  imparzialità dell'operato della P.A. costituzionalmente sancito.

Fonte: http://www.diritto.it/docs/36839-accesso-agli-atti-endoprocedimentale-ed-esterno-interesse-legittimo-o-diritto-soggettivo

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Da: Interessanti novit sui contenziosi pendenti dei31/01/2016 17:53:11
Concorsi per dirigenti scolastici, D.D.G. 11 novembre 2004 e D.M. 3 ottobre 2006.

Sulla vicenda dei contenziosi pendenti, ex art. 1 commi 87 e 88 della legge 107/2015, stanno emergendo nuovi elementi che gettano nuove ombre e sui quali ci auguriamo che si faccia al più presto piena luce da parte degli organi e degli uffici competenti, dal momento che conformano non pochi dubbi e perplessità sulla vicenda, alimentandone altri. Così in Campania, a seguito dell'adozione del decreto ministeriale con il quale si stabilivano le modalità di organizzazione dei corsi intensivi volti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici di cui al comma 88 della suddetta legge, furono presentate richieste di partecipazione al corso da parte di un gruppo di 17 docenti i quali dichiararono di avere contenziosi - alcuni di essi instaurati in modo collettivo - pendenti  avverso i concorsi indicati. Dunque resta confermato che la "ricognizione" che l'ufficio doveva effettuare, fu realizzata attraverso la richiesta di partecipazione del suddetto gruppo. Che non ci fossero solo i suddetti 17 partecipanti è confermato dal fatto che, come si evince dalla nota pubblicata sul sito dell'USR Campania, in data 23 dicembre 2015, da una nuova ricognizione è sortito fuori un gruppo con i nominativi di altri 9 docenti, anch'essi con ricorsi pendenti avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006. Tornando al gruppo dei primi 17, i ricorsi che vengono indicati a supporto sono stati presentati, per la maggior parte,  negli anni a partire dal 2013. L'ultimo ricorso, in ordine di tempo, risulta addirittura presentato al TAR della Campania nel  giugno del 2015, nel mentre la legge, compreso l'emendamento relativo ai contenziosi pendenti, era in discussione in parlamento,  discussione iniziata il 14 maggio 2015 e conclusasi il 9 luglio seguente. Tale ricorso, riferendosi alle procedure del concorso bandito nel 2004,  è stato dunque depositato dopo ben oltre dieci anni dalla pubblicazione del bando del concorso conclusosi nel 2007, con la pubblicazione delle graduatorie di merito! C'è dunque tanta materia sulla quale indagare, se lo si vuole, per scoprire e fare piena luce su tutti i passaggi di un articolato meccanismo, che, alla fine, ha consentito, a persone che non avevano superato neppure una delle prove dei concorsi in questione, di sedere oggi sulle poltrone dirigenziali.


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Da: Sapete che31/01/2016 19:22:31
Appunto, se lo si vuole!
Ma a quanto pare.............
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Da: Ricorsi pendenti in Campania siamo a quota 2802/02/2016 12:08:37
Dopo quelli estivi e natalizi, in Campania arrivano anche i contenziosi pendenti del periodo di Carnevale. La nota prot. n. AOODRCA. 1794 del  29 gennaio 2016, pubblicata in data 01.02.2016 sul sito dell'USR Campania, aggiunge infatti altri due nominati ai nove docenti già individuati con nota  prot. n. AOODRCA.14159  del 21 dicembre 2015, avente ad oggetto "ricognizione situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici DDG 22.11.2004, DM 03.10.2006" i quali, a loro volta, si aggiungevano ai diciassette indicati nella precedente nota prot. n. AOODRCA.8004 del 28.07.2015. Facendo la somma i contenziosi pendenti sinora individuati in Campania sono ventotto e non sappiamo se finisce qui. Interessante il fatto che nella nota del 1° febbraio scorso sia riporta l'annotazione che si tratti di "docenti che hanno attualmente pendenti ricorsi avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006 o che hanno titolo all'inserimento nell'elenco in parola a seguito di pronuncia dell'autorità giudiziaria ". Di cosa si tratta? Riporto sinteticamente quanto emerge da una ricerca sul sito istituzionale della giustizia amministrativa. In Campania, uno dei concorrenti al concorso bandito nel 2004, aveva impugnato l'esito negativo della prova scritta. Dopo una sentenza favorevole aveva ottenuto una nuova correzione degli elaborati, ma anche in questa occasione la valutazione era risultata negativa. Nuovo ricorso al TAR della Campoania, questa volta respinto. Impugnazione presso il Consiglio di Stato che, in base a quanto certificato, non si è ancora pronunciato. Dunque il ricorso è da considerarsi pendente. Da qui il recente ricorso, sempre al TAR, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'istruzione con il quale sono stati indicati i nominativi dei docenti che hanno attualmente pendenti ricorsi avverso le procedure concorsuali indette con DDG del 22.11.04 e con DM del 3.10.06. Al riguardo nei giorni scorsi è stata pubblicata la relativa sentenza dei giudici amministrativi con la quale si accoglie il ricorso e, per effetto, si annullano gli atti impugnati, imponendo all'amministrazione di rinnovare tali atti con riferimento alla sola parte ricorrente che viene, quindi, ammessa al corso intensivo e alla prova scritta, previa organizzazione, se necessario, di un nuovo corso e di un'ulteriore prova di esame. Da sottolineare che con la stessa sentenza il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
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Da: e giustizia sia in tutti i sensi03/03/2016 14:15:31
se ci sono ricorsi in atto si verificheranno le posizioni di pendenza oppure no, in effetti i nominativi sono stati individuati dagli uffici preposti e non dai diretti interessati alla frequenza del corso concorso, che ora sono dirigenti a tutti gli effetti. Sfido chiunque di chi si lamenta a tirarsi in dietro di fronte ad una opportunità data dalla legge, considerando che se ci sono stati tanti ricorsi negli ultimi concorsi regionali forse e il caso di farsi ulteriori domande sulla trasparenza di tali concorsi? in effetti sembra che i prossimi saranno Nazionali, non a caso. Tra l'altro non mi sembra che quelli indetti dalla 107 sono stati gli unici corsi concorsi riservati nel tempo...
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Da: Per post precedente03/03/2016 15:49:13
In questo caso  , però, sarebbe stato giusto applicare lo stesso trattamento a tutti coloro che presero parte al concorso del 2004 che fu annullato per tutti non solo per chi aveva pendenze.
Perché a conti fatti chi è rimasto fuori tra i partecipanti a quel concorso?
Solo chi non è riuscito a trovarsi il santo giusto !
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Da: Da Aetnaet06/03/2016 13:53:40

Dirigenti Scolastici: Concorso DS: In Campania nuovo corso intensivo per contenziosi pendenti
al link: http://www.aetnanet.org/scuola-news-24880004.html

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Da: Sapete che07/03/2016 17:47:14
Ma questo è il terzo per i campani?
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Da: Ma si sa 08/03/2016 01:16:16
I campani in tema di concorsi amano eccedere. Non sarà un caso che in questo momento ci siano dirigenti scolastici campani diffusi in tutte le regioni italiane. Vi ricordare il periodo nel quale gli uffici postali di tutta Italia furono invasi da napoletani? E poi, quale regione ha dato il maggior numero di migranti al tempo delle partenze dei bastimenti? Corsi e ricorsi storici...
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Da: Contenziosi pendenti in Campania storia infinita09/03/2016 00:54:49
In data 7 marzo 2015, sul sito dell'USR della Campania è stato pubblicato il decreto e l'elenco degli aspiranti alla nomina nella commissione esaminatrice per la prova scritta finale ex art. 1, comma 87, l. 107/2015 della stessa regione. Dunque i nuovi undici concorrenti interessati, con "contenziosi pendenti", non solo faranno il corso intensivo in una scuola di Napoli, esonerati dal servizio, ma saranno esaminati da una commissione costituita dall'ufficio regionale scolastico della regione di appartenenza. Con l'occasione va ricordato che la nomina di tale commissione si rende necessaria dal momento che i diciassette docenti della regione Campania, che furono a suo tempo individuati con nota pubblicata sullo stesso sito in data 28 luglio 2015, avente ad oggetto: "Ricognizione situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici DDG 22.11.2004 e DM 03.10.2006", furono ammessi, con nota del 20 agosto 2015, pubblicata sul sito dell'USR dell'Abruzzo,  a partecipare, a loro spese, al corso intensivo e alla successiva prova scritta che si tennero, presso la sede di quest'ultimo ufficio, a L'Aquila. Successivamente, con D.D.G. n. 979 del 30 settembre 2015, all'articolo 1, fu data la possibilità per coloro che avevano superato la prova scritta - in pratica tutti coloro che vi avevano partecipato dal momento che, evidentemente, non si trattava di una prova selettiva ma di una vera e propria sanatoria, con un voto minimo di 21/30, conseguito da ben dodici dei sedici concorrenti campani esaminati, in una percentuale dunque del 75%, così come si evince dall'approvazione della graduatoria generale di merito di cui al DM 499/2015, pubblicata sul sito dell'USR Campania in data 22.09.2015 - di essere nominati in altre regioni italiane, in particolare in Lombardia e in Abruzzo, mettendo a disposizione 42 posti di dirigenti scolastici. Con successivi decreti furono infine assegnate, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, le sedi, sette in Sicilia e sette in Lombardia, ai quattordici neodirigenti della Campania che avevano presentato l'apposita istanza di partecipazione alla procedura finalizzata alla copertura dei posti di cui all'articolo 1 del succitato D.D.G. 979. Il seguito alla prossima puntata

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