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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1418461 volte

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Da: buona notte26/11/2012 23:21:05
e anche il 26 novembre tombè
Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere26/11/2012 23:21:30
"riguardo il c.d. obbligo scolastico io l'ho capita così:

-obbligo scolastico: abrogando la 9/99, la 53/03 ha di fatto riportato questo obbligo a 8 anni, trasformando anche "l'obbligo di frequenza di attività formative" fino a 18 anni, introdotto con la 144/09, in un diritto-dovere all'istruzione e formazione. Con il famoso c. 622 della 296/06 si introduce il concetto di:
-obbligo di istruzione, per almeno 10 anni, obbligo che può essere assolto, come dice la 139/07, in prima attuazione per il 2007/08 e 2008/09 anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. L'art. 64 della 133/08 toglie via la "prima attuazione" e rende definitivi gli altri percorsi, che includono le qualifiche e i diplomi dell'istruzione professionale regionale e le altre strutture formative accreditate. (In Toscana l'obbligo di istruzione è obbligo scolastico dato che la Regione non si è avvalsa della possibilità di utilizzare agenzie diverse dalle scuole per fornire tale servizio). Rimane quel diritto-dovere all'istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica almeno triennale o di un diploma, anche definito:
-obbligo formativo, fino ai 18 anni di età, che può essere espletato anche nell'apprendistato a partire dai quindici anni di età per la 77/2005, ma portato a sedici con il comma 622 della 296/06 per l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 10 anni.

Sono gradite correzioni".

Trovo sia tutto giusto tranne un dettaglio:

E' errato parlare di "obbligo formativo fino a 18 anni"  (ovvero dai 16 ai 18 anni). L'obbligo formativo è quello introdotto con la legge 144/09 ed è detto anche "obbligo di frequenza di attività formative".
Tale obbligo è stato sostituito dal "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione".
E' esatto, dunque, parlare di "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per 12 anni", infatti il diritto-dovere inizia dalla classe prima della scuola primaria e termina a 18 anni (o fino al conseguimento di una qualifica o di un diploma).
All'interno del diritto-dovere si colloca l'obbligo d'istruzione x 10 anni (fino a 16 anni).
Rispondi

Da: Waiting for... 26/11/2012 23:36:38
Esempio terra terra.
Un alunno frequenta il biennio della secondaria di secondo grado. Ha 16 anni, ha frequentato la scuola per 10 anni.
In base alla normativa vigente, si trova ancora nel "diritto-dovere" di acquisire almeno una qualifica con corso triennale entro il 18esimo anno di età.
Se, invece, a 16 anni, terminato il biennio, resta casa a fare il/la casalingo/a, i genitori sono in difetto rispetto alla legge?
Si può quindi parlare in qualche modo di "evasione", se non si tiene conto del "dovere" di istruzione?
I genitori sono passibili di sanzioni?
Chi mi risponde in maniera chiara, atteso che "obbligo" e "diritto-dovere" per la legge sono due cose diverse?
Grazie
Rispondi

Da: ma vedi un po''?26/11/2012 23:36:49
@  o voi che andate a Nola
                                                
"gli hanno fatti fare" ??????? :-((  
Rispondi

Da: FUORI I RICORRENTI LAST MINUTE27/11/2012 00:27:38
.......Sembra che Nola incuta parecchio spavento ad alcuni........




     I RICORRENTI LAST MINUTE DOVRANNO ESSERE

                           F   U   O   R   I

     DA QUESTO CONCORSO AL PIU' PRESTO !!!!!!!!!!!

Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 00:48:51
X Waiting for
Secondo l'art. 5 del Dlgs 76/05 sembrerebbe che i genitori siano passibili di sanzioni:

Art. 5.
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
Rispondi

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Da: copia  e incolla27/11/2012 05:25:18
e il contributo personale dov'è :

vai a posto prenderai 3.

Così speri di diventare DS?

Stupidotta !!!!!
Rispondi

Da: copia e incolla27/11/2012 05:26:41
::::::::  ??????
Rispondi

Da: Restiamo uniti27/11/2012 05:32:57
Gent.mo Fazio,

mi sembra tutto un incubo: sono o no gli insegnanti della Scuola Pubblica a trasmettere il senso dello Stato, la storia di una Repubblica, il rispetto delle leggi?



E dunque in nome di cosa vengono continuamente vilipesi dallo Stato stesso che LORO e non altri difendono ogni giorno?

Lei non può nemmeno immaginare il dolore, sì il dolore provocato dalle parole false, superficiali e sprezzanti pronunciate ieri nella sua trasmissione da un Presidente del Consiglio che, è sempre bene ricordarlo, nessuno ha votato e sta cambiando la vita di tutti i signor nessuno.

Vi è sfuggita la storia del docente suicida di Napoli di poche settimane fa?
Devono forse essercene altri perché questo scempio di fermi?

Fra l'altro è bizzarro parlare così della scuola mentre contemporaneamente ci vogliono sensibilizzare al problema del "femminicidio" (bruttissima parola): non sono forse per lo più donne gli insegnanti?

Non passa forse dal rispetto dei ruoli lavorativi - e non - quel senso di giusta considerazione e di relativa protezione nel contesto familiare e civile che una donna dovrebbe sentire come certo?

Infangandone il lavoro siamo sicuri di non fare ulteriori danni anche in questo senso?

Un'insegnante ha recentemente trovato questa comunicazione sul diario di uno studente: "i genitori di XY lavorano 12 ore al giorno, non 18 la settimana, quindi non hanno tempo di venire a parlare con lei".
Peccato che lei si occupa di quel figlio e dei figli di tanti altri.
Peccato che lei dopo aver passato "solo" 18 ore coi ragazzi (e crediamo che sia facile? volete provare? immaginate anche solo lontanamente come ci si sente dopo aver passato 5 ore al giorno con un centinaio di adolescenti diversi alla volta?), passa tutte le altre ore a pensare a loro e a lavorare per loro, domeniche comprese, perché, nonostante sia stanca, a volte delusa, incavolata, sconvolta o preoccupata, li considera preziosi e questo è più importante.

Misuratele le ore di lavoro dei prof, dotateli di cartellino e teneteli a scuola fino alle 19, come è possibile fare negli altri paesi perché ci sono ambienti e materiali appositi. Poi misuratele anche mentre cenano, mentre vanno in libreria, mentre navigano su internet o guardano la tv perché la mente mai si stacca da loro, dal cercare, vagliare, scegliere i contenuti e le parole per loro.
Rispondi

Da: I problemi nella27/11/2012 05:55:14
vicina Regione:
_______________________
Accolto l'appello di due ricorrenti con due ordinanze cautelari che sollecitano il TAR a una rapida decisione di merito sulla questione posta in merito all'incompatibilità di alcuni dei membri della commissione concorsuale. Nei mesi scorsi, sullo stesso tema, era intervenuto l'on. Russo (PD). Ancora una volta il Tar boccia ma il CdS accoglie. Attesa per l'udienza dei ricorsi Anief del 22 novembre.

La storia si ripete e, spesso, in appello le sentenze o le ordinanze sono riformulate. È successo ancora una volta per il concorso a dirigente scolastico, dove i ricorrenti trovano ascolto dai giudici di secondo grado che già si erano pronunciati sull'erroneità dei quiz somministrati il giorno delle prove preselettive, sebbene in sede cautelare.

In questo caso, i giudici del Tar Lazio nel luglio scorso avevano rigettato la richiesta di ammissione con riserva alle prove orali dei due ricorrenti della regione Lazio perché "le sollevate doglianze, ove fondate [avrebbero condotto] ad efficacia caducante in via generale degli atti impugnati", ovvero avrebbero annullato tutti gli atti delle commissioni preposte con verbali ed elenco degli ammessi annessi; ma per i giudici del Consiglio di Stato, con ordinanze 4259 e 4260 del 25 ottobre 2012, "l'appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso articolato in primo grado concernente l'incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione dell'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001".

La violazione è la stessa denunciata nel giugno scorso dall'onorevole Russo (PD) che aveva annunciato in un comunicato un'interrogazione parlamentare con cui richiedere al ministro Profumo di verificare se alcuni membri della commissioni fossero anche dirigenti sindacali: "nelle persone delle professoresse Spaziani Elisabetta, membro del Consiglio generale della CISL-Roma, ed Ester Rizzi della rete Anp-net dell'organigramma dell'Anp-Roma, sindacato, peraltro, costituitosi ad opponendum nei ricorsi richiedenti l'annullamento della procedura concorsuale".

Concludono i giudici di Palazzo Spada sollecitando il Tar a fissare con urgenza l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo. Mentre, ormai, manca un mese alla decisione dei giudici amministrativi sui ricorsi promossi dall'Anief sull'erroneità dei quiz somministrati nelle prove preselettive e sulla conseguente violazione del bando di concorso che, se acclarata, invaliderebbe l'intera procedura e ne richiederebbe l'immediata rinnovazione.

Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla scuola, a tal proposito ribadisce la richiesta al Parlamento perché affronti quanto prima il tema e riconosca a tutti i ricorrenti il diritto a essere valutati correttamente nelle prove scritte.

Il comunicato sull'interrogazione dell'on. Russo

Il testo del decreto legislativo in questione

"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: […] e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."

Rispondi

Da: come  non concordare27/11/2012 07:46:59
che si rimanda la decisione definitiva...evidentemente i giudici in gergo stanno facendo melina. In sintesi non sanno che pesci prendere e vogliono evitare decisioni nel merito. Forse perchè entrare nel merito comporterebbe acclarare le molte irregolarità e dai piani alti del Miur questo sarebbe visto come devastante. Cari miei neo Ds comunque sulla vostra testa pende una bella spada di Damocle...

nel merito il concorso sarà spazzato via!
Rispondi

Da: Che brutta27/11/2012 07:47:52
figura farete a Nola
Rispondi

Da: dalla Lombardia27/11/2012 07:54:50
Lettera aperta al nuovo direttore generale dell' USR Lombardia dott. Francesco De Sanctis relativamente al concorso per DS - di Carlo Soldano

In un'intervista sulla stampa risulta che Lei ha dichiarato relativamente al concorso per DS: «Aspettiamo di vedere cosa deciderà il Consiglio di Stato il 20 novembre. Rispetteremo la decisione dei magistrati. Poi decideremo il da farsi. E' una situazione che si è creata per una serie di problemi ma che cercheremo di risolvere. I nuovi dirigenti scolastici sono fondamentali per rimettere in equilibrio il sistema. Un preside non dovrebbe ritrovarsi a dirigere due o tre scuole».
Vorrei permettermi di suggerirLe, oltre al doveroso rispetto della decisione dei magistrati, di condurre una accurata indagine interna per individuare i responsabili di questa situazione per fare in modo che siano messi in condizione di non produrre ulteriori danni.
Sommariamente, in ordine sparso, i danni finora subiti dalla società lombarda sono:
la gestione precaria delle scuole lombarde tra il momento della prima sentenza che evidenziava la illegittimità nella gestione del concorso (non la sola trasparenza, come ben precisato dal TAR) ed il momento della sentenza definitiva;
il messaggio "educativo" più volte inviato anche da alti livelli, mentre si investe in progetti legalità, che se l'applicazione della legge dà risultati che non piacciono allora occorre cambiare la legge;
un uso quantomeno scorretto dello strumento concorso, che non ha permesso l'individuazione dei migliori tra coloro che aspiravano a svolgere il ruolo di DS;
uno sciupio di denaro pubblico.

Inoltre, la situazione che si è creata ha ridotto la serenità di rapporto tra alcuni degli operatori della formazione, e i docenti che chiedevano il rispetto della legalità si sono sentiti diffamati, in quanto individuati come persone che attaccandosi al formalismo volevano ottenere qualcosa che non spettava loro.

Auspico che in qualità di nuovo direttore generale, cui auguro buon lavoro, sappia ripristinare la legalità e la serenità, senza caccia alle streghe, ma senza sconti, consapevole degli enormi danni subiti dalla scuola lombarda, dai ricorrenti e da coloro che correttamente hanno affrontato le prove concorsuali e pensavano di averle superate.

Auguro infine al direttore di essere in grado, senza decisioni affrettate, di sbrogliare una matassa giuridica che temo durerà del tempo anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato.

Buon lavoro!

Carlo Soldano
Rispondi

Da: I rigetti27/11/2012 07:57:26
cercasi tribunale che entri nel merito......

E mandi a casa tutti quanti!

Questo concorso andava svolto in modo regolare!
Rispondi

Da: mi raccomando27/11/2012 07:58:19
puzzelle non piangete!!!

Ci saranno tempi migliori!
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 08:29:15
X obbligo e diritto dovere

Dunque, per rimanere sempre "terra terra", siccome anche il "diritto-dovere" è sanzionabile, in cosa consiste la differenza con "obbligo"? Se sono entrambi sanzionabili NON vi è, nella pratica, al di là della questione terminologica, NESSUNA differeenza. E dunque, se nella legge 296/96 (art. 1, comma 622) è previsto l'obbligo per 10 anni (fermo restando che poi, nella stessa legge, al comma 624 si fa riferimento, di nuovo, al famoso diritto-dovere di istruzione e formazione fino an18 anni) e nello stesso decreto Fioroni, all'articolo uno, sono richiamati sia i commi 622 che 624 della suddetta legge 296/96 che l'articolo 5 del (PRECEDENTE) d.lgs. 76/05, mi pongo una domanda semplicissima: se uno straniero mi chiede: per quanti anni in Italia i ragazzi sono obbligati (quindi: DEVONO) essere istruiti e/o formati per legge, io cosa rispondo? 10 anni, 11 anni (scuola del primo ciclo + qualifica triennale, senza passare per il biennio della secondaria del secondo ciclo) oppure 12 anni (qualifica triennale DOPO aver frequentato con successo il biennio della secondaria del secondo ciclo)?

Vorrei una risposta chiara ed univoca, su COSA devo rispondere allo straniero che mi ponga questa domanda precisa, senza dover fare precisazioni e distinzioni di normative, che lo straniero, ovviamente, NON capirebbe.

Grazie a chi mi darà una risposta secca.
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 08:53:57
P.S.
Tutto il discorso è riassunto (e reso ancora più... OSCURO) dall'articolo 5 del DPR 122/09, che cito:

Art. 5.
               Assolvimento dell'obbligo di istruzione
  1.  L'obbligo  di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal
regolamento   adottato   con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione  22  agosto  2007,  n.  139, nel quadro del diritto-dovere
all'istruzione  e  alla  formazione  di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Io continuo a NON capire per quanti anni un alunno italiano deve essere istruito e/o formato OBBLIGATORIAMENTE e cosa bisogna rispondere, seccamente, a chi ci pone questa domanda.

Grazie a chi mi farà capite la cosa in DUE parole.
Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 09:12:57
x Wating for

Io risponderei così:
1) se vuoi frequentare un IeFP (regionale), sei tenuto a conseguire la qualifica (quindi devi frequentare fino a 17 anni)
2) se vuoi proseguire con l'apprendistato, puoi farlo con un contratto di lavoro che ti permetta di conseguire una qualifica professionale
2) se vuoi frequentare un liceo, un istituto professionale o un istituto tecnico, non sei tenuto a conseguire un diploma (ci si arriva a 19 anni), ma devi comunque frequentare fino a 18 anni.
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 09:16:42
X obbligo e diritto dovere

Forse non ho posto bene la domanda.

Non mi pongo il problema del "se vuoi" o "se non vuoi". Ripeto: una persona qualsiasi mi chiede: in Italia un ragazzo fino a che età deve andare a scuola (o: per quanti anni deve essere istruito e/o formato OBBLIGATORIAMENTE)?

Io COSA RISPONDO?

UNA risposta secca, per piacere, NON "se vuoi" o "se non vuoi"

Grazie
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 09:17:27
@ Waiting for, Obbligo... & co.

Per me l'obbligo dura 10 anni scolastici, nel senso che se vieni bocciato diventano 11, poi 12.... Superato con successo il secondo anno delle superiori fai quello che ti pare.
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 09:18:32
Ah, ecco. Questa di Redpen già è una risposta plausibile. Concordate?
O è errata?
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 09:25:59
X Redpen

Buona la tua risposta. Ma ciò come si concilia con l'art. 5 del 76/05, che prevede non meglio precisate "sanzioni" per i genitori degli alunni che non assolvono al diritto si istruzione e formazione per almeno 12 anni entro i 18 anni di età?
Allora? Gli anni sono 11, in base a quanto sembra far capire l'articolo 64 della 133/08? O 12, in base a quanto pare si capisca dal 76/05? O... come dici tu, 10, come, un po' contraddittoriamente sembra lasciare intendere il decreto Fioroni (contraddittorio per il fatto che all'articolo 1 prima si afferma che c'è l'obbligo per 10 anni e poi si ricomincia con la storia del diritto-dovere del 76/05!!!)?
Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 09:26:34
no, è errata. L'obbligo termina a 16 anni, a prescindere dalla classe frequentata
Rispondi

Da: ma che27/11/2012 09:29:19
dici!!!!!!
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 09:38:47
X diritto dovere

Quindi, se domani l'uomo della strada mi chiede:
io fino a che età "aggia mannà 'a shcol' a' figliem' pe' NUN passà e' uaie c'à legg'", io cosa gli rispondo?

Fino a 16 anni (indipendentemente dalla classe frequentata)?
Fino a 16 anni (se conclude con successo il biennio della secondaria di secondo grado)?
Fino a quando non conclude con successo il biennio della scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dall'età?
Fino a 17 anni (licenza della scuola secondaria di primo grado + qualifica triennale)?
Fino a 18 anni (licenza di scuola secondaria di primo grado + biennio della scuola secondaria di secondo grado + qualifica triennale)?

Sono 5 risposte diverse, ma molto chiare e precise.

Un grazie a chi mi aiuterà a fornire quella GIUSTA (SOLO UNA di esse!) all'uomo della strada che mi ha posto, in dialetto, la suddetta domanda!
(altrimenti, un DS che figura fa se non sa rispondere all'uomo della strada che gli pone una semplice domandina così, all'apparenza, banale?)

Davvero MILLE grazie
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 09:39:13
La mia risposta é legata alla certificazione delle competenze prevista all'assolvimento del l'obbligo scolastico, e cioé al termine della seconda classe del secondo ciclo di istruzione.
Questo puó essere utile:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/12952/11210
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 09:48:12
Ok, Redpen, per te è la mia risposta numero 3, in base alla circolare del 2010 che citi.

Ma "obbligo e diritto dovere" mi pareva non essere d'accordo.
Erro?
Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 09:51:31
x waiting

Fino a 17 anni (licenza della scuola secondaria di primo grado + qualifica triennale)
Rispondi

Da: FUORI I RICORRENTI LAST MINUTE27/11/2012 09:52:23
A Nola ci sarò anch'io (come potrei mancare?), ma non saprete chi sono.



UNIAMO LE NOSTRE FORZE E FACCIAMO VALERE IL DIRITTO E LA LEGALITA'.
I 103 RICORRENTI NON MERITANO DI ANDARE A SOSTENERE IL COLLOQUIO, IN QUANTO NON HANNO SUPERATO UN'IMPORTANTE FASE DEL CONCORSO, CHE HA LASCIATO FUORI COLLEGHI ANCHE PREPARATISSIMI.

BUTTIAMOLI

F    U    O    R    I    !  !  !  !  !  !  !  !


Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 09:59:52
Supponiamo che termini il biennio a 17 anni.
In questo caso avrebbe assolto l'obbligo, ma non il diritto-dovere, quindi il padre sarebbe sanzionabile.
Rispondi

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