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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1418490 volte

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Da: Di sicuro nel comma 88 16/07/2016 17:56:56
il legislatore scrivendo "una sentenza definitiva" e non "la sentenza definitiva" intendeva palesemente escludere dalla "sanatoria" coloro che avevano una sentenza sfavorevole o dinanzi al TAR, non impugnata, o dinanzi al Consiglio di Stato. L'estensione interpretativa di non considerare definitive tali sentenze, laddove impugnate per revocazione  o per opposizione al decreto di perenzione, che, tra l'altro, la norma prevede solo per determinati specifici casi, la qual cosa non estingue il dato di una sentenza definitiva non favorevole. ha consentito di fatto a chi non ne avrebbe avuto diritto di attingere alla sanatoria, cosa che non era nelle intenzioni di chi ha varato questa norma, generando appunto l'assalto alla diligenza anche con ricorsi per revocazione presentati quando già la norma in questione era stata inserita in commissione nel provvedimento originario. Provvedimento, va sottolineato, che nulla prevedeva al riguardo ma che è stato modificato nel corso dell'esame. Si aspetta che la giustizia si pronunci al riguardo, anche rispetto alle disparità di trattamento che palesemente ne sono derivate.
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Da: Non sono pratico di leggi e leggine16/07/2016 18:23:22
Mi pare molto oculato un post nell'altro forum e lo riporto:

@  ahhhh si!    16/07/2016 11.01.26
Per meglio precisare:
Una sentenza diventa definitiva (passato in giudicato), quando non è impugnata entro trenta giorni (che possono essere 75 se interessa il periodo estivo dal primo agosto al 15 settembre) dalla notifica (se è stata notificata), oppure (nel caso non venga notificata) se sono trascorsi sei mesi (una volta era un anno) dal deposito di essa( che possono diventare sette mesi e mezzo) nel caso in cui fosse impugnata (anche con la revocazione). Se fosse impugnata oltre il termine del quale ho parlato, essa resterebbe definitiva. La revocazione aprirebbe un nuovo contenzioso, basandosi sul vecchio. La legge non prevede termini per l'azione di revocazione.
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Da: Non sono pratico di leggi e leggine16/07/2016 18:23:53
Mi pare molto oculato un post nell'altro forum e lo riporto:

@  ahhhh si!    16/07/2016 11.01.26
Per meglio precisare:
Una sentenza diventa definitiva (passato in giudicato), quando non è impugnata entro trenta giorni (che possono essere 75 se interessa il periodo estivo dal primo agosto al 15 settembre) dalla notifica (se è stata notificata), oppure (nel caso non venga notificata) se sono trascorsi sei mesi (una volta era un anno) dal deposito di essa( che possono diventare sette mesi e mezzo) nel caso in cui fosse impugnata (anche con la revocazione). Se fosse impugnata oltre il termine del quale ho parlato, essa resterebbe definitiva. La revocazione aprirebbe un nuovo contenzioso, basandosi sul vecchio. La legge non prevede termini per l'azione di revocazione.
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Da: Se la revocazione16/07/2016 20:24:56
apre un nuovo contenzioso basandosi sul vecchio, come la mettiamo con la sentenza definitiva che pure c'è stata? Non conta più nulla?
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Da: Se la revocazione16/07/2016 20:25:10
apre un nuovo contenzioso basandosi sul vecchio, come la mettiamo con la sentenza definitiva che pure c'è stata? Non conta più nulla?
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Da: Non sono pratico di leggi e leggine16/07/2016 20:58:49
Non ho trovata la risposta sull'altro forum. Non sono in grado di risponderti.
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Da: Sulla revocazione delle sentenze16/07/2016 22:12:27
La revocazione si propone allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Si ha revocazione ordinaria allorché l'impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza; la revocazione è invece straordinaria quando è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La revocazione è incompatibile con l'appello sicché sono impugnabili per revocazione le sentenze pronunciate in unico grado (inappellabili) o in grado di appello.
Non sono invece soggette a revocazione le sentenze ancora appellabili.
Più nel dettaglio, gli artt. 395 e 396 del cpc prevedono l'impugnabilità per revocazione:
a) delle sentenze pronunciate in grado di appello;
b) delle sentenze pronunciate in unico grado (inappellabili)
c) delle sentenze pronunciate in prima istanza, una volta scaduto il termine per l'appello (ma solo per i motivi della revocazione straordinaria).
A mente dell'art. 403 cpc, non possono invece essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate nel giudizio di revocazione.
La revocazione straordinaria è poi ammessa:
a) contro il decreto ingiuntivo definitivo, in mancanza, cioè, di opposizione;
b) contro la sentenza arbitrale, quando non può proporsi l'azione di nullità;
c) contro la sentenza dichiarativa del fallimento.
I presupposti della revocazione ordinaria sono individuati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 cpc e sono:
un errore di fatto che infici la sentenza se detto errore risulta dagli atti e documenti della causa (vi è questo tipo di errore allorché la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e a condizione che la questione non abbia formato oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi);
la contrarietà della sentenza ad altra precedente avente tra le parti l'autorità di cosa giudicata purchè non vi sia stata pronuncia sulla relativa eccezione.
Il termine per proporre la revocazione ordinaria è quello di 30 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero quello di sei mesi dal suo deposito, se la sentenza non viene notificata.
La revocazione straordinaria è proponibile entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o da quello in cui è stato recuperato il documento o è passato in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 cpc.
I motivi della revocazione straordinaria sono individuati ai nn 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 cpc e sono:
1) il fatto che la sentenza sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) il fatto che il giudizio sia fondato su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ingorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) il fatto che siano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4 - 6) che la sentenza sia l'effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; la citazione deve indicare, a pena di nullità, il motivo della revocazione e le prove dei fatti che giustificano la domanda della revocazione straordinaria, nonché quella relativa al giorno della scoperta dei suoi presupposti (cfr. l'art. 398 cpc).
La citazione deve essere poi depositata, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.
Su istanza della parte che agisce in revocazione, il giudice adito, con ordinanza emessa in camera di consiglio, può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
Il giudice della revocazione può pronunciare sentenza di merito e disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova ove necessari.
Le notizie suesposte  sono estratte dal sito: http://www.previdenza-professionisti.it/revocazione-ordinaria-e-straordinaria

Per completezza riporto anche le norme di legge richiamate
La revocazione nel giudizio amministrativo è disciplinata dall'art. 106 c.p.a. che richiama gli artt. 395 e 396 c.p.c..
Art. 106 c.p.a.
Casi di revocazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.
Art. 395 c.p.c.
Casi di revocazione
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Art. 396 c.p.c.
Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

Rispondi

Da: Neo ds18/07/2016 15:39:32
Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie
Rispondi

Da: @ Neo ds19/07/2016 07:37:24
Ovvero le anime dei morti in attesa di entrare all'inferno. Meditate gente meditate!
Rispondi

Da: @ Neo ds19/07/2016 07:37:33
Ovvero le anime dei morti in attesa di entrare all'inferno. Meditate gente meditate!
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Da: non ci credo21/07/2016 00:46:47
neppure se lo vedo.

Secondo me chi è diventato ds lo resterà, qualunque cosa possa accadere.
Rispondi

Da: Per neppure se lo vedo21/07/2016 07:00:58
Dovresti mettere gli occhiali se la tua intenzione è quella di voler vedere. Come sicuramente sai, nello sport, la pratica del doping è ritenuto un atto sportivo illecito perché chi si dopa, acquisisce un vantaggio slealmente. Ogni sport contempla, oltre alle regole di gioco, anche dei divieti e il rispetto delle regole garantisce a tutti i partecipanti uguali condizioni di partenza e ogni infrazione viene punita con la squalifica dalle gare degli atleti risultati dopati.
Allora perché sei incredulo, rispetto all'idea che anche nelle gare concorsuali la pratica del "doping" possa produrre la squalifica dalla gara dei concorrenti a dir poco sleali?
Che facciamo, dubitiamo anche della validità del codice di procedura penale?
Rispondi

Da: Troppo buono, troppo.21/07/2016 07:57:07
Immagina una corsa ad ostacoli dove alcuni atleti vengano trasportati con l'autobus al traguardo e gli altri, i più forti, vengano esclusi, perchè troppo forti ed avrebbero potuto vincere anche contro l'autobus. Che dire ? Non c'è stata gara, ma un altra cosa. La gara è nulla. Ed il trofeo anche se attribuito verrà loro tolto e rimesso in gioco.
Rispondi

Da: Troppo buono, troppo.21/07/2016 07:59:13
..un'altra...
Rispondi

Da: @ bisogna dire la verità21/07/2016 16:08:52
E' inutile che cerchi di arrampicarti sugli specchi.

I corsi intensivi per aspiranti d.s. "recuperati" last minute sono una....

P O R C A T A !

Rispondi

Da: Ma ne vale la pena21/07/2016 18:10:08
Un tempo per diventare dirigente scolastico occorreva vincere un concorso estremamente selettivo, adesso invece basta partecipare a una tornata concorsuale e, anche dopo essere stati esclusi o bocciati,  mantenere in vita  un ricorso "pendente" ( anche se poi, come dimostrano alcuni recenti episodi del concorso del 2004, tale "pendenza" resta tutta da dimostrare ) in attesa di una sanatoria "salva presidi" che, prima o poi, anche dopo diversi anni ma non pochi, perché, secondo alcuni, i ricorsi devono essere d'annata, potrà arrivare. Il tutto in barba a quanti hanno studiato e si sono impegnati per raggiungere , senza alcun "salvataggio", l'agognato posto dirigenziale! Ma ne vale la pena si chiederanno questi ultimi?
Rispondi

Da: @ ultimo post 21/07/2016 21:07:12
Condivido in pieno !
Rispondi

Da: In italia....22/07/2016 06:33:36
.... il merito, la serietà, l'impegno contano poco o niente.
Vanno avanti i furbastri, gli imbroglioni, i manutengoli, i lacchè, cioè tutta quella marmaglia che ha fatto diventare il nostro paese quello che oggi è, purtroppo.
Ha ragione da vendere chi scrive che gli pseudo corsetti per furbastri aspiranti d.s. sono una vera e propria PORCATA perpetrata alla faccia di chi, senza avere santi in paradiso o avvocaticchi senza scrupoli pronti a ricorrere su tutto, anche sul sesso degli angeli, si è impeganto sperando inutilmente che il merito potesse essere riconosciuto.
Rispondi

Da: La vera porcata22/07/2016 07:07:20
é fare un concorso (diciamo fare) senza riconoscere il merito. Si spiegano le tardive, purtroppo tardive, sanatorie. Per fortuna qualcuno scrive questo :
Neo ds
Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie
Rispondi

Da: La vera porcata22/07/2016 07:08:11
é fare un concorso (diciamo fare) senza riconoscere il merito. Si spiegano le tardive, purtroppo tardive, sanatorie. Per fortuna qualcuno scrive questo :
Neo ds
Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie
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Da: @ la vera porcata22/07/2016 12:45:42
E' inutile che cerchi di sviare l'attenzione dalla realtà dei fatti.
Qualcuno bene ammanigliato con le leve del potere ha fatto in modo che nella legge 107, vero e proprio minestrone allucinante, fosse inserito last minute il provvedimento salva trombati, alla faccia di tutti i candidati onesti e meritevoli.

Punto.
Rispondi

Da: @ la vera porcata22/07/2016 12:47:01
E' inutile che cerchi di sviare l'attenzione dalla realtà dei fatti.
Qualcuno bene ammanigliato con le leve del potere ha fatto in modo che nella legge 107, vero e proprio minestrone allucinante, fosse inserito last minute il provvedimento salva trombati, alla faccia di tutti i candidati onesti e meritevoli.

Punto.
Rispondi

Da: Basta ricostruire il percorso 22/07/2016 14:48:31
Di come sono andate le cose, a partire dall'inserimento nel disegno di legge dei commi relativi ai contenziosi pendenti e di tutto ciò che ne è conseguito, consentendo, di fatto, a concorrenti che non avevano superato le prove dei concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 di ottenere la nomina in tempi rapidissimi, al punto che, pubblicata la legge a luglio 2015, a ottobre, dopo appena tre mesi, già firmavano il nuovo contratto. Tale celerità non si era mai verificata, per quanto si ricordi, in ambito concorsuale.
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Da: tutti promossi22/07/2016 22:33:51
Quelli del corso  intensivo....come in Abruzzo?
Rispondi

Da: Corso intensivo 201622/07/2016 23:03:47
CORSO INTENSIVO

IN CONSULENZA E TERAPIA

DELLA COMUNICAZIONE SESSUALE





80 ore

1-2-3-4-5-6-8-9 Agosto 2016

dalle ore 10.00 alle 18.00

Sede Via delle Baldracche 69, Belsedere (SI)

Costo modico, si accettano bonus
Rispondi

Da: La parabola della zizzania docet23/07/2016 09:03:47
"Il Regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico. Seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparvero anche le zizzanie. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove vengono dunque le zizzanie? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo, e i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierle? No - rispose - perché non succeda che cogliendo le zizzanie, con esse sradichiate anche il grano. Lasciate che le une e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Cogliete prima le zizzanie, legatele in fastelli per bruciarle. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio."

La mietitura dunque è imminente e così le zizzanie saranno finalmente legate in fastelli e poi bruciate mentre il grano sarà riposto nel granaio.
Rispondi

Da: @ corso intensivo 201623/07/2016 09:56:31
Tu, naturalmente, farai la cavia per le esperienze pratiche dei corsisti.

Rispondi

Da: @ al parabola della zizzania docet23/07/2016 09:58:44
Sinceramente non vorrei aspettare la fine del mondo per avere giustizia, visto che non mi servirà affatto averla arrivati a quel punto !
Rispondi

Da: Quisque suum23/07/2016 10:55:29
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.
(Albert Einstein)
Rispondi

Da: @Quisque suum23/07/2016 11:06:19
Ancora aspettate giustizia?
Rispondi

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