>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1418459 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, ..., 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 - Successiva >>

Da: @  Resto del parere07/04/2016 06:49:39
Puoi restare di tutti i pareri che vuoi.

Resta ferma e sacrosanta la presunzione di innocenza a carico degli imputati fino a sentenza passato in giudicato.
Durante il processo si forma la prova valida per la sentenza(di condanna o di assoluzione). I fatti emersi durante l'indagine vengono portati dal P.M. per la costituzione delle prove nel processo. Durante il processo nulla di cui ipotizzi accade. Tuttavia, e ripeto, le determinazioni del P.M., per circostanze e comportamenti rilevanti nei confronti della P.A., assumono una valenza preponderante.



Dice bene :In sede processuale    06/04/2016 22.11.35
Stai scherzando ? Vero?
La Procura è un organo dello Stato apparato. Pure l'amministrazione è un organo dello stato apparato. Pur restando forte la presunzione dell'innocenza d imi eventuali imputati, la seconda non può che prendere atto delle determinazioni della prima. Non dobbiamo dimenticare che l'amministrazione si è opposta al provvedimento di sequestro e il GIP ha comunque convalidato il sequestro. Tali fatti e tali atti assumono una rilevanza fondamentale. L'amministrazione ha difeso gli atti fino all'inverosimile, a torto o a ragione, e non potrà farlo nel caso dovessero emergere dall'indagine fatti che comportano l'assunzione di provvedimenti amministrativi conseguenziali.
Questo è e non altro. E' inutile fantasticare e sperare nella convenevole convenienza di tempi lunghi.
Rispondi

Da: @  Resto del parere07/04/2016 07:07:46
C'è da aggiungere che quelli che chiami vincitori potrebbero essere altra cosa.

Innanzitutto va rilevato che loro sono "pendenti" e nominati perchè gli atti amministrativi hanno la veste giuridica della giusta esecutività. Essa nasce ed è conseguenza dell'interesse pubblico generale che la P.A. persegue e giustifica la causa sociale della sua esistenza. Se l'interesse pubblico dovesse essere quello di togliere l'esecutività agli atti vien da sè che questo è imprescindibile. Se avete letta la sentenza della C.C., che qualcuno di buona volontà ci ha postato, non si può non aver compreso che nulla incide sulla valenza ai fini della validità dell'assunzione aver espletato l'anno di prova se la natura giuridica del vincolo tra il dipendente e la P.A. dovesse essere la conseguenza di illecito comportamento o peggio ancora dovesse aver preso vita da possibili, anche se non comprovati ancora, reati.
Comprendo che a te sembra strano tutto questo e forse incredibile. Nel diritto romano fu istituito l'istituto dell'usucapione. Pure il nostro ordinamento lo contempla. Questo però è escluso nel rapporto del pubblico impiego e la citata sentenza lo afferma con determinazione e precisione. Non sono legittime le norme che bandiscono i concorsi se queste tendono ad attribuire diritti ai dipendenti per il solo fatto che hanno espletato funzioni superiori, anche se con lode. Tale linea costituzionale è stata spesso ribadita dalla Suprema Corte negli anni.
Rispondi

Da: @  Resto del parere07/04/2016 07:11:56
... ops... dalla lettura della sentenza...
Rispondi

Da: Quanto filosofare inutile07/04/2016 08:22:13
si fa da emeriti incompetenti del diritto. Lasciate che quest'attività giuridica la svolgano i soloni del diritto riempendo lenzuolate di pagine pressoché incomprensibili spesso per giustificare l'ingiustificabile o viceversa. Noi poveri mortali che ragioniamo di pancia ma con assoluto realismo, soffermiamoci su un concetto semplice ed elementare e cioè: un concorrente idoneo nominato frettolosamente ds nonostante che gli atti concorsuali fossero sotto sequestro della Procura, se fosse rinviato a giudizio, in quanto imputato, dovrebbe essere obbligatoriamente sospeso dall'incarico e dal servizio dall'amministrazione In attesa di una sentenza definitiva. Ma se tali concorrenti fossero molti e risultassero imputati anche commissari d'esame, l'Amministrazione, ci piaccia o no, avrebbe l'obbligo morale e istituzionale di annullare o reiterare il concorso, nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione e dell'interesse pubblico.
Rispondi

Da: Ad adiuvandum07/04/2016 11:46:53
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=225

Sentenza 225/2010
Giudizio    GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del 25/05/2010    Decisione  del 21/06/2010
Deposito del 24/06/2010   Pubblicazione in G. U. 30/06/2010  n. 26
Norme impugnate:    Art. 1, c. 52°, della legge della Regione Lazio 11/08/2009, n. 22.
Massime:    34770  34771
Atti decisi:    ric. 101/2009

SENTENZA N. 225

ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2009.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Claudio Chiola per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1. âˆ' Con ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
Riferisce il Presidente del Consiglio che la disposizione censurata stabilisce che «i soggetti che previa una selezione di evidenza pubblica hanno ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestano servizio presso le stesse sono, a domanda, immessi nel ruolo della dirigenza della Regione».
Ritiene il ricorrente che il riportato comma 52 sia illegittimo. Esso, infatti, offrirebbe la possibilità a tutti i dipendenti regionali che abbiano superato una selezione di evidenza pubblica e abbiano avuto un incarico dirigenziale per cinque anni consecutivi, di diventare dirigenti grazie ad una semplice domanda.
Tale norma regionale, invero, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 Cost., determinando una grave lesione ai principi costituzionali di parità tra i cittadini (art. 3), di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97).
In particolare, con riferimento all'art. 97 Cost., il ricorrente fa presente che la regola del pubblico concorso, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, è posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori âˆ' mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti âˆ' ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione.
La regola costituzionale del pubblico concorso verrebbe poi concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative che espressamente comminano la nullità dell'assunzione effettuata senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la responsabilità personale degli amministratori che vi hanno provveduto con riguardo sia alle amministrazioni statali sia alle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali.
Ricorda il Presidente del Consiglio che, come questa Corte ha riconosciuto, l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione».
2. âˆ' Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, in persona del vice-presidente Esterino Montino, giuste determinazioni del Segretario generale del Consiglio regionale n. 698 del 10 novembre 2009 e del Dipartimento Economico e Occupazionale C3307 del 24 novembre 2009, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.
3. âˆ' Successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio della Regione. In base all'art. 41, comma 4, legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), il Presidente promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato innanzi alla Corte costituzionale. Secondo il ricorrente, tale previsione, saldandosi con le prerogative attribuite al Presidente della Giunta regionale dal comma 1 della medesima disposizione, in forza del quale egli dirige la politica dell'esecutivo, comporterebbe la nullità dell'atto di costituzione della Regione Lazio nel presente giudizio di costituzionalità per carenza di potere dei due organi che hanno adottato la relativa determinazione.
Priva di fondamento risulterebbe la motivazione posta a fondamento della determinazione del Direttore del Dipartimento economico e occupazionale, che lega la pretesa attribuzione di disporre in materia di liti attive e passive all'attuale contenuto dell'articolo 48 dello Statuto regionale, con riferimento alla resistenza in giudizio in caso di impugnazione di una legge della Regione Lazio per vizi di costituzionalità.
Parimenti priva di fondamento, per la resistenza nel ricorso in esame, sarebbe la determinazione del Segretario generale, la quale richiama gli articoli 21 e 24 della legge statutaria n. 1 del 2004 inconferenti nella fattispecie, perché il primo (art. 21) riguarda le funzioni del Presidente del Consiglio regionale, tra le quali non è assolutamente prevista quella di impugnare le leggi dello Stato o di altra Regione o di resistere in giudizio, e perché il secondo (art. 24) disciplina l'autonomia del Consiglio regionale.
In ogni caso il Presidente del Consiglio insiste nelle proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
4. âˆ' Con propria memoria, successivamente, la Regione Lazio svolgeva ulteriori deduzioni sul merito del ricorso.
5. âˆ' In apertura dell'udienza pubblica, veniva dichiarata con ordinanza l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Lazio, per la mancanza di delibera di autorizzazione del Presidente della giunta regionale, essendo state ritenute insufficienti a tal fine tanto la determinazione del Presidente del Consiglio regionale, quanto la determinazione del Direttore del Dipartimento economico e occupazionale.

Considerato in diritto

1. âˆ' Con ricorso depositato il 27 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2001 della Regione Lazio).
Tale norma regionale, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, determinando una grave lesione dei principi costituzionali di parità tra cittadini (art. 3, Cost.) e di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51, Cost.), nonché di quello del pubblico concorso quale modalità prescritta, salvo i casi stabiliti dalla legge, per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97, Cost.).
2. âˆ' Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Lazio, come da ordinanza allegata, letta in udienza.
3. âˆ' Nel merito, la questione è fondata.
Come questa Corte ha più volte affermato, il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, quando l'intento è di valorizzare esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, può andare incontro a deroghe ed eccezioni, attraverso la previsione di trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente. Ma, affinché «sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost.», è necessario che «l'area delle eccezioni» alla regola sancita dal suo primo comma sia «delimitata in modo rigoroso» (sentenze n. 363 del 2006, n. 215 del 2009 e n. 9 del 2010). In particolare, è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (sentenza n. 215 del 2009).
Tale principio non è destinato a subire limitazioni neppure nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia fatto ingresso, in forma precaria, nell'amministrazione con procedure di evidenza pubblica, e neppure laddove la selezione a suo tempo svolta sia avvenuta con pubblico concorso, dato che la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost.
Invero, «la natura comparativa e aperta della procedura è […] elemento essenziale del concorso pubblico», sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di «procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno», violando il carattere pubblico del concorso (in tal senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010).
D'altra parte, come pure è stato esplicitamente affermato nelle citate decisioni di questa Corte, «il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso», perché esso «non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere».
La norma regionale attualmente censurata attribuisce ai soggetti che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica, abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestino servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su semplice domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione.
La lesione del principio del pubblico concorso, nel caso in esame, è accentuata dal carattere assolutamente potestativo del diritto alla stabilizzazione contemplato nella norma impugnata, la quale autorizza il personale dirigente assunto in via precaria ad essere stabilizzato su semplice domanda e, dunque, senza alcuna giustificazione della necessità funzionale dell'amministrazione e senza alcuna valutazione della professionalità e dell'attività svolta da questi dirigenti.
Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio n. 22 del 2009 per violazione degli artt. 51 e 97 Cost.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Lazio;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

Rispondi

Da: @ Quanto filosofare inutile 07/04/2016 13:36:06
Secondo me ti stai facendo troppe illusioni.
Il tuo discorso è assolutamente giusto in linea di principio, ma in questa Italietta ingiusta e praticona i principi "alti" non vengono quasi mai rispettati. Non dimentichiamo il modo in cui hanno sentenziato TAR e CdS.
Secondo me nessuno degli attuali neo-ds verrà sospeso (a parte i pochi che finiranno sotto processo) e alla fine nessuno li schioderà dalla poltrona.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: @ Quanto filosofare inutile07/04/2016 13:54:31
Chi è questo def... che non conosce la differenza tra la filosofia ed il diritto e confonde le due scienze tra loro? Chi è questa presunta insegnante che ignora le interconnessioni tra le scienze ? Proprio questo mi fa pensare che tu te la canti e tu te la suoni.

Bando alle ciance. Il tuo modo di argomentare vorrebbe far credere di voler   ridurre la portata degli eventi giuridici e di circoscriverli a un cavillo con errori che se e nella misura in cui il diritto si affermerà, come si affermerà, scuoterà qualsiasi logica dei profani delle scienze umane e giuridiche. I post che vuoi far credere di disprezzare, trovano esaltazione e conferma nel tuo intervento e metti in evidenza il loro pregio ed il loro stile. Strano modo per rinforzarli, credi che siamo scemi ?
Rispondi

Da: Quanto filosofare inutile07/04/2016 14:07:31
Non lasciarti prendere dal pessimismo, non bisogna mai mollare e non fasciarsi mai la testa prima di cadere e farsi male. Sii fiduciosa.
Rispondi

Da: No comment!07/04/2016 14:14:39
Chi è questo def... che non conosce la differenza tra la filosofia ed il diritto e confonde le due scienze tra loro? Chi è questa presunta insegnante che ignora le interconnessioni tra le scienze ? Proprio questo mi fa pensare che tu te la canti e tu te la suoni.


Rispondi

Da: Da Cicerone07/04/2016 14:47:47
Ciò che non è onesto, non può giovare allo stato, e non dobbiamo mai preferire l'utilità alla giustizia. Il potere non ha gloria con la malvagità, le ricchezze non hanno potuto essere utile con l'infamia.

Un tempo Lucio Silla ricevette denaro dalle città dell'Asia e da un senato consulto le liberò da tutti i tributi. Dopo pochi anni il Senato, su esortazione di Lucio Filippo, impose nuovamente le tasse alle città e non restituì loro il denaro che avevano dato per la libertà. Ciò è alquanto vergognoso per il nostro potere: dunque vale più la parola dei pirati che del Senato! "Ma così le tasse sono state aumentate"; avrebbe potuto dire qualcuno- "il giudizio del Senato è stato utile". Ma il nostro potere deve porsi nella gloria dei cittadini e nella benevolenza degli alleati, non nell'odio di tutti i popoli e nell'infamia. Si comportò male anche Catone, che difendeva troppo agguerritamente l'erario e le tasse, e negava concessioni agli alleati; si comportò male anche Curione, che riteneva giusta la causa dei transpadani, ma   si opponeva ad essa, perchè la riteneva dannosa per lo stato.
Rispondi

Da: Oggi.......08/04/2016 00:36:14





............................................  B  O  M  B  A   ! .............................................................................................
Rispondi

Da: E'' vero !08/04/2016 13:17:50

E' scoppiata una BOMBA !!!!!!!

Rispondi

Da: ...08/04/2016 14:41:24
...che è successo?
Rispondi

Da: E'' vero,08/04/2016 15:32:09
E' vero, vero  o vero vero vero ?

Sta bomba è un mistero.

Scoppia o non scoppia ?
Rispondi

Da: pendenti08/04/2016 21:50:39
non fateci stare sulle spine... postate il link
Rispondi

Da: Domanda sciocchissima09/04/2016 20:27:56
con la nuova organizzazione degli uffici giudiziari la corte contabile può accadere alla banca dati delle procure per verificare se qualcuno è indagato per qualche specifico comportamento ?

Lo so che la domanda è sciocca per voi e perciò mi rivolgo a voi che sapete cose che io non so. Nessuno ha voluto rispondermi. Sicuramente non avete fatto caso alla mia domanda. Adesso spero che la notiate e qualcuno mi risponda.

Se qualcuno si decidesse a darmela, anche se sciocca, la risposta, potrei pure capire se essa è sciocca o sciocca.
Rispondi

Da: E'' sciocca09/04/2016 21:15:15
è sciocca, è sciocca.
Rispondi

Da: Nel senso che09/04/2016 21:53:40
è sciocca o che sciocca.
Rispondi

Da: non me la dai ?09/04/2016 22:01:02
Rispondi

Da: La bomba.....10/04/2016 08:57:57
... è scoppiata e voi state ancora a discettare di inutilità......
Rispondi

Da: E'' scoppiata a napoli10/04/2016 10:22:46
o a Roma ?
Rispondi

Da: Le bombe che esplodono10/04/2016 10:44:58
fanno sempre un assordante rumore che si sente perfino a grande distanza, io non ho mai sentito dire che le bombe si possano fare esplodere col silenziatore. Se e quando ci sarà lo scoppio saranno molti quelli che ritorneranno a scrivere in questo forum. Io aspetto con fiducia che ciò si verifichi.
Rispondi

Da: Campania: nuova puntata dei contenziosi pendenti10/04/2016 17:19:15
Domani, dopo ben due rinvii,  inizierà un secondo corso intensivo di formazione, ai sensi del D.M. n. 499 del 20.07.2015, in applicazione dell'art. 1, comma 87, della L. 13.07.2015, n. 107. Quanti saranno i nuovi partecipanti? Al momento se ne contano già quattordici, due più nove più gli ultimi tre, indicati con tre distinti provvedimenti. Ci si domandava come mai c'è stata la necessità d'istituire per la Campania, che anche in quest'occasione si distingue dalle altre regioni, un nuovo corso intensivo di formazione per contenziosi pendenti, visto che il primo, per 17 partecipanti sempre campani, già si era tenuto nell'agosto scorso. Tanto anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell'art. 4 del DM 499/2015 recita: "Gli Uffici Scolastici Regionali individuano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettere a) e b), della Legge, e ne trasmettono i nominativi entro il 24 luglio 2015, in elenchi separati, alla Direzione generale per il personale scolastico." Ma come? Dal 24 luglio sono trascorsi ben oltre otto mesi e si stanno ancora "individuando" i soggetti con contenzioso pendente? E questo rappresenta già un elemento che deve fare accendere i riflettori a chi di dovere. Ma andiamo oltre e domandiamoci: come mai tanta disparità di trattamento nella Regione Campania?  Già perché i primi diciassette campani con contenzioso dichiarato pendente hanno subito partecipato al corso intensivo, sono stati promossi alla prova scritta e, in base ai posti reperiti con apposito decreto, quelli che hanno accettato l'incarico o in Sicilia o in Lombardia, sono stati anche nominati dirigenti scolastici con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2015, quelli che invece parteciperanno a questo secondo corso intensivo evidentemente non potranno essere nominati prima del prossimo anno scolastico, presumibilmente in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito nel 2011.  È qui si accendono altri riflettori. Insomma perché in Campania, come in altre regioni, non si è fatta una sola ricognizione con un solo corso intensivo per tutti gli interessati in modo da evitare un incomprensibile quanto inaccettabile disparità di trattamento? Il fatto resta al momento inspiegabile e solleva altri dubbi. Vero è che  i  diciassette partecipanti al corso intensivo estivo facevano parte di uno stesso gruppo. In passato si era anche formato una sorta di comitato di ricorrenti, attraverso il quale si era cercato, in più occasioni, senza riuscire nell'intento,  a far passare l'emendamento  poi inserito e approvato con la legge della cosiddetta buona scuola. Sarà un caso ma sono loro, e solo loro per la Campania, che nei giorni immediatamente seguenti alla pubblicazione del DM 499/2015 dichiarano tutti insieme di avere un contenzioso pendente e nell'arco di poche settimane, nel periodo feriale tra agosto e settembre, completano l'iter burocratico e, a metà ottobre 2015, quelli di loro che accettano l'incarico fuori regione, vengono anche nominati dirigenti scolastici. Una celerità che, in ambito scolastico, anche per la ben nota complessità burocratica delle varie procedure, difficilmente si era vista. E così seguono, nei mesi seguenti, con tre provvedimenti distinti, le nuove complessive quattordici "ricognizioni" di contenziosi pendenti, solo quattro dei quali, si badi bene, scaturiscono da un provvedimento della giustizia amministrativa. Dunque gli altri dieci contenziosi pendenti  già sicuramente esistevano alla scadenza del 24 luglio. A questo punto sorge la domanda: come  mai questi dieci contenziosi pendenti non sono stati "individuati" dall' USR della Campania, insieme agli altri diciassette, facendo partecipare tutti i 27 soggetti interessati a un solo corso intensivo? Troppe domande che, al momento, non trovano risposte plausibili sulla vicende in questa regione, domande che  si potrebbero nel prosieguo ampliarsi a nuovi aspetti e sui quali s'impone, a questo punto, anche in nome della tanto declamata trasparenza, che si faccia piena luce da parte degli uffici a tanto preposti. Solo le opportune indagini, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta e in atti, potranno chiarire le tante questioni sollevate relativamente a tutto ciò che sta emergendo per i contenziosi pendenti della Campania. Regione che, per altro, di recente è nuovamente tornata alla ribalta delle cronache per le note vicende giudiziarie relative al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011.

Rispondi

Da: Meno male.... 10/04/2016 19:25:26
..... che c'è qualcuno che ha capito che tipo di bomba è scoppiata. A chi afferma che le bombe fanno molto rumore quando esplodono rispondo che questo non sempre è vero, anzi.....
Rispondi

Da: Questa non è una bomba,10/04/2016 20:00:52
al massimo può essere una pernacchia.

Rispondi

Da: Se ricordo bene tutti10/04/2016 20:18:11
quattordici hanno un provvedimento di ammissione per via della giustizia (TAR).
Rispondi

Da: Se ricordo bene tutti10/04/2016 20:25:18
Chiedo scusa. Probabilmente ricordo male. Ho letto il provvedimento e non si accenna a provvedimenti dell'autorità di giustizia. Il provvedimento è del primo marzo 2016.
Rispondi

Da: Correggetemi se sbaglio10/04/2016 21:24:05
C'è una legge che prevede un corso di formazione intensivo. Prevede una data (di certo non perentoria) entro la quale andavano individuati i soggetti beneficiari della norma. Ammesso che l'ufficio abbia dimenticato qualcuno o molti e poi si sia reso conto dell'errore, mi sembra un atto dovuto fare pure ai dimenticati il corso. Il fatto che siano stati nominati fuori regione i colleghi che hanno egregiamente superato la prova si spiega perchè coloro che avevano presentato domanda erano in numero inferiore ai posti disponibili per l'interregionalità.
Se questi colleghi che cominceranno il corso domani avevano un ricorso pendente, come dice la legge 107, è giusto che facciano il corso. Non riesco a comprendere quale possa essere l' anormalità.
Rispondi

Da: secondo me 11/04/2016 07:28:01
la "bomba" di cui si parla è la sentenza della giustizia amministrativa che potrebbe aver aperto la strada al ripescamento dei pendenti del concorso 2011, primi tra tutti quei famosi 50....
Potrei sbagliarmi, ma ho questa impressione.
Rispondi

Da: In genere  ci vuole tempo dall''udienza per una11/04/2016 08:32:37
sentenza. Ma poi chi sarebbero questi famosi 50 ?

I pendenti 2011 sono al massimo una trentina. Forse di meno.

Perchè vuoi sfottere ?
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, ..., 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)