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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: E vero la legge20/04/2015 20:20:22
Mi costringi ad un ulteriore intervento.

Se credi sia così nessuno potrà impedirti di credere in quello che ti piace credere.

Adesso parli di Decreto. Convieni che il parere non può essere impugnato e se non può essere impugnato convieni ancora che è atto definitivo (passato in giudicato). Ciò implica che il giudice del TAR Lazio non potrà che verificare la corrispondenza del parere al disposto del Decreto. Buona serata e buono studio.
Rispondi

Da: Idoneo, futuro DS20/04/2015 20:25:58
Mi sa che non sai proprio nulla di impugnazione e di categorie simili. Prova a studiare meglio tu. Da parte mia e di non pochi altri idonei c'è la certezza che nulla è pregiudicato. Il nostro è uno stato di  diritto.
cfr. http://www.federica.unina.it/giurisprudenza/diritto-processuale-amministrativo/ricorso-straordinario-presidente-repubblica/
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Da: E vero la legge20/04/2015 20:34:32
Senti e ascolta BENE io non mi son permesso di offendere la tua competenza (avrei potuto anche farlo, ma non l'ho fatto), ma se credi di avermi invitato ad una discussione serena e tecnicamente valida per offendermi hai sbagliato e non poco. Purtroppo non posso convenire con te perchè la scienza giuridica viaggia su un binario a te lontano, ma se credi che tu sia nel giusto nessuno ti potrà dissuadere ed il mio scopo non è per niente quello di indebolire i tuoi credo.
Fai ciò che credi.
Ripeto il parere è atto definitivo e non può essere impugnato. Il DPR potrà essere impugnato per violazione di legge e per abuso di potere. Potrebbe essere impugnato nel caso in cui il DPR non avesse chiesto il relativo parere.
Competente è il TAR Lazio (come tutti i D.P.R.). Questo è quanto.
Rispondi

Da: Candido come la neve20/04/2015 20:38:06
@ Idoneo, futuro DS
nemmeno ti rendi conto delle cazzate che dici DS; sei la prova vivente di quanto schifo  ha generato questa specie di concorso.
Rispondi

Da: guagliu'' nun ce sta niente ''a fa20/04/2015 20:39:29
'o cuncors sara' annullat mettitvelo 'ncape, e sulu doppe se po' ffa' 'na sanatoria che tene cunt 'e tale e quale sulu 'e chille ca so stat fregat  da 'e mbruggliune e da corruzione.
Rispondi

Da: gilles64 20/04/2015 20:48:53
mi dispiace per tutti concorso definitivamente non annulato notizia certissima e come vi avevo detto uscita il 20
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Da: mahhhhhhhhhhhhhhhh20/04/2015 20:55:16
bisogna fare i conti per bene.............
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Da: messaggio personale per gilles6420/04/2015 20:56:47
https://www.youtube.com/watch?v=io6X2TXwJtk
Rispondi

Da: @gilles6420/04/2015 21:07:00
E' uscita il 20 perchè sei stato tu a postarla (ma non sappiamo cosa!!)
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Da: E'' ritornata......20/04/2015 21:11:08
per favore ditele per favore che il concorso non si annulla cosi' ce la togliamo dai piedi...!
Rispondi

Da: uozzamericanboi20/04/2015 21:16:31
Leggete questo articolo.- Forse è utile a fare un po' di chiarezza:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzez/~edisp/intra_064122.htm
Rispondi

Da: gilles ha ragione20/04/2015 21:21:04
il concorso non è stato annullato perchè Il DPR non è stato ancora emanato.
Verrà emanato a breve .
Rispondi

Da: leopold20/04/2015 21:24:40
Il concorso non verrà annullato, e dato che il prossimo in Campania sarà a posti zero probabilmente si farà marcia indietro sull'interegionalità per dare un'a chance ai perdenti........................ il resto è fuffa, poi se volete arrovellatevi le meningi a schiumare di rabbia, a sparare cazzate ed insulti livorosi più o meno conditi da forbite accompagnature giurisprudenziali.
Rispondi

Da: uozzamericanboi20/04/2015 21:24:48
Un breve estratto:
.............................................................................
La riforma introdotta dall'art. 69 della l. 69/2009: la affermata natura "giurisdizionale"

La l. 69/2009, dinanzi a questa incertezza sulla natura del ricorso straordinario, al fine di evitare che lo stesso istituto fosse qualificabile come "giurisdizionale" ad alcuni fini e non ad altri, viste le dissonanze giurisprudenziali tra Corte costituzionale, Corte di cassazione e Consiglio di Stato, ha riformato il procedimento, eliminando l'elemento, che la stessa Corte costituzionale (sent. 254/2004) ha ritenuto decisivo per la qualificazione del procedimento quale rimedio "amministrativo".

L'art. 69 della suddetta legge [49], infatti, ha modificato l'art. 14 del DPR 1199/1971, secondo cui -nella vigente versione- la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, «conforme al parere del Consiglio di Stato»; da questa formulazione emerge la trasformazione del peso del parere, in ossequio -come detto- alla autorevole idea di Mortati. Nella precedente versione si trattava di un parere reso obbligatoriamente al Ministro competente ma superabile da una decisione politica del Consiglio dei Ministri; nella attuale formulazione, invece, si tratta di un parere obbligatorio e vincolante per il Ministero competente, che non potrà più sollecitare l'intervento del Consiglio dei Ministri. In questa logica il decreto presidenziale, che chiude il procedimento, non può certamente essere ricondotto nell'alveo degli atti sostanzialmente governativi.

Da questa innovazione normativa, con cui il legislatore ha voluto trasformare la natura del procedimento del ricorso straordinario, rendendolo un rimedio "giurisdizionale", si è fatta derivare come una sorta di conseguenza necessaria, in una logica di corrispondenza biunivoca, la previsione espressa (art. 13 DPR 1199/1971) della legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di ricorso straordinario: "Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati".
---------------
NOTA
[49] L'art. 69 della l. 69/2009 dispone: "1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", conforme al parere del Consiglio di Stato";
2) il secondo periodo è soppresso;
b) il secondo comma è abrogato".
Rispondi

Da: leopold20/04/2015 21:26:56
di coccio eh ?
Rispondi

Da: Inidoneo 37920/04/2015 21:31:35
@ leopold

"...e dato che il prossimo in Campania sarà a posti zero probabilmente si farà marcia indietro sull'interegionalità per dare un'a chance ai perdenti..."

Ma perchè scrivi simili scempiaggini?
Tutti, forse anche i muri, sanno che il prossimo corso-concorso non sarà a gestione regionale ma centralizzata. E' ovvio che prevedrà l'interregionalità.
Sei semplicemente disinformato oppure le tue affermazioni hanno esclusivamente uno scopo provocatorio?

Rispondi

Da: leopold20/04/2015 21:33:51
no sono informato, ora stop nn parlo +
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità20/04/2015 21:38:50
IO PRETENDO PROVE OGGETTIVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I DISONESTI SAREBBERO CAPACI DI ARRIVARE A QUALUNQUE ALTRA COMMISSIONE, ANCHE NON LOCALE.

LA VALUTAZIONE NON DEVE ESSERE ARBITRARIA.


PER FAR EMERGERE I VERI MERITEVOLI LE PROVE DEVONO ESSERE OGGETTIVE; PERALTRO, ESSE RICHIEDONO TEMPI BREVISSIMI DI CORREZIONE.
Rispondi

Da: Inidoneo 37920/04/2015 21:45:40
@ leopold
Sei tu che hai scritto giorni fa che "qualcosa" di importante sarebbe accaduto il giorno 20 aprile (ovvero oggi)?

Rispondi

Da: Questo leopold,20/04/2015 21:46:43
informato o no, continua a scrivere coi piedi!
Rispondi

Da: BLOCCHIAMO20/04/2015 21:58:27
IL MEGA-INCIUCIO salva-idonei-col-pezzotto !!!

Rispondi

Da: P  E  R  I   C   O   L   O   !  !  !20/04/2015 22:05:08

G L I   I D O N E I   S T A N N O   T E N T A N D O   D I

T R O V A R E   U N   S O T T E R F U G I O   P E R

A G G I R A R E   L A   L E G G E   E   S A L V A R E  G L I

A T T I   D I   U N A   C O M M I S S I O N E   

I L L E G I T T I M A .

A L L E R T I A M O   I L   C O D A C O N S .

I L   R I S P E T T O   P E R   L A   L E G A L I T A'

N O N   E S I S T E .

E S I S T E   S O L O   I L  T O R N A C O N T O

P E R S O N A L E .

..........................................................................
OCCORRE VIGILARE E, NEL CASO, AGIRE TEMPESTIVAMENTE.
Rispondi

Da: jateve20/04/2015 22:13:06
A cucca'
Rispondi

Da: foss'' pur'' ora20/04/2015 22:18:08
riman' s' fatica
Rispondi

Da: Idoneo, futuro DS20/04/2015 22:39:40
A chi fa sfoggio di cultura giuridica voglio solo ricordare che i decreti decisori dei ricorsi straordinari del Presidente della Repubblica non sono impugnabili alla stregua di comuni atti amministrativi (cioè in quanto D.P.R.) né tantomeno sono impugnabili alla stregua dei comuni provvedimenti giurisdizionali di primo grado (quali sentenze del T.a.r.).
Anche il regime dell'impugnazione, dunque, riflette la particolare natura del procedimento decisorio del ricorso straordinario.
Limitati e tipizzati sono le forme di impugnazione, le cui preclusioni si ricollegano al principio dell'alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale.

    In primo luogo, l'art. 15, D.P.R. n. 1199/1971 prevede che "i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile".
    In secondo luogo, indipendentemente dalla revocazione del D.P.R., il provvedimento del Capo dello Stato è sempre impugnabile dinanzi al TAR, ma solo "per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo", ex art. 10, comma 3, D.P.R. n. 1199/1971 (c.d. errores in procedendo).

Rispondi

Da: a idoneo futuro str.....o20/04/2015 23:08:20
vatt a cucca' coglions
Rispondi

Da: beh, almeno20/04/2015 23:09:15
sa copincollare bene
Rispondi

Da: @ Idoneo, futuro DS (nei suoi sogni)20/04/2015 23:11:28
Hai affermato che la L.69/2009 non ha modificato il contenuto del DPR 1199/1971, ma ti sei sbagliato.
Le tue competenze in campo giurisprudenziale sembrano limitate.

L'art. 69 della l. 69/2009 dispone: "1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati".

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", conforme al parere del Consiglio di Stato";
2) il secondo periodo è soppresso;
b) il secondo comma è abrogato".
Rispondi

Da: messaggio personale per Idoneo futuro non idoneo20/04/2015 23:14:36
https://www.youtube.com/watch?v=io6X2TXwJtk
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Da: grillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa20/04/2015 23:31:29
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