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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: Luxernia30/03/2015 20:33:37
Apprezzo la chiarezza della strega.
Rispondi

Da: per la strega30/03/2015 20:34:10
E meno male perché noi una come te  non la vogliamo!
Rispondi

Da: Luxernia30/03/2015 20:36:34
Per strega (non è un consiglio il mio).
Faresti bene a non rispondere alle provocazioni.
Rispondi

Da: raffysa30/03/2015 20:41:33
Non vi preoccupate perché e' uscita la sentenza 00715/2015 del 11-3-2015 del Consiglio di Stato che annullera' il concorso


Considerato:
Con la nota del 22.5.2014, pure richiamata in epigrafe, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in adempimento degli incombenti disposti dalla Sezione, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale risultano confermate le situazioni di incompatibilità rispettivamente rilevate nel gravame per la dott.ssa Buonaiuto e per il dott. Marcucci.
Quanto alla dott.ssa Buonaiuto risulta infatti acclarato in relazione alle disposizioni della circolare n. 11/2010 del Dipartimento della funzione pubblica il ruolo di rappresentante sindacale della medesima rivestito all'atto della designazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso. Per quanto concerne la posizione del dott. Angelo Francesco Marcucci, l'Amministrazione riferente ha trasmesso alla Sezione copia conforme della lettera di dimissioni dall'incarico di commissario supplente nella Commissione per il concorso a dirigenti scolastici in argomento che reca la data del 20.12.2011.
Da tutto quanto sopra esposto il Collegio rileva che risultano confermate le incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione riferite alla dott.ssa Buonaiuto e al dott. Marcucci e la illegittimità della composizione di detta Commissione come eccepite dalle ricorrenti con il sesto e nono motivo di impugnativa, i quali (anche a voler tacere delle ulteriori, dubbie situazioni e correlazioni denunciate dalle ricorrenti con il settimo e ottavo motivo di gravame) appaiono meritevoli di accoglimento in relazione alla evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario indicato in oggetto debba essere accolto in parte nei sensi di cui in motivazione con assorbimento dell'istanza cautelare di sospensiva. Restano assorbite le residue censure.




Rispondi

Da: E'' giusto così30/03/2015 21:00:00
Da: per la strega    30/03/2015 20.34.10
"E meno male perché noi una come te  non la vogliamo!"

Non la meritate!
Rispondi

Da: (in)giustizia amministrativa30/03/2015 21:02:18
Forse il Consiglio di Stato incomincia, finalmente, ad agire con una certa logicità.
😊
Rispondi

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Da: La sentenza del C.d.S.30/03/2015 21:05:49
postata da raffysa rappresenta una vera e propria BOMBA che sta per abbattersi su questo concorso.
Ve ne rendete conto?
Rispondi

Da: questa potrebbe30/03/2015 21:14:18
essere una bombetta...
Rispondi

Da: raffysa30/03/2015 21:18:33
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 5 novembre 2014
NUMERO AFFARE 02998/2013                                Numero 00715/2015 e data 11/03/2015
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da........., per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima Sottocommissione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011.
L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle prove scritte, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice, per i decreti adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 309 ottobre 2012 con cui viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per il decreto dello stesso direttore del 3 gennaio 2012, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 17 luglio 2013 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Campania, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato il 25 febbraio 2013;
Visto il parere espresso nelle Adunanze del 20 novembre e del 18 dicembre 2013 e la conseguente nota di adempimento dell'Amministrazione n. prot. A00DRCA/3770 del 22.5.2014;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;


Premesso:
Con l'odierno ricorso straordinario i docenti....... chiedono l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima Sottocommissione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011; chiedono altresì l'annullamento della griglia di valutazione delle prove scritte, del verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice, dei decreti adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 309 ottobre 2012 con cui viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso, del decreto dello stesso direttore del 3 gennaio 2012, nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.
I ricorrenti, avendo partecipato al citato concorso relativamente ai 224 posti per la regione Campania ed essendo stati ammessi, a seguito della prova selettiva, alle prove scritte svoltesi il 14 e il 15 dicembre 2011, ma non alla prova orale, si dolgono di tale esito e deducono plurime doglianze; con le prime due censure lamentano, con riguardo alle prove scritte, la violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché l'eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, dell'irrazionalità e della contraddittorietà e, infine, la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto ritengono di meritare un punteggio ampiamente favorevole sulla base peraltro del parere del prof. Vauro, presidente dell'associazione nazionale preside della provincia di Caserta, secondo cui la Commissione giudicatrice ha contraddetto il proprio operato dal punto di vista valutativo e ha espresso un giudizio globale stridente con la realtà contenutistica.
Con un'ulteriore censura, i ricorrenti ribadiscono le doglianze già esposte relativamente all'assenza di corrispondenza tra le tracce e i criteri predisposti per la correzione degli elaborati, risultando le tracce vaghe e generiche, tali da consentire soluzioni opinabili e differenti operazioni interpretative.
Con riguardo alle griglie di valutazione i ricorrenti eccepiscono, con la quarta censura, la violazione dei più volte citati articoli 12 della legge n. 487/94 e 3, comma 1, della legge n. 241/90, per erronea formulazione delle griglie di valutazione, poiché solo il raggiungimento della soglia dei 21/30 consente l'ammissione alla prova orale.
Con riguardo poi al giudizio analitico - descrittivo conclusivo, i ricorrenti, con la quinta censura, lamentano l'eccesso di potere per difetto di motivazione, avendo la Commissione contravvenuto all'obbligo di esprimere una valutazione analitica effettivamente descrittiva del giudizio espresso.
Con riguardo ancora al verbale n. 12 del 20 gennaio 2012, i ricorrente deducono la violazione del bando, l'illogicità, la disparità di trattamento, l'istruttoria carente e il difetto di motivazione, nonché la violazione del giusto procedimento. Ciò per la mancata indicazione, in ogni pagina del verbale, della firma di tutti e tredici i commissari con conseguente illegittimità e nullità del verbale medesimo. Con riguardo, poi, ai tempi di correzione degli elaborati, contestano l'insufficienza del tempo destinato alla correzione di ogni singolo elaborato pari a 13 minuti di cui solo 6 o 7 destinati alla lettura e valutazione.
I ricorrenti hanno infine, in via gradata, eccepito sulla composizione della Commissione esaminatrice relativamente alla violazione dell'articolo 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001 e alla violazione del D.P.R. n. 487/94 e degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto la dott.ssa Giuseppina Bonaiuto, per la sua posizione di esponente sindacale, non poteva far parte della Commissione giudicatrice e integrarla in base a quanto previsto dal citato articolo 35, visto che non si trovava in posizione di imparzialità. Simili impedimenti vengono evidenziati altresì per la violazione dell'articolo 11 del D.P.R. n. 487/94 relativamente alla dott.ssa Antonietta Tartaglia e alla dott.ssa Alessandra Monda, entrambe docenti di un corso e di master di preparazione al concorso in questione, i cui frequentatori, in numero di nove, sono stati ammessi alla prova orale. Con altra censura in modo analogo, sono stati eccepiti i rapporti di colleganza e/o stretta collaborazione tra alcuni componenti della Commissione e i candidati, senza che i primi si siano doverosamente astenuti. In particolare, il riferimento è alla menzionata dott.ssa Buonaiuto, dirigente scolastico di un istituto professionale di Nola dove insegnano 4 impiegati ammessi agli orali, nonché alla citata dott.ssa Sellitto, dirigente scolastico della scuola media statale "Verga" di Napoli di cui sono risultati ammessi agli orali cinque dipendenti.
Con la penultima censura, I ricorrenti rilevano poi la presenza tra i commissari del dott. Angelo Francesco Marcucci, dirigente tecnico presso l'U.S.R. Campania, la cui moglie è risultata essere tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l'obbligo di astensione, si è dimesso dalla Commissione, solo dopo che si erano già svolte le prove scritte del concorso.
Con l'ultima censura, infine, viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici e lamentata la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto l'Amministrazione non ha mai dato conto, nella motivazione della delibera di nomina della Commissione giudicatrice, delle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione medesima, così come richiesto dall'art. 1, comma 618 del D.P.R. n. 140/2008; al contrario dal curriculum dei membri della Commissione medesima, mancavano, secondo le ricorrenti, tali specifiche competenze da ritenersi aggiuntive rispetto all'ulteriore requisito dei 5 anni di servizio come dirigente.
L'Amministrazione, nella sua relazione istruttoria, ha respinto ogni censura, ritenendo il gravame infondato.
Allo scopo di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla formulazione del parere, nelle Adunanze del 20 novembre e 18 dicembre 2013 richiamate in epigrafe la Sezione ha invitato l'Amministrazione a trasmettere in copia autentica:
 la circolare n. 11/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, richiamata nella relazione ministeriale;
 l'atto con il quale è stato preso atto delle dimissioni del dott. Angelo Francesco Marcucci da componente supplente della Commissione giudicatrice;
 con riferimento alla candidata dott.ssa Rosalia Manasseri, il Collegio ha chiesto di acquisire documentati chiarimenti sulla sua attuale posizione concorsuale (allo stato degli atti la stessa risulta ammessa con riserva alla prova orale).


Considerato:
Con la nota del 22.5.2014, pure richiamata in epigrafe, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in adempimento degli incombenti disposti dalla Sezione, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale risultano confermate le situazioni di incompatibilità rispettivamente rilevate nel gravame per la dott.ssa Buonaiuto e per il dott. Marcucci.
Quanto alla dott.ssa Buonaiuto risulta infatti acclarato in relazione alle disposizioni della circolare n. 11/2010 del Dipartimento della funzione pubblica il ruolo di rappresentante sindacale della medesima rivestito all'atto della designazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso. Per quanto concerne la posizione del dott. Angelo Francesco Marcucci, l'Amministrazione riferente ha trasmesso alla Sezione copia conforme della lettera di dimissioni dall'incarico di commissario supplente nella Commissione per il concorso a dirigenti scolastici in argomento che reca la data del 20.12.2011.
Da tutto quanto sopra esposto il Collegio rileva che risultano confermate le incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione riferite alla dott.ssa Buonaiuto e al dott. Marcucci e la illegittimità della composizione di detta Commissione come eccepite dai ricorrenti con il sesto e nono motivo di impugnativa, i quali (anche a voler tacere delle ulteriori, dubbie situazioni e correlazioni denunciate dalle ricorrenti con il settimo e ottavo motivo di gravame) appaiono meritevoli di accoglimento in relazione alla evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario indicato in oggetto debba essere accolto in parte nei sensi di cui in motivazione con assorbimento dell'istanza cautelare di sospensiva. Restano assorbite le residue censure.        
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F/F   
Sabato Malinconico    Paolo De Ioanna
       
       
       
IL SEGRETARIO
Marisa Allega

Rispondi

Da: ma non30/03/2015 21:21:48
dovevano nominare?
ahahahahahahahahahahahahahaha
Rispondi

Da: ma30/03/2015 21:33:51
il consiglio di stato non aveva respinto tutti i ricorsi e deciso che nn c'era l'incompatibilita' della Bonaiuto .Ora invece?
Rispondi

Da: R.I.P. 30/03/2015 21:33:55
Abbiamo letto il "De Profundis" di questo concorso.
Rispondi

Da: il conte30/03/2015 21:35:21
ha ragione ||||||||||||
Rispondi

Da: attendiamo30/03/2015 21:40:03
le nomine.....ahahahahahahah
Rispondi

Da: Candido come la neve 30/03/2015 21:41:09
Ci sono sezioni del CdS che decidono in sede giurisdizionali ed altre in sede consultiva. Queste ultime sono competenti a decidere i ricorsi straordinari. Ovviamente, pare che le sezioni siano  in contrasto tra loro.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità30/03/2015 21:43:38
Feliceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Feliceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: IL CONTE30/03/2015 21:46:06
lo volete capire tutti che il concorso sara' annullato , per il grandissimo schifo che c'e' sotto-aspettate e vedrete-
Rispondi

Da: ecco perché 30/03/2015 21:48:23
nei giorni scorsi si è parlato di brindisi con champagne.
Ora capisco.
Rispondi

Da: ride bene30/03/2015 21:48:44
chi ride ultimo..
siete penosi
Rispondi

Da: concorso campano 30/03/2015 21:50:08

     KAPUTT !!!

Rispondi

Da: la botta 30/03/2015 22:00:41
è pesante!
Rispondi

Da: lucilla di cescasommana30/03/2015 22:01:40
Tante ma tante sentite condoglianze alle colleghe (?????) che hanno festeggiato e poi si son fatte ricorso fra loro...merdacce!
Rispondi

Da: ..........non avevo dubbi30/03/2015 22:03:09
sin dall'inizio che avrebbe fatto questa fine!!!!!!!!!!!! feliceeeeeeeeeeeeee
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità30/03/2015 22:04:04
LA CORRUZIONE PUZZA PUZZA PUZZA PUZZA PUZZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: non c''è che dire30/03/2015 22:38:26
una sezione del C d S con le cd qualità
Rispondi

Da: la botta 30/03/2015 22:42:33
É PESANTISSIMA !
Rispondi

Da: ............30/03/2015 22:44:30
IDONEI SIETE 4 GATTI.........................TUTTA LA CAMPANIA VI BOCCIA
Rispondi

Da: ............30/03/2015 22:44:46
IDONEI SIETE 4 GATTI.........................TUTTA LA CAMPANIA VI BOCCIA
Rispondi

Da: ............30/03/2015 22:44:58
IDONEI SIETE 4 GATTI.........................TUTTA LA CAMPANIA VI BOCCIA
Rispondi

Da: ............30/03/2015 22:45:00
IDONEI SIETE 4 GATTI.........................TUTTA LA CAMPANIA VI BOCCIA
Rispondi

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