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PROCEDIMENTO DISCIPlINARE
15 messaggi, letto 2019 volte
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Da: Ma15/09/2012 09:55:00
Ciao a tutti!! Sul compendio Simone è scritto male, o forse sono io nel panico, ma ho pochissimo tempo e devo ancora studiarlo! Qualcuno sarebbe disposto a spiegarmelo??

Da: Ma15/09/2012 11:01:33
Ragazzi vi prego... Aiutatemiiii!

Da: A15/09/2012 12:25:26
E' il simone che spiega male a pag 174 vero? Io non ho risolto un dubbio, ti faccio uno schemino ma se qualche buona anima vuole confermare il mio dubbio ben venga. Era lo stesso dubbio che avevo io la sera prima dell'esame (cioè giovedì....).

Fonte del procedimento disciplinare: legge professionale

Ecco i passaggi (tranne un punto su cui ho un dubbio per colpa del libro simone):

1) qualcuno segnala all'ordine il possibile illecito disciplinare: PM (mi è capitato di vedere ad una udienza penale un PM che ha chiesto che gli atti venissero trasmessi al CDO, si trattava di un difensore che non era venuto in udienza senza una giustificazione che per il PM fosse valida - aveva un'altra udienza penale), collega, praticante o parte assistita o altri soggetti;

2) l'ordine verifica se questa notizia ha un qualche minimo fondamento e chiede info al professionista per sentire anche il suo punto di vista. A questo punto o si archivia o si inizia la fase disciplinare

(il punto poco chiaro sul simone è il passaggio a questa fase, fanno due volte attività istruttoria?!)

3) fase istruttoria: contestazione all'avvocato dell'illecito che gli deve essere comunicata. L'avvocato può produrre documenti, istanze etc. A questo punto o si archivia o si fa il rinvio a giudizio.

4) viene fissata una data per il dibattimento che deve essere comunicata all'avvocato almeno 10 gg prima ---> dopo l'udienza segue il provvedimento che deve essere emesso entro 15 gg

5) provvedimento conclusivo impugnabile entro 20 gg davanti al CNF che decide con sentenza --> sentenza impugnabile davanti alle SSUU Cassazione


Altre cose fondamentali da dire sul procedimento disciplinare:
1) ha natura amministrativa e non giurisdizionale nella prima fase
2) adesso c'è la novità, prima decideva il CDO adesso invece c'è il consiglio disciplinare territoriale (lista di soggetti predisposta dal CDO ed è il Presidente del Tribunale a scegliere poi chi in concreto forma questo consiglio, è in modo che chi è nel CDO non possa andare a giudicare sui colleghi che "governa")
3) rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare
4) le ipotesi di illecito del codice deontologico sono esemplificative e principi ma non sono tassative
5) prima di fare proc disciplinari tra colleghi occhio alla relativa norma nel codice deontologico
6) azione disciplinare si prescrive in 5 dal compimento del fatto o dalla cessazione della condotta

Da: Ma15/09/2012 12:31:45
Grazie mille A! Il mio dubbio principale è proprio quello relativo all'istruttoria... Comunque com'è andato l'esame? Me lo chiedevo giusto stamattina.

Da: A15/09/2012 12:34:39
Sì è andato bene :-D di deontologia mi hanno chiesto il patto di quota lite. Visto che ormai sono una persona nulla facente provo a vedere se ttrovo una risposta, magari nel sito del mio CDO ;) altrimenti speriamo che un giuffrè aiuti! Quando hai l'esame? Coraggio!!!

Da: Ma15/09/2012 12:44:03
Esame settimana prossima.... Complimenti a te... Adesso goditi un po' di meritato riposo e grazie ancora......

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Da: A15/09/2012 12:47:45
3

Capo III - Procedimento Disciplinare 
Sez. 1 - Apertura del procedimento
Art. 13) Comunicazioni all'incolpato 
1. Quando il Consiglio delibera l'apertura del procedimento disciplinare, l'iscritto assume la qualifica di
incolpato. Si applicano, in tale fasi, le disposizioni dell'articolo 47 R.D. 22 gennaio 1934 n.37, con le
integrazioni contenute nel presente regolamento. 
2. Il Consigliere relatore giaÌ designato puoÌ essere sostituito dal Consiglio per giustificati motivi. 
3. L'apertura del procedimento disciplinare, con la formulazione del capo di incolpazione, eÌ comunicato
riservatamente all'iscritto dal Consigliere delegato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o PEC. La comunicazione contiene altresiÌ l'informazione: 
4

a. sul diritto di prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, nei limiti previsti dall'art.
24 della Legge 241/90, di presentare memorie, documenti ed indicare temi di indagine; 
b. sul  diritto di nominare un difensore; 
c. sul  diritto di chiedere di essere sentito ed esporre le proprie difese. 
Art. 14) Fissazione del dibattimento
1. Non appena possibile il Consigliere designato relaziona il Consiglio in ordine alle difese svolte
dall'incolpato in merito agli addebiti formulati col capo di incolpazione, e propone alternativamente la
fissazione del dibattimento o il non luogo a provvedere. 
2. Il Consiglio delibera:
a) l'archiviazione, sulla base degli elementi acquisiti e delle difese svolte dall'incolpato, ove sia
evidente che il fatto non sussiste, che lo stesso non presenta aspetti rilevanti sotto il profilo
disciplinare, ovvero che l'iscritto non lo ha commesso. Nello stesso modo si procede se l'illecito
risulta estinto. La decisione viene comunicata, a cura del Presidente, all'iscritto, e, se la notizia di
rilevanza disciplinare eÌ contenuta in un esposto, all'esponente. Il procedimento puoÌ essere
riaperto, su proposta del Presidente o del Consigliere relatore, se emergono nuovi elementi non
valutati precedentemente; 
b) la fissazione dell'udienza dibattimentale a norma dell'articolo che segue. 
Art. 15) Citazione a giudizio
1. L'avviso di fissazione dell'udienza, con l'indicazione dei testi che il Consiglio intende escutere, eÌ
notificato all'incolpato e al Pubblico Ministero e comunicato al difensore a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno venti giorni liberi prima dell'udienza; esso
contiene gli elementi indicati nell'articolo 48 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37. 
2. L'avviso contiene altresiÌ l'indicazione della possibilitaÌ, per l'incolpato, di presentare memorie difensive
e documenti e di indicare testimoni a sua difesa, con l'indicazione delle specifiche circostanze sulle
quali si chiede la loro audizione, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'udienza. 
3. I testimoni vengono convocati con invito trasmesso a mezzo di lettera raccomandata o PEC. 
4. I testi indicati dall'incolpato verranno convocati, a cura dello stesso, per l'udienza fissata. 
Art. 16) Comunicazioni e notificazioni 
1. Il segretario verifica la regolaritaÌ delle comunicazioni e delle notificazioni. Ove necessario il Presidente
puoÌ disporre che esse vengano effettuate con modalitaÌ diverse rispetto a quelle previste dall'articolo
15. 
Sez. II - Fase Dibattimentale
Art. 17) Udienza dibattimentale 
1. Nell'udienza dibattimentale i componenti del Consiglio, noncheÌ il Pubblico Ministero e il difensore se
intervengono, indossano la toga. 
2. Il Consiglio eÌ validamente costituito, come organo giudicante, se eÌ presente la maggioranza dei suoi
componenti. La presidenza del collegio giudicante eÌ assunta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o,
in caso di sua assenza, dal Consigliere piuÌ anziano per iscrizione. Assume le funzioni di segretario del
collegio giudicante il segretario del Consiglio dell'Ordine, o in caso di sua assenza, altro Consigliere
designato dal Presidente. 
3. Nel caso che l'incolpato o il difensore preventivamente nominato non siano presenti, il Presidente, se
sussiste un legittimo impedimento a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone
comunicazione all'assente, disponendo, in caso contrario, che si proceda in loro assenza. 
5

4. Il Presidente daÌ lettura dei capi di incolpazione quindi invita il Consigliere relatore ad esporre i fatti
oggetto della indagine e i risultati della stessa. 
5. Il Presidente rivolge domande direttamente all'esponente, ai testimoni, e all'incolpato. Il Consigliere
relatore e gli altri componenti del consiglio rivolgono domande tramite il Presidente o, se egli lo
autorizza, direttamente. 
6. I testimoni sono previamente invitati a impegnarsi a riferire il vero e a non nascondere nulla di quanto eÌ
a loro conoscenza. 
7. Il Pubblico Ministero, l'incolpato e il suo difensore, se presenti, assistono all'udienza e possono
chiedere al Presidente di rivolgere domande alle persone esaminate. 
8. Di tutta l'attivitaÌ svolta nel corso dell'udienza dibattimentale viene redatto verbale. Il Consiglio puoÌ
deliberare di avvalersi di strumenti di registrazione ovvero della stenotipia. Le persone esaminate
sottoscrivono il verbale delle dichiarazioni da loro rese, qualora il verbale sia redatto solo in forma
riassuntiva. La sottoscrizione non eÌ necessaria nel caso di impiego di strumenti di registrazione ovvero
della stenotipia. 
9. Se eÌ necessario assumere ulteriori informazioni o esaminare altre persone, non presenti, il Consiglio
puoÌ disporre il rinvio della trattazione del procedimento disciplinare ad altra udienza. In tal caso  il
Presidente del consiglio dispone le necessarie comunicazioni e notificazioni. La comunicazione della
data della nuova udienza, alle persone presenti, puoÌ essere effettuata oralmente. 
Art. 18) Contestazione di fatti nuovi 
1. Se nel corso dell'udienza emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nei
capi di incolpazione, e per procedere non risulti necessaria una indagine separata, il Presidente, sentito
il Consiglio, li contesta all'incolpato presente, dandone atto nel verbale. 
2. L'udienza deve essere rinviata ad altra data, con il rispetto del termine di cui all'art. 15 comma 1°, se
l'incolpato chiede termine a difesa sulle nuove contestazioni. Il Presidente lo informa comunque su tale
suo diritto e sulla possibilitaÌ di presentare memorie e indicare testi sui nuovi fatti, nel termine di cui
all'articolo 15 comma 2°. 
3. Se l'incolpato non eÌ presente, il Consiglio, ove non ritenga necessaria un'indagine separata, dispone un
rinvio ad altra udienza, dandone avviso all'incolpato. L'avviso deve contenere l'indicazione dei nuovi
fatti e della facoltaÌ di presentare nuove memorie e ulteriori testimoni nel termine di dieci giorni liberi
dalla nuova udienza. 
4. Se la contestazione non comporta nuovi addebiti ma mere precisazioni o correzioni materiali, il
Presidente d'ufficio o a richiesta, ne fa dare atto nel verbale. 
5. Laddove i nuovi fatti richiedano un'indagine separata, deve essere estratta copia del verbale dal quale
emerge la notizia di nuovi fatti disciplinarmente rilevanti; l'atto viene annotato nel registro cronologico
e si procede ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente regolamento. 
Art. 19) Decisione 
1. Esaurita l'istruttoria e chiusa la discussione, il Consiglio delibera a maggioranza, procedendo a
votazione sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente. In caso di paritaÌ di voti, prevale il voto del
Presidente. 
2. La deliberazione avviene in adunanza segreta. Le attivitaÌ svolte in tale sede non vengono verbalizzate e
su di esse deve essere mantenuto il segreto. 
3. Per ciascun capo di incolpazione viene espresso giudizio sulla responsabilitaÌ con votazione a
maggioranza dei presenti e prevalenza del voto del Presidente in caso di paritaÌ. Nel caso in cui venga
riconosciuta la responsabilitaÌ dell'incolpato il Consiglio delibera la sanzione ritenuta adeguata, che deve
essere unica anche nell'ipotesi in cui la responsabilitaÌ venga riconosciuta con riferimento a piuÌ capi di
incolpazione e/o a piuÌ illeciti disciplinari. 
4. Deliberato il dispositivo, esso viene letto dal Presidente alla presenza dell'incolpato, del difensore e del
Pubblico Ministero, se presenti. 
5. Entro novanta giorni dalla deliberazione, il Consigliere relatore presenta al Consiglio, per
l'approvazione, la motivazione della decisione. 
6. In caso di impedimento del relatore la motivazione eÌ predisposta dal Presidente o da altro consigliere
all'uopo nominato. 
7. Entro il quindicesimo giorno successivo al deposito, la decisione eÌ notificata all'iscritto e al Pubblico
Ministero. 
Art. 20) Impugnazione 
1. L'incolpato ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, nel termine di venti giorni dalla
notifica di cui al precedente articolo 13 comma 7°, possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale
Forense avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine, a norma degli artt. 50 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578
e 59 R.D. 22.1.1934 n. 37. 
2. Il ricorso eÌ presentato nella segreteria del Consiglio dell'Ordine e deve contenere l'indicazione specifica
dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato dalla copia della pronuncia stessa, notificata al
ricorrente. 
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 del R.D. n. 37/34 sopra richiamato. 

Da: A15/09/2012 12:48:32
E' un po' illeggibile, guarda qua casomai:

http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=71

Da: A15/09/2012 13:02:11
Ancora meglio: http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27892

Da: Ma15/09/2012 13:37:58
Grazie!!! Sei gentilissima....

Da: x A15/09/2012 15:32:45
congratulazioni!!!!!!!!!!!!!
...e grazie mille x il tuo schema
chiarissimo!

cmq secondo me sì fanno 2 istruttorie, anche se la prima non può essere definita così, essendo "di sottobanco"...

Da: A15/09/2012 15:36:25
Sì anche secondo me, però il testo simone poteva essere più chiaro visto che si perde in tante fisime nelle prima pagine e poi sui due capitoli più importanti cioè il commento al codice disciplinare e il procedimento disciplinare è inutile...

Da: info Roma16/09/2012 08:49:42
grazie mille A. lo schemetto è stato favoloso.
se dovessero chiederlo a me, aggiungerei solo qualcosa sullo jus postulandi del professionista soggetto al procedimento e del rapporto con l'eventuale preventiva sospensione.

che ne dici?

Da: -1''10/02/2013 16:39:29
1

Da: 110/02/2013 16:39:30
1


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