>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Dubbio sulle possessorie
40 messaggi, letto 2497 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2 - Successiva >>

Da: Zzz27/08/2012 11:05:48
Secondo voi , una volta ottenuta la misura cautelare a tutela del possesso se decido di instaurare il merito posso domandare la rivendica della proprietà ? O deve esserci coincidenza tra domanda avanzata in sede cautelare e domanda promossa nella fase di merito?

Mi spiego meglio
Tizio fa un'azione di reintegrazione nei confronti di Caio affermando di essere stato spogliato della cosa di cui era proprietario...
Posso nei 60 gg successivi alla concessione della misura cautelare instaurare un giudizio di merito petitorio?
Il codice dice che posso solo dopo che la misura è stata eseguita 705 cpc.... Ma allora che senso ha? Se sono reintegrato della cosa sarebbe un non senso agire in via petitoria.....

Forse perché il provvedimento cautelare non ha efficacia di giudicato e non può essere invocato in altri processi??

Bah
Grazie a chi risp

Da: obor27/08/2012 14:40:16
Occhio perché Se tu sei attore in possessoria, puoi promuovere, fin da subito senza aspettare il giudicato, l'azione petitoria, per dimostrare il tuo diritto, se riesci a fornire la prova dell'azione di rivendicazione (Cass. 4728/2011)

Se sei convenuto, invece, opera la preclusione posta dal 705 c.p.c.: devi difenderti in possessoria; poi, terminato questo giudizio, puoi agire in via petitoria, per un principio che vede prevalere il giudizio possessorio, in ragione della minore gravosità probatoria che lo interessa.

In ogni caso se uno viene reintegrato nel possesso di un bene, può senz'altro avere interesse a dimostrare, in sede petitoria, che egli ne è, non solo possessore, ma anche proprietario, com'è a dirsi per l'azione negatoria che si esercita avverso le pretese altrui sul bene di cui si è proprietari, e possessori (infatti per questa azione non è richiesto l'onere probatorio che è invece richiesto per la rivendicazione, nella quale chi agisce non è in possesso del bene).

Inoltre, non tieni di conto del fatto che in possessoria tu puoi anche soccombere (l'art. 705 c.p.c. dice anche che la petitoria attende la definzione del giudizio, oltre alla sua esecuzione), così puoi avere interesse ad agire in rivendicazione, che, com'è noto, non si prescrive.


Da: Zzz27/08/2012 14:54:12
Ottimo grazie

Da: dune27/08/2012 16:44:52
Aggiungo che il convenuto in possessoria puó promuovere petitoria sullo stesso bene nei casi in cui
- dimostri che nn puó dare esecuzione al provvedimento.possessorio x fatto dell.attore
-dall.esecuzione del provv possessorio puó derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto

Da: Obor27/08/2012 18:31:08
Esatto..quella è l'interpretaz della corte cost del 1992. Figurati prego...fissero tutte così le discussioni su questo forum...

Da: A27/08/2012 18:41:00
Lo scrivo anche qua, occhio perchè i procedimenti possessori hanno natura di azione di merito e non cautelare!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Zzz27/08/2012 18:49:50
Si hai ragione ma dato che si applicano gli articoli dei procedimenti cautelari e sono idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito , nel senso chele parti possono anche non instaurare il giudizio di merito e regolare i loro rapporti sulla base del solo provvedimento, non credi che possano definirsi cautelari a strumentalità attenuata o ad effetti stabili ?

Da: A27/08/2012 18:53:11
Io credo sia proprio sbagliato definirle cautelari perchè sono una tutela di merito, nel senso di cognizione. Ho Mandrioli, Simone e Dike e solo il Dike precisa questa cosa, ho fatto una ricerca anche in internet e ad esempio anche questo link lo conferma:
http://www.studiocataldi.it/argomenti.asp?opt=dettaglio&codice=264
ad ogni modo ora controllerò anche sul buon vecchio Trabucchi se c'è scritto di più.

Da: Zzz27/08/2012 18:54:20
Inoltre ancora non è chiaro un punto ... Sono attore e agisco in via cautelare... Posso nel ricorso preannunciare che la domanda che formuleró nel merito sarà quella petitoria oppure deve esserci corrispondenza tra petitum in fase cautelare e petitum del merito? In questo caso nella fase di merito al più potró chiedere domande accessoria come risarc danni derivanti dallo spoglio ... Che ne dite ?

Da: Zzz27/08/2012 18:55:58
Si ma la cognizione é sommaria e sopperiscono pur sempre ad esigenze di tutela immediata.... Ergo cautele

Da: A27/08/2012 19:02:29
Zzz:
la tutela sommaria è un tipo di tutela di cognizione e non certo cautelare però, no? :)

Da: Zzz27/08/2012 19:05:10
Si ma se badi il codice dice che si applicano 669 bis e seguenti... Devono esserci fumus e periculum e quindi questo potrebbe valere a definirli cautelari... Vabbè Cmq non penso ci seghino per questa sottigliezza per di più dottrinaria... Avranno ben altri mille motivi per farlo...

Riguardo alla mia domanda qualcuno ha idee?

Da: A27/08/2012 19:06:20
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38406&catid=200&Itemid=447&mese=03&anno=2012

Da: A27/08/2012 19:07:15
Si applicano in quanto compatibili, vedi ultimo comma art 703 cpc e non in toto.

Da: A27/08/2012 19:09:21
Procedimenti possessori - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

I procedimenti possessori riguardano il possesso (situazione di fatto tra il soggetto ed il bene, dove il soggetto è tutelato dall'ordinamento quando ci sono delle molestie; il possesso non è un diritto). Prima del 1990 vi erano due fasi (rette entrambe dal ricorso):

-         nella prima fase il giudice conosceva in via sommaria la situazione di fatto e decideva con ordinanza;

-         nella seconda fase, che necessitava di un nuovo ricorso ed era a cognizione piena, il giudice decideva con sentenza.

Dal 1990 il procedimento possessorio è sempre articolato in due fasi, tuttavia la prima è sempre a cognizione sommaria ed è necessario il ricorso e la seconda ma la seconda che è a cognizione piena non necessita di un nuovo ricorso perché il giudice quando decide con ordinanza fissa direttamente l'udienza successiva. La dottrina ritiene che il procedimento possessorio si struttura in un'unica fase sommaria, mentre la cassazione ritiene che il procedimento in questione è caratterizzato anche da una seconda fase a cognizione piena. Nell'art.703 c.p.c. vi è un problema che riguarda il c.d. rinvio, infatti c'è chi ritiene che a causa del rinvio in questione si abbia un procedimento cautelare. Invece un'altra tesi ha negato che il procedimento possessorio abbia natura cautelare in quanto non viene richiamato nell'art.669-quaterdecies c.p.c. e perché tale procedimento non ha carattere strumentale rispetto all'accertamento della proprietà (in funzione del fatto che il possesso è solo una situazione di fatto). In conclusione possiamo dire che nel procedimento possessorio ci sono dei punti di contatto con il procedimento cautelare , questo per la presenza del ricorso, dell'ordinanza (e quindi della cognizione sommaria) e della possibilità di essere reclamato; tuttavia questi procedimenti non sono uguali (perché nei procedimenti possessori si giudica il possesso e non la proprietà, quindi vi è l'assenza di strumentalità che invece è tipica dei procedimenti cautelari).

Da: Zzz27/08/2012 19:17:33
Uhm...ok....ma parlando in termini pratici...perché mi è successo un caso analogo in studio...
Sono stato spogliato del possesso di un bene immobile (pozzo)

Azione di reintegra senza specificare la domanda di merito...posto che non è necessaria...

Il giudice,rigetta la mia domanda perché benché io sia proprietario non sono riuscito a dimostrare che utilizzavo quel bene.

Allora mi sono chiesto: se nel ricorso specificavo che nella fase di merito avrei svolto azione petitoria, rivendicando la proprietà del bene...
1) era possibile o deve esserci coincidenza di domande tra le due fasi
2) era possibile anche in caso di rigetto della possessoria?

Non so se sono Pippe inutili e fuorvianti che denotano la mia scarsa conoscenza della materia...

Da: Zzz27/08/2012 19:22:20
Grazie A!! In effetti ora è più chiaro grazie mille.... Io opterei allora rispondendo alla mia domanda che se agisco in possessoria non posso "proseguire" con la petitoria... Anche se cacchio c'è anche il diverso aspetto della continenza di causa ... Il possessore può vantare di essere altresì proprietario... Che casino le possessorie

Da: Obor27/08/2012 22:13:14
Per zzz ... Quando tu scrivi "Posso nel ricorso preannunciare che la domanda che formuleró nel merito sarà quella petitoria oppure deve esserci corrispondenza tra petitum in fase cautelare e petitum del merito?"

In base a quello che ho scritto sopra, e alla strumentalità della tutela cautelare, che come hai notato tu correttamente, trova applicazione, io ritengo di no: devi proseguire con la possessoria

Da: Zzz27/08/2012 22:48:21
Infatti alla fine anche io propendo per questa strada
Il dubbio mi sorgeva in quanto se la possessoria è promossa dal proprietario , per economia di giudizio , forse si può fare...visto che la domanda di rivendica comprende in se anche un'azione di reintegra nel possesso, ma poi confrontando mi con voi credo si tratti di azioni diverse per finalità e presupposti. La possessoria tutela il possesso e solo il possesso. La petitoria il diritto di proprietà che può vantarsi a prescindere del possesso della cosa

Da: obor27/08/2012 23:10:31
Sopra tutto, per la rivendicazione hai il grosso problema dell'onere della prova: devi risalire sino al titolo - originario - di acquisto. Io in 3  anni di pratica, ho sempre evitato di fare rivendicazioni, e anche l'avv cn cui collaboro.

Da: Zzz28/08/2012 12:06:54
Riguardavo le possessorie.... Appurato che nella fase sommaria il provvedimento è un'ordinanza... E che le parti non hanno l'obbligo proseguire nel merito ma possono accontentarsi della tutela sommaria...
Per quale motivo le parti potrebbero avere interesse a proseguire la fase a cognizione piena?
Potrebbe essere che se proseguono nel giudizio di merito il provvedimento finale sarà una sentenza e come tale soggetta al giudicato?
Nel senso: il giudice mi ha concesso la tutela ordinando al convenuto di reintegrarmi nel possesso... Ma se io attore voglio che tutti riconoscano il mio possesso e nessuno sia più in grado di metterlo in discussione devo proseguire nel merito?

Da: spring9628/08/2012 12:23:22
Premesso che porto il massimo rispetto a chi sta riuscendo a studiare con questa meticolosità anche i procedimenti speciali....ma questa roba la chiedono in maniera sistematica o è slo una questione di sfiga? Grazie.

Da: obor28/08/2012 22:29:11
per ZZZ_ esatto il problema è quello_la tutela cautelare è provvisoria. Come glielo spieghi a un cliente? con l'ottenimento di una sentenza, così ti paga (se ti paga, salvo decreto ingiuntivo anche a lui!)

Per spring96. Agli orali contano le raccomandazioni. Quindi: 50% dei partecipanti promossi xche figli di, cugini, amici, amanti. 25%, promossi perché bravi (vuoi fortunati, vuoi proprio bravi) algtro 25% sfigatissimi, bocciati xche la cara commissione ha deciso di chiudere i rubinetti, con buona pace del merito, che, del resto, è stato già preso a calci durante la correzione degli scritti.

Buona vita

Da: A28/08/2012 22:41:40
Secondo me ha più senso continuare per chiedere il risarcimento del danno provocato dalla lesione del possesso (ex art 2043 cc), il possesso è uno stato di fatto non vedo alcuna utilità nel chiedere una sentenza di accertamento del possesso...

Da: rotal28/08/2012 22:49:21
ecco qualcuno che sicuramente passerà l'esame perché figlio di cugino di, zio, nipote.......ma insomma A, cosa vuoi accertare? esiste una sentenza di "accertamento" del possesso?!?!?!
sai di cosa si sta parlando in questo post? per favore. E spiegami secondo te chi è quel giudice fuori di testa che ti accorda il risarcimento del danno per "Lesione del possesso"; forse quel fuorone che ha risarcito la tipa a cui hanno investito il cane.....mah

Da: A28/08/2012 22:58:44
Se non sai che la lesione della situazione possessoria è tutelabile ex art. 2043 cc forse i problemi ce li hai tu!

Da: obor28/08/2012 23:01:47
oh calma

Posto che nemmeno io sono d'accordo col risarcimento, in caso di uccisione del cane, la tutela aquiliana del possesso è senz'altro ammissibile.

A, il punto è che a ZZZ non frega nulla di sapere se può chiedere il risarcimento, ma se può agire in via petitoria, una volta esperita l'azione possessoria; poi si è domandato se gli convenga ottenere soltanto una ordinanza cautelare oppure una sentenza di reintegrazione.

Il risarcimento del danno per lesione del possesso la giurisprudenza - pacificamente - lo accorda soltanto in caso di accertamento - non del possesso, che non si accerta dato che consta di un elemento materiale, appunto di fatto, non di diritto - dell'avvenuto spoglio. Quindi accertato lo spoglio è possibile - e nella pratica lo si fa sempre, quasi come se fosse una richiesta di stile - richiedere il risarcimento del danno

Da: A28/08/2012 23:01:54
E ovviamente si parlava della sentenza che conclude il giudizio di merito, non dell'ordinanza che conclude la fase edittale. Trovo più ragionevole che l'attore prosegua per chiedere il risarcimento che per chiedere una sentenza che accerti il possesso visto che ha già l'ordinanza.

Da: obor28/08/2012 23:04:52
IL buon senso non fa la regola però A.

Per avere il risarcimento del danno, devi ottenere una sentenza che ti reintegri nel possesso, o comunque che accerti l'avvenuto spoglio

Da: rotal28/08/2012 23:05:37
Scusa A. Obor ha ragione e hai ragione pure tu paisà

Pagina: 1, 2 - Successiva >>


Torna al forum