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inesistenza notifica
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Da: help8401/08/2012 08:49:49
Quali sono i casi?
Il mandrioli minor non li cita.

Da: ...........01/08/2012 09:37:39
...è una figura dottrinale: il codice parla solo di nullità degli atti. Vai su diritto.it c'è un bell'articolo...indovina chi l'ha scritto? Ah ah

Da: non è solo dottrinale..anzi01/08/2012 10:55:24
per esperienza personale e diretta ti posso garantire che
anche la giurisprudenza la riconosce....c'è anche una sent. della cass. a sez. unite. a riguardo

"INESISTENZA DELLA NOTIFICA" DI UN DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DA DIFENSORE DOMICILIATARIO PRIVO DI PRCURA che non comporta la nullità dell'atto (infatti se fosse nullo dovrebbe essere sanato dal raggiungimento dello scopo, cioè giungere comunque a conoscenza del destinatario..nel caso di specie era stato notificato addirittura a mani proprie)
MA INESISTEZA....quindi assoluta mancanza della notifica...il che implica l'inefficacia del decreto ingiuntivo, inefficacia da far valere con l'art. 188 disp. att. c.c.

Da: ...01/08/2012 11:06:20
se non sbaglio, ad esempio è il caso in cui non sia l'uff giud a notificare ma una persona totalmente sprovvista dei poteri

Da: non  solo dottrinale..anzi01/08/2012 11:18:02
sisi!!! nel caso che ho avuto modo di studiare, era un avvocato domiciliatario che aveva tutti i requisiti per effettuare personalmente la notifica, tuttavia era solo "domiciliatario", cioè sprovvisto di procura, quindi poteva ricevere le notificazioni ma non effettuarle...se fosse stata una procura congiunta, il problema non siu sarebe neanche posto.

Praticamente è successo che il destinatario del decreto lo ha ricevuto a mani proprie :-)....e non ha fatto opposizione....sono passati i 40 gg....è iniziata l'esecuzione e lui ha fatto opposizione facendo dichiarare nulli tutti gli atti copiuti finora perchè la notifica del decreto era inesistente, quindi andava notificato di notificato di nuovo...entro cmq 60 gg. dall'emanazione...cosa che non era stata fatta...quindi era inefficace.

L'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. stabilisce che 1 La parte alla quale non è stato notificato il decreto di ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.

L'art. 118 si applica, quindi, solo quando la notificazione del decreto manchi, ovvero sia inesistente, e non quando la notifica sia avvenuta tardivamente ovvero sia nulla o irregolare.
Negli altri casi, dovrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.

Da: non  solo dottrinale..anzi01/08/2012 11:23:14
cmq....la Cass. stessa ha risolto il problema di cui ti parlavo con l'inesistenza (e non nullità) della notifica effettuata da domiciliatario privo di procura...ma nn mi va di mettermela a cercare :-)....c'è cmq!!!!

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Da: tititit01/08/2012 12:55:17
La notifica è inesistente quando viene eseguita attraverso un modello procedimentale totalmente difforme dal quello previsto dal legislatore. La distinzione tra notifica inesistente e nulla è importante, in quanto la prima non potrebbe mai essere sanata (a differenza della seconda che potrebbe aver raggiunto lo scopo)

Da: HO INIZIATO OGGI01/08/2012 15:06:08
l'inesistenza della notifica, che va tenuta distinta dalla nullità prevista e disciplinata invece dall'art. 160 cpc, si ha in tutte le ipotesi in cui la notifica dell'atto processuale viene fatta a persona o in un luogo che non sono in alcun modo riconducibili al destinatario dell'atto stesso!!!

Da: Giò01/08/2012 15:53:28
L'inesistenza della notifica è un'ipotesi di creazione giurisprudenziale e si verifica, a titolo esemplificativo,  quando la consegna è effettuata ad una persona o in luogo in nessun modo riferibili al destinatario (Cass. 9892/05); quando la notificazione è effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, pertanto esorbitante il modello legale delle notificazioni (Cass. 9907/08); quando la relata manca della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario nell'originale dell'atto da notificare (Cass. 6377/1988); quando la notificazione di un atto introduttivo è effettuata al legale non più fornito di rappresentanza processuale della parte (Cass. SU 9539/96). In questi casi la notifica (inesistente) non è passibile di rinnovazione o di sanatoria.

Da: @ un due tre01/08/2012 16:52:00
i decreti ingiuntivi si notificano ai difensori ? azzo. devo studiare di più. io pensavo che ai difensori andasse notificata la opposizone ma non il decreto ingiuntivo anche perchè dove lo trovo il difensore del destinatario del di che mi accingo a notificare?

Da: ...01/08/2012 17:23:38
Ma infatti si notifica al debitore..almeno io in 4 anni di pratica non ho mai visto notificare un d.i. al difensore...  Forse se ci sono giá rapporti precedenti tra le parti (e  i rispettivi difensori) e il difensore abbia eletto domicilio presso il suo difensore

Da: poche idee, ma confuse01/08/2012 17:30:26
ma siete fuori...il decreto ingiuntivo si notifica al debitore (persona fisica o giuridica), la quale, se vuole (solo se vuole), può fare opposizione entro 40 gg dalla notifica del suddetto d.i.  a mezzo di un difensore che a questo punto (solo a questo punto) sarà investito della causa.

Da: ...01/08/2012 17:34:19
Tranquillo dai...

Da: Ragionate01/08/2012 19:12:58
State calmi e ragionate soprattutto con la testa, lasciando perdere il diritto. Ma come si può notificare il d.i. al procuratore della parte, se ancora non vi è stato alcun contraddittorio (?!). 

Da: @Fortunato01/08/2012 20:58:52
appunto. meno male che tra le molte capre c'è qualche animale pensante. e chi sproloqua sulle notifiche dei di ai difensori vorrebbe fare l'esame? ah ah

Da: @Fortunato01/08/2012 20:59:49
sproloquia

Da: @ un due tre01/08/2012 21:03:57
ma no, dai.... e chi lo avrebbe mai detto?

Da: Caos01/08/2012 22:14:01
Per Giò:
secondo la sent. 9907/08, quindi, un atto di citazione consegnato nelle mani del convenuto dal proc. dell'attore è inesistente, poichè avvenuta in modo totalmente non previsto e difforme da quanto stabilito dalla normativa. In sostanza non è una notifica.
E' un'ipotesi paradossale, ma se il convenuto si costituisse sanerebbe l'atto per il raggiungimento dello scopo.
Ho detto una bestialità?

Da: nba01/08/2012 23:20:51
Succede anche questo a chi fa pratica x finta


Da: Giò02/08/2012 15:20:07
X Caos: La notifica inesistente non può essere sanata, a differenza di quella nulla. Nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione poteva essere eseguita solo dall'ufficiale giudiziario e non dal procuratore dell'attore. Quest'ultimo, invero, potrebbre eseguirla direttamente solo se espressamente abilitato ai sensi della L. 21-1-1994, n. 53.

Da: Caos02/08/2012 17:32:14
Per Giò:
Il mio è un esempio limite, posto che il "mio" avvocato non è abilitato ai sensi della legge da te indicata.
In mancanza di tale autorizzazione l'unico soggetto abilitato alle notifiche è, perciò, l'uff. giudiziario.
Ti chiedo, però, la costituzione del convenuto che non eccepisce niente in merito alle modalità della notifica nè nel primo scritto difensivo, nè all'udienza va a sanare la notifica indipendentemente dal fatto che sia nulla od inesistente?
L'atto ha, comunque, raggiunto lo scopo ovvero provocare la costituzione del convenuto.
Attendo il tuo parere.

Da: Giò02/08/2012 18:23:11
X Caos: Se il convenuto si costituisce, il contraddittorio potrebbe considerarsi integro: > (art. 156, ult. comma, c.p.c.). Pertanto, il procedimento potrebbe regolamente continuare. Tuttavia, sembra preferibile la tesi seguita dalla giurisprudenza, in quanto impedisce la creazione di forme di notificazione totalmente difformi da quelle previste dal legislatore. A mio avviso, dunque, il   giudice dovrebbe dichiarare inesistente la notifica che, per le ragioni già esaminate, deve necessariamente essere eseguita ex novo.    

Da: Caos02/08/2012 20:35:09
In sostanza dipende dal giudice. Se vuole farmi perdere tempo mi fissa un nuovo termine per la notifica, altrimenti prosegue in quanto ritiene che il contraddittorio sia regolare.
Ti ringrazio. In bocca al lupo!

Da: poche idee, ma confuse02/08/2012 23:40:11
x giò
la differenza tra notifica nulla e inesistente rileva soprattutto per quanto riguarda gli effetti sostanziali e processuali della domanda

Da: raga non capite03/08/2012 09:23:46
ho detto, notifica fatta DAL difensore (in luogo dell'ufficiale giudiziario), NON AL difensore.....sono troppo avanti eh???????? oppure non sapete che le notifiche (anche dei decreti ingiuntivi) possono essere fatte anche dai difensori iscritti in un apposito registro e quindi autorizzati?????

2 sono le cose...
o non sapete leggere oppure non sapete un cazzo!!!!!!
il bello è che venite a fare i maestrini con chi ne sa piu di voi!!!!!

Da: raga non capite03/08/2012 09:28:39
....leggete con attenzione prima di sparare sentenze!!!!
chi ha mai parlato di notifica fatta al difensore????

"INESISTENZA DELLA NOTIFICA" DI UN DECRETO INGIUNTIVO
NOTIFICATO DA DIFENSORE DOMICILIATARIO PRIVO DI PROCURA

poche idee ma confuse????? mettete da parte il diritto???? ma state fuori????

a volte qua sopra mi cadono le balls!!!!!!

Da: raga non capite03/08/2012 09:34:38
.....scusate ma forse il caso che ho prospettato è molto complesso per molti di voi!!!! vi invito a rileggere il 3°, 4° e 5° post!!!! il sig. col nick ...... ha capito al volo!!!!!

ripeto, chiedo scusa er la franchezza ma non sopporto che qualcuno mi attacchi senza aver capito un cazzo!!!!

inoltre le idee non sono poche e confuse...infatti non posso mettermi a scrivere un manuale...certe cose o si afferrano subito (come  l'utente  .... ha fatto) oppure siamo su livelli differenti!!!

Da: raga non capite03/08/2012 09:40:04
inoltre non ho elencato tutte le ipotesi di inesistenza....ma ho semplicementye prospettato un caso interessante che mi è capitato tra le mani per indicare la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica...e le rispettive conseguenze!!!! si trattava di una opposizione all'esecuzione sospesa per dare spazzio al proced. di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. e dunque per far dichiarare l'inefficacia del d.i. per inesistenza della notifica e quindi rendere nulli tutti glia ti di esecuzioni compiuti fino ad allora!!!

Da: raga non capite03/08/2012 09:45:57
ultima cosa e poi sparisco....scusate gli errori...scrivo con un asus eee..e ci scappano un sacco di errori!!!

Da: poche idee, ma confuse03/08/2012 13:17:07
x raga non capite
hai ragione...scusa!!! mi limito a leggere il post sopra (o poco sopra) e rispondo.


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