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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: Giurilin 14/04/2014 18:28:02
Per Kenny il danno esistenziale non esiste se rubricato come tale ma al di là della sua individuale denominazione può essere risarcito nell'ottica del più generale danno non patrimoniale e tanto vale per tutte le altre poste di danno diverse dal danno patrimoniale in senso stretto

Da: Info corsi 14/04/2014 18:33:52
Per chi fa il corso bellomo a Milano, sapete in che hotel si tiene o dove esattamente? Grazie mille!

Da: kennyT14/04/2014 18:37:46
quindi in buona sostanza si conferma quanto detto nel 2008?

Da: x cla14/04/2014 18:39:26
lasciali perdere quei libri non servono per lo scritto

x giurilin
studia un po meglio ancora non sei arrivato al punto del danno esistenziale

Da: NUOVO214/04/2014 18:40:22
Ci sono recentissime sentenza che ribaltano quanto detto da SU 2008, sostenendo nuovamente l'autonomia delle tre voci di danno. Siamo sempre lì, solita altalena: negli ultimi anni (2012/2014) si è detto tutto e il contrario di tutto: Cassazione che sostiene la tesi di SU 2008, Cassazione che la ribalta. Ecco perché risulta tutto caotico...

Da: Per Cla 14/04/2014 18:46:12
Avevi studiato meno?

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Da: cla14/04/2014 18:54:11
all'epoca purtroppo avevo studiato poco e male, mi era mancata la continuità, la concentrazione ed il tempo!
Adesso il tempo è sempre scarso però quantomeno sono più costante nello studio e più concentrata anche se, anche questa volta, non sono mancati "incidenti di percorso" che hanno reso la preparazione più dura del previsto, ma vado avanti lo stesso e poi sarà quel che sarà!



Da: Per Cla 14/04/2014 18:57:19
Complimenti Cla! Speriamo bene

Da: le donne 14/04/2014 18:58:23

- Messaggio eliminato -

Da: cla14/04/2014 19:01:04
grazie, sei molto gentile.
in bocca al lupo anche a te!

Da: Veramente... 14/04/2014 19:11:25
Le donne sono una risorsa per la società, sono in grado di fare ció che vogliono e portare avanti più cose contemporaneamente senza battere ciglio con la sola forza della loro volontà. Sono in grado di studiare, lavorare e mandare avanti una famiglia e una casa. Roba che voi altri non siete nemmeno in grado di immaginare.
Sei patetico e meschino: anzichè studiare impieghi il tempo a scoraggiare i tuoi avversari.
Scusami ma un giudice maschilista e misogino non si puó concepire

Da: kennyT14/04/2014 19:17:22
mi sapete dare l'indicazione di un articolo o sentenza ( post 2008) che racchiuda queste nuove "turbolenze" e faccia il punto della situazione?

Da: NUOVO214/04/2014 19:22:15
Per kenny: sentenze che facciano il punto della situazione no, però ecco un riferimento: Cassazione 1361/2014. Basta cliccarla su un motore di ricerca...

Da: Bastaurc 14/04/2014 19:34:28
Quest'ultima sententenza, che hai citato, di fatto riconferma la natura meramente descrittiva delle categorie danno esistenziale, biologico e morale, da ricondurre all'unica categoria di danno non patrimoniale, all'interno della quale sono eventualmente risarcibili solo se effettivamente provati e, quindi, sussistenti.

Da: YEEEEEE 14/04/2014 19:35:38
Qualcuno parlava di reati contro l ordine pubblico e stupefacenti , in che senso? Che nesso???

Da: kennyT14/04/2014 19:37:24
Avevo gia' letto questa sentenza, che fondamentalmente , mi ha mandato in confusione. Nel senso, non so se ho capito bene, ma in sostanza essa riconferma la nozione di danno esistenziale non quale autonoma sottogaterio di danno non patrimoniale, ma mero elemento descrittivo della  unica e unitaria figura del danno non patrimoniale. Confermando in poche parole quanto detto nel 2008. E allora non mi spiego, o forse non ho capito bene io, perch la dottrina si allarma tuonando da vari titoli di articoli  che la cassazione smentisce  quanto detto nel 2008

Da: Per tutti 14/04/2014 20:29:12
Scusate, se non erro il discorso delle sentenze del 2008 è quello di riportare ad unità la categoria del danno non patrimoniale sancendone al contempo la risarcibilità solo laddove si ravvisi una lesione di un interesse costituzionalmente tutelato. Nel danno esistenziale quale appiglio costituzionale c'è?

Da: jjj14/04/2014 20:29:16
In sostanza sembra riproporsi la sottodistinzione tra le varie forme di danno non patrimoniale perché la Cass. sostiene che siano diversi i criteri probatori richiesti per l'uno e l'altro tipo.

Da: secondomememe14/04/2014 20:30:06
tutti quelli che perdono tempo su questo forum verranno bocciati

Da: qoob14/04/2014 23:34:51
secondomememe hai spaventato tutti con il tuo anatema: non scrive più nessuno e finalmente tutti a studiare!!

:-D

Da: gello14/04/2014 23:43:24
infatti..

Da: x chi15/04/2014 00:14:45
lavora e ha poco tempo per studiare stia a casa non si presenti

Da: Bastaurc 15/04/2014 01:23:53
La circostanza che la prova sia diversificata non contrasta, ma anzi conferma, quanto stabilito nel 2008 con le sentenze gemelle.
In quella sede, infatti, si parlò certamente di un'unica categoria di danno non patrimoniale, ma, al suo interno, le singole componenti, se provate (ciascuna secondo le proprie peculiarità ed a prescindere dalla loro nomenclatura), ben avrebbero potuto trovare concreto ristoro, per il principio dell'integrale risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale.
La vera novità, a mio avviso, è stata più che altro l'ammissibilità di una tutela risarcitoria nelle ipotesi non previste dalla legge, solo però avuto riguardo a lesioni gravi di diritti inviolabili dell'uomo e costituzionalmente garantiti, in luogo di risarcimenti velleitari che, troppo spesso, i giudici erano soliti accordare.
Pertanto, anche l'ultima sentenza del 2014 succitata, non fa altro che ribadire la risarcibilità del danno esistenziale, che è un "aspetto" dell'unica categoria del danno non patrimoniale, in presenza di una concreta, seria e costituzionalmente rilevante lesione di un diritto inviolabile dell'uomo e la cui nomenclatura ha valore meramente descrittivo, sottolineando come tale specifica lesione vada necessariamente provata (prova che, appunto, varietà in base alla specificità del singolo danno), perché possano emergerne gli elementi costitutivi (la rilevanza cotituzionale, l'inviolabilità del diritto e la gravità dell'offesa) e così ristorare un pregiudizio altrimenti non ristorabile.



Da: gello15/04/2014 01:37:01
ottimo bastaurc. chiaro e preciso, nonché corretto.
uno dei migliori utenti qui sopra.

Da: uait15/04/2014 06:43:30
Che bello quando si parla di diritto! Grande kennyt, che noto, fa pochi interventi ma sempre di spessore!

Da: Ispettore del lavoro 15/04/2014 06:59:39
Cone mai già svegli oggi??? Non mi dite che avete iniziato a lavorare?

Da: secondomememe15/04/2014 07:47:32
quelli di qui sopra sono i candidati alla bocciatura piu' probabili

Da: kennyT15/04/2014 08:30:26
guarda sono talmente abituato ad essere bocciato che ormai la promozione mi meraviglierebbe oltremodo.

Da: picindolor15/04/2014 08:54:59
SECONDO VOI UNO SGUARDO ALLA NATURA GIURIDICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE VA DATO?

Da: x picindolor15/04/2014 09:23:43
la tua domanda dimostra che non hai ancora capito nulla su cosa c'è da studiare......anche te stai a casa intasi e basta sennò

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