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INSIEME CON LA NORMATIVA EUROPEA!!!!!
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Da: .............14/04/2012 09:16:18
elenchiamo tutte le fonti europee concernenti la liberalizzazione della professione forense........................
vediamo cosa viene fuori.................ci state?

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 09:21:55
Ma va' a cag... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IDIOTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: .............14/04/2012 09:31:13
pure le pulci fanno la tosse....................

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 10:18:27
Pur' 'e púlice ténono 'a tosse ?????????????

Ma va' a cag... di nuovo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IDIOTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: .............14/04/2012 10:49:12
schhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 11:11:49
Hai proprio il cervello bacato !!!!!!!!!!

Ma va' a studiare e cerca di superare l'esame, vagabondo, invece di cercare scappatoie !!!!!!!!!!!!!!!

SOMARO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Da: .............14/04/2012 11:23:00
ma tu hai mai vinto qualche causa?
schhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Da: .............14/04/2012 11:36:56
studia fetente tanto poi è sicuro che te li correggono............

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2011, proposto da:
Ministero della Giustizia, Corte D'Appello di Catanzaro - Commissione Esami di Avvocato - Sessione 2009, Corte D'Appello di Catania - Commissione Esami di Avvocato - Sessione 2009, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
---------, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso ----------------------;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00178/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALIDEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO PER L'ANNO 2009 - MCP

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valentina Arestia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati ------------;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con l'appello in esame, il Ministero della Giustizia impugna la sentenza 9 febbraio 2011 n. 178, con la quale il TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. II, ha accolto il ricorso proposto da Arestia Valentina ed ha annullato, tra l'altro, il provvedimento di non ammissione della stessa agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2009, con attribuzione, alle prove scritte sostenute, del punteggio complessivo di 75 (prima prova 30, seconda prova 25, terza prova 20).
Secondo la sentenza appellata:
-    al giudice amministrativo "è consentito il sindacato sulla discrezionalità tecnica, nei limiti del controllo sulla correttezza del procedimento tecnico di valutazione seguito e senza la pretesa di sostituire la propria valutazione a quella della P.A.";
-    nel caso di specie, non sussistono "i presupposti in base ai quali l'elaborato concernente la redazione di un atto giudiziario è stato valutato insufficiente "per gravi errori di grammatica e concettuali, forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario", risultando "inesistenti i rilevati gravi errori di grammatica e risultando la forma dell'elaborato idonea allo scopo che si propone un atto giudiziario redatto in occasione di una prova di abilitazione"; con la conseguenza - stante la "manifesta scorrettezza della valutazione di uno degli elaborati" - della necessità della "ripetizione della valutazione, irreparabilmente viziata, di tutte le prove".
Avverso tale decisione, il Ministero della Giustizia propone i seguenti motivi di appello:
violazione del principio di tassatività delle ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo; violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato; eccesso di potere giurisdizionale; poiché il TAR, giudicando "errata" la valutazione espressa dalla competente Sottocommissione giudicatrice, "ha in pratica sostituito la propria valutazione tecnico-giuridica a quella (negativa) già operata dall'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni previste dalla legge", laddove i giudizi di questa sono sindacabili solo sotto il profilo della illogicità manifesta e del travisamento dei fatti. Nel caso di specie, peraltro, la candidata "non ha indicato elementi di abnormità . . . ma si è limitata apoditticamente a sostenere la validità nel merito dei suoi elaborati".
Si è costituita in giudizio la dott.ssa Valentina Arestia, che ha concluso per il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza, ritenendo anche essersi formato giudicato sulla statuizione della sentenza circa "insussistenza, nell'atto giudiziario, di gravi errori di grammatica o concettuali e la piena idoneità della forma dell'atto".
Ha, inoltre, proposto appello incidentale, con il quale ha riproposto i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di I grado, con riferimento al parere di diritto penale, e relativi "in estrema sintesi, all'inveridicità totale e scorrettezza del giudizio di incoerenza della soluzione proposta rispetto alla fattispecie prospettata, essendo la ricorrente pervenuta alle medesime conclusioni cui erano giunte in un caso del tutto analogo, le Sezioni Unite della Cassazione, nell'arresto n. 22676/2009".
Con decreto cautelare 9 marzo 2011 n. 1138, è stata sospesa l'esecutività della sentenza appellata.
All'odierna udienza in Camera di Consiglio, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 60 Cpa, ha riservato la causa per la decisione nel merito.
DIRITTO
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già affermato, in ordine alla natura delle decisioni delle commissioni esaminatrici, che esse costituiscono "atti di natura mista", come tali aventi una "duplice valenza", e cioè natura "provvedimentale", quanto all'ammissione o meno alla fase successiva della procedura; nonché natura di "giudizio", circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione (Cons. Stato, sez. VI, nn. 935/2008; 689/2008; 172/2006).
Quanto a quest'ultimo profilo, si è affermato che "la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di puro merito . . . non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti" (Cons. Stato, sez. IV, n. 1237/2008).
Ciò comporta che il giudice amministrativo, in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità, deve, in particolare, verificare - preso atto dell'iter logico seguito dall'amministrazione e risultante dalla motivazione - se la decisione adottata consegue, con coerenza logica e ragionevolezza, dalle premesse argomentative esposte concernenti l'analisi dell'elaborato del candidato.
Tale verifica, dunque, concernente la eventuale sussistenza (o meno) del vizio di eccesso di potere, si inserisce all'interno dell'iter logico seguito (ed esposto) dall'autorità emanante l'atto impugnato, ma non deve e non può sostanziarsi in una giustapposizione (o sostituzione) della valutazione del giudice rispetto a quella dell'amministrazione, unica titolare del potere amministrativo.
Nel caso di specie, il primo giudice ha verificato - con riferimento alla correzione ed al giudizio espresso su uno solo dei due elaborati ritenuti insufficienti dalla Commissione - sia l'assoluto difetto del presupposto sul quale tale giudizio si è fondato (la asserita presenza di "gravi errori di grammatica"), sia la assenza delle (pur evidenziate dalla Commissione) incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario: profili ambedue non contestati con specifiche argomentazioni nell'atto di appello.
Si tratta, a tutta evidenza, di un sindacato svoltosi nei limiti della giurisdizione di legittimità, volto proprio a verificare la sussistenza (o meno) del vizio d eccesso di potere, lamentato con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado, e quindi senza alcuno "sconfinamento" nel merito, dovendosi escludere la lamentata sostituzione di una valutazione tecnico-.giuridica del giudice a quella dell'amministrazione (rilievo sul quale unicamente si fonda l'appello dell'amministrazione).
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, non essendo necessario, di conseguenza, l'esame dell'appello incidentale proposto dall'appellata, che diventa improcedibile.
Stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero della Giustizia (n. 1812/2011 r.g.), lo rigetta.; dichiara improcedibile l'appello incidentale della parte appellata.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico,    Presidente
Sergio De Felice,    Consigliere
Sandro Aureli,    Consigliere
Raffaele Potenza,    Consigliere
Oberdan Forlenza,    Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE

Da: .............14/04/2012 11:39:57
fetente stai parlando con la persona sbagliata................VAI A STUDIARE!!!!!!!

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 11:40:53
E tu l'hai mai fatta qualche causa, praticantello ??????????

Da: .............14/04/2012 11:46:13
caro fetente ti ripeto che stai parlando con la persona sbagliata........
se vuoi entrare nel merito della discussione è bene altrimenti vai a STUDIARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 11:59:10
Mi hai incuriosito.

Perché ripeti "...con la persona sbagliata" ??????

Chi sei ?????

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 12:02:43
Oppure la tua è semplicemente una formula intimidatoria ???????

Da: .............14/04/2012 12:04:51
quello che cura l'idrocefalia..........................e tu sei da trattato!!!!!!
sparisci buffone.....................

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 12:07:15
Cmq, noto che la tua proposta ha ricevuto numerosissime adesioni... Bravi !!!!!!... Se continuate ad essere così uniti, vincerete contro la "casta" degli Avvocati di sicuro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ihihihihihihihihihih !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: .............14/04/2012 12:08:50
tranquillo fetente questo forum è un diversivo per tenerti lontano dalle cose serie......................

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 12:11:09
PRATICANTI AVVOCATI D'ITALIA ABILITATI AL PATROCINIO (cavolo, che titolone !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), UNITEVI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ihihihihihihihihihihihihih !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 12:18:57
Ma tu come ti presenti alla gente ??????

Ti presenti come "prat. Avv. abilitato al patrocinio" ???????

Io ricordo che (poiché mi vergognavo di non essere né carne, né pesce), prima di superare l'esame di Avv., dicevo semplicemente: "Sono il dottor... " !!!!!

Da: Dai fetente14/04/2012 12:19:32
Lo sappiamo...è dura non avere clienti, non avere da lavorare -insomma, essere dei falliti-
Ti compatiamo, non essere cosi arrabbiato, prova i concorsi nella polizia locale, forse ce la puoi fare!

Da: Dai fetente14/04/2012 12:22:03
fetente fai straridere!!
Guarda che, esame o non esame, resti un coglione!
Ti faccio l'esempio: io sono dottore, ma ho più lavoro di alcuni avvocati -come ad esempio te- alla fine basta dare un pò di soldi all avvocato morto di fame di turno (come te ce ne sono tantissimi, credimi- .
Dammi retta, anche adesso che sei avvocato, non presentarti nemmeno, resta a casa, trapela dalle tue parole un profondo livore per il tuo fallimento professionale e di vita, sfogati pure in questo modo, ma resti un FALLITO

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 12:26:23
Ma guarda che io, mentre scrivo, sto lavorando.

Ti ricordo che sono anche Professore.

Non posso certo spiegarti come, ma ti assicuro che è la verità !!!!!!!!

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 12:31:08
E sai qual è il bello ??????

Il bello è che mi pagano pure !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ihihihihihihihihihih !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: .............14/04/2012 12:32:50
questo sta rovinato..........................facciamo una colletta.......aiutiamolo............

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 12:33:11
Ma questa è l'Italia, bello mio !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 12:35:14
Beh, ciao, belli !!!!!!!!!!

Vado via !!!!!!!

Voi continuate pure con le vostre elucubrazioni mentali !!!!!!!!!!!!

Da: Avv. professore Fetente14/04/2012 12:38:26
Chiedo scusa, ma la disoccupazione fa brutti scherzi.
Sono al computer di un call center di extracomunitari dove sono stato assunto per pulire i pavimenti.
Come sapete tutti, il titolo di avvocato non dà diritto al lavoro.
Purtroppo io l ho capito sulla mia pelle.
Passato l'esame, pensavo che sarei diventato chissà che cosa, in realtà sono ancora più sfigato e fallito di prima -non c è mai fine al peggio, ahimè!-
Mi sfogo cosi, vi prego non insultatemi anche voi, ma scrivetemi cose belle!

Da: .............14/04/2012 12:38:48
finalmente.........................

Da: .............14/04/2012 12:40:49
a tutti i ragazzi di buona volontà: elenchiamo fonti europee sulla liberalizzazione in modo tale da redigere una "mini costituzione" sull'ordinamento forense?

Da: Avv. Professore Fetente14/04/2012 12:47:51
"a tutti i ragazzi di buona volontà: elenchiamo fonti europee sulla liberalizzazione in modo tale da redigere una "mini costituzione" sull'ordinamento forense?"

COSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?????????????????????????????

Una "MINI COSTITUZIONE SULL'ORDINAMENTO FORENSE" ??????????????????????????????

E cosa sarebbe mai ????????????

Ma cosa dici ?????????????

Ahahahahahahahahahahahah !!!!!!!!!!!!!!

Bellissima questa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai un futuro come comico, amico mio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Da: Avvocatone Prof. FETENTE il lavacessi14/04/2012 12:48:51
IO SONO LA MERDA LAVACESSI.....SONO UN MISERABILE....SONO UN FALLITO!!!!!!

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