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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Disciplina del lavoro pubblico

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Nei casi di procedure di conciliazione non obbligatoria, a seguito di infrazioni del dipendente pubblico:   la sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione
Nei casi in cui i contratti collettivi possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria:   tali procedure devono instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione
Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e, nello specifico, di danno erariale:   fermo il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità
Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale:   la legge attribuisce alla Corte dei Conti la facoltà di porre a carico dei responsabili anche solo parte del danno accertato
Nel pubblico impiego, ai sensi dell'art. 55 bis, co. 4, d.lgs. 165/01, in caso di procedimento disciplinare ad opera dell'ufficio disciplina:   la contestazione dell'addebito va effettuata entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti
Nel settore pubblico:   il potere disciplinare si caratterizza per la sua obbligatorietà
Nell'ambito della disciplina del pubblico impiego, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni:   è rimessa alla contrattazione collettiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 165/01
Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari:   decorsi due anni dalla loro irrogazione